Autorizzazione allo scarico delle acque reflue, guida pratica
L'autorizzazione allo scarico serve per ogni scarico di acque reflue, salvo le domestiche in fognatura. Chi la rilascia, durata, AUA, limiti e sanzioni.
Quando serve l'autorizzazione allo scarico e come si ottiene
L'autorizzazione allo scarico è il provvedimento che l'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 richiede, prima di attivarlo, per ogni scarico di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in fognatura. Fanno eccezione le acque reflue domestiche in fognatura, sempre ammesse se rispettano il regolamento del gestore. La domanda va alla Provincia, o all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura, salvo diversa disciplina regionale. L'autorizzazione dura 4 anni, ma per la maggior parte delle imprese non AIA oggi confluisce nell'AUA, che si chiede al SUAP e dura 15 anni.
Che cosa conta come scarico
L'obbligo scatta solo se c'è uno "scarico" nel senso dell'art. 74, lett. ff. La legge lo definisce come "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento" che collega senza interruzioni il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore. È scarico qualunque sia il carico inquinante del refluo, anche dopo un trattamento di depurazione. Se invece il refluo viene raccolto e portato via, per esempio con un'autobotte, non si tratta di uno scarico in questo senso.
Lo stesso articolo definisce le acque reflue domestiche come quelle di insediamenti residenziali e servizi, derivanti soprattutto dal metabolismo umano e da attività domestiche (lett. g). Le industriali sono quelle di edifici o impianti con attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle domestiche e dalle meteoriche di dilavamento (lett. h). Le urbane (lett. i) sono domestiche o miste, da un agglomerato.
Scarico in fognatura, acque domestiche e industriali
"Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" (art. 124, c. 1). Cambia però chi decide il regime, a seconda del refluo e del recapito.
| Tipo di refluo e recapito | Regime |
|---|---|
| Industriali, sui recapiti ammessi | Autorizzazione necessaria (art. 124, c. 1). Suolo e sottosuolo di regola vietati |
| Domestiche in fognatura | Sempre ammesse, nel rispetto del regolamento del gestore del servizio idrico integrato (art. 124, c. 4 e art. 107) |
| Domestiche fuori fognatura, scarichi di reti fognarie | Regime fissato dalle Regioni (art. 124, c. 3) |
| Acque meteoriche di dilavamento | Le Regioni stabiliscono i casi soggetti a prescrizioni, compresa l'eventuale autorizzazione (art. 113) |
Per una casa isolata sul suolo va verificato il regime regionale. L'ammissione delle domestiche in fognatura non si estende agli altri recapiti.
Acque assimilate alle domestiche
L'art. 101, c. 7 assimila alle domestiche, ai fini degli scarichi e delle autorizzazioni, le acque di imprese che fanno solo coltivazione o silvicoltura, di allevamento, e di imprese agricole che trasformano in misura prevalente la propria produzione. Stesso regime per l'acquacoltura fino a 1 kg per m² o 50 litri al secondo, per le attività termali secondo le regole regionali, e per le acque che la Regione indica come equivalenti alle domestiche.
In assenza di disciplina regionale, il DPR 227/2011, art. 2 aggiunge altri casi. Tra questi, gli scarichi terminali di attività produttive o di servizi che provengono solo da servizi igienici, cucine e mense. Se la Regione ha già una sua disciplina, quel decreto non si applica.
Suolo, sottosuolo e acque piovane
Lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è vietato (art. 103). Tra le eccezioni ci sono gli scarichi urbani e industriali quando recapitare in acque superficiali è tecnicamente impossibile o troppo oneroso, con i limiti della Tabella 4 o quelli regionali. Lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo è vietato anch'esso (art. 104), salvo poche deroghe autorizzabili, come acque geotermiche o di miniera e cava.
Sullo scarico delle acque piovane decidono quasi tutto le Regioni (art. 113). Sono loro a stabilire quando le acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali vanno raccolte e trattate. Le meteoriche non disciplinate dalla Regione restano fuori dalla Parte III, ma lo scarico diretto di acque meteoriche nelle acque sotterranee è vietato comunque.
Chi la rilascia, tempi e durata
L'autorizzazione è intestata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Se più stabilimenti convogliano i reflui a un terzo o a un consorzio, la chiede il titolare dello scarico finale o il consorzio (art. 124, c. 2).
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda va alla Provincia oppure all'ente di governo dell'ambito per gli scarichi in pubblica fognatura. L'autorità decide entro 90 giorni. Le spese istruttorie sono a carico del richiedente e il loro pagamento è condizione per l'esame della domanda (art. 124, c. 7 e 11).
L'autorizzazione vale 4 anni dal rilascio e il rinnovo va chiesto un anno prima della scadenza. Con domanda tempestiva lo scarico può continuare con le vecchie prescrizioni fino alla decisione. Per gli scarichi con sostanze pericolose dell'art. 108 il rinnovo deve essere espresso entro sei mesi dalla scadenza, altrimenti lo scarico va chiuso. Per alcuni scarichi domestici la Regione può prevedere il rinnovo tacito. Per gli impianti AIA lo scarico è disciplinato nell'AIA, non in un titolo autonomo (art. 124, c. 8).
Se l'attività si trasferisce, cambia destinazione, si amplia o si ristruttura e lo scarico cambia per qualità o quantità, serve una nuova autorizzazione. Se lo scarico resta uguale, occorre comunicarlo all'autorità competente (art. 124, c. 12).
L'autorizzazione allo scarico dentro l'AUA
Per le PMI dell'art. 2 del DM 18 aprile 2005, e per gli impianti non soggetti ad AIA (DPR 59/2013, art. 1), l'autorizzazione agli scarichi della Parte III entra nell'Autorizzazione unica ambientale (art. 3). L'AUA dura quindici anni dalla data di rilascio.
La domanda si presenta al SUAP, che rilascia il provvedimento. L'autorità competente è la Provincia o quella indicata dalla legge regionale (art. 2): in Emilia-Romagna, per esempio, è ARPAE. I tempi sono 90 giorni, o 120-150 giorni se serve la conferenza di servizi (art. 4). Il rinnovo va chiesto almeno sei mesi prima della scadenza, come indica ad esempio la Provincia di Pesaro e Urbino.
I limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5
I valori limite di emissione sono nell'Allegato 5 alla Parte III. La Tabella 3 ha due colonne, una per le acque superficiali e una per la fognatura, con i solidi sospesi totali (voce corretta nel 2023).
| Parametro | Acque superficiali | Fognatura |
|---|---|---|
| pH | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 |
| Solidi sospesi totali | ≤ 80 mg/L | ≤ 200 mg/L |
| BOD5 (O2) | ≤ 40 mg/L | ≤ 250 mg/L |
| COD (O2) | ≤ 160 mg/L | ≤ 500 mg/L |
| Azoto ammoniacale (NH4) | ≤ 15 mg/L | ≤ 30 mg/L |
| Fosforo totale (P) | ≤ 10 mg/L | ≤ 10 mg/L |
| Tensioattivi totali | ≤ 2 mg/L | ≤ 4 mg/L |
Per Escherichia coli in acque superficiali il limite lo fissa l'autorità: la nota 4 consiglia non più di 5000 UFC/100 mL. Nelle aree sensibili gli scarichi industriali devono rispettare anche 1 mg/L di fosforo totale e 10 mg/L di azoto totale (Tabella 3).
Per lo scarico in fognatura la colonna della Tabella 3 è vincolante "in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento". Il primo riferimento resta quindi il regolamento del gestore e la vostra autorizzazione o AUA (art. 107). Il gestore però non può derogare ai limiti della Tabella 3/A, né ai limiti della Tabella 3 per alcune sostanze della Tabella 5: cadmio, cromo VI, mercurio, piombo, solventi organici azotati, composti organici alogenati, pesticidi fosforati e organostannici. Sul suolo valgono invece i limiti della Tabella 4.
Cosa si rischia senza autorizzazione allo scarico
Per le acque reflue industriali, aprire o effettuare nuovi scarichi senza autorizzazione, o continuare dopo sospensione o revoca, è un reato contravvenzionale. L'art. 137, c. 1 prevede l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro, in alternativa. Il comma 1 esclude i casi puniti dalla disciplina AIA. Con le sostanze pericolose delle Tabelle 5 e 3/A le pene sono cumulative: arresto da tre mesi a tre anni e ammenda da 5.000 a 52.000 euro (c. 2). Superare, negli scarichi industriali, i limiti della Tabella 3 o della Tabella 4 per le sostanze della Tabella 5 comporta l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro (c. 5).
Per gli scarichi domestici o di reti fognarie senza autorizzazione la sanzione è amministrativa: da 6.000 a 60.000 euro, da 600 a 3.000 euro per gli edifici isolati a uso abitativo (art. 133). Il superamento dei limiti dell'Allegato 5, se non è reato, costa da 3.000 a 30.000 euro. Nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, e nelle aree protette, non scende sotto 20.000 euro. Le sanzioni amministrative le irroga la Regione. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso (art. 135).
La risposta di RegAffairs AI su autorizzazione allo scarico, limiti in fognatura e sanzioni riporta il testo citato articolo per articolo. Per scarichi domestici fuori fognatura e acque di prima pioggia fa fede la legge della vostra Regione.