Bonifica siti contaminati e obblighi nelle fasi di intervento
La bonifica dei siti contaminati è dovuta oltre le CSR. Scopri gli obblighi di prevenzione e le fasi ordinarie, dalle indagini alla certificazione.
La bonifica dei siti contaminati è disciplinata dalla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006. Superare le concentrazioni soglia di rischio (CSR) identifica il sito contaminato e richiede messa in sicurezza e bonifica. Il solo superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) indica invece un sito potenzialmente contaminato, da caratterizzare e da sottoporre ad analisi di rischio, non uno scavo deciso sul confronto con le CSC. La distinzione è nelle definizioni dell'art. 240.
Non bisogna però aspettare l'analisi di rischio per agire. Prevenzione e comunicazioni scattano già nelle condizioni degli artt. 242 e 245, anche prima di sapere se servirà una bonifica.
Quando è obbligatoria la bonifica ambientale
Per le bonifiche ambientali di questo titolo, le CSC indicano quando occorrono caratterizzazione e analisi di rischio. Le CSR si determinano sul singolo sito, dopo la caratterizzazione, e sono i livelli di accettabilità dell'art. 240.
Un risultato oltre le CSC non impone, da solo, di scavare e rimuovere tutto il terreno. Prima si definisce il rischio di quel sito. Se le CSR risultano superate, la procedura ordinaria chiede un progetto operativo di bonifica oppure di messa in sicurezza operativa o permanente. Sono interventi distinti, non nomi dello stesso scavo: lo prevede l'art. 242.
L'obiettivo della bonifica è riportare le concentrazioni entro le CSR. Questo non sceglie la tecnica per bonificare un terreno inquinato. Il riferimento resta il sito caratterizzato, secondo l'art. 240.
Chi deve intervenire
Il responsabile dell'inquinamento è il destinatario degli obblighi della procedura ordinaria. Il solo possesso del terreno non sposta sul proprietario quegli obblighi. Le due posizioni si leggono negli artt. 242 e 245.
Il proprietario o il gestore non responsabile ha obblighi propri. Se rileva il superamento delle CSC, o un pericolo concreto e attuale di superamento, deve comunicarlo a regione, provincia e comune, e attuare le misure di prevenzione. Può intervenire volontariamente nella bonifica, secondo l'art. 245.
A identificare il responsabile è la provincia, con le indagini e il supporto tecnico dell'ARPA. Sentito il comune, lo diffida con ordinanza motivata, notificata senza indugio anche al proprietario. Questo accertamento non è l'esecuzione della bonifica. Il riferimento è l'art. 244.
Le fasi ordinarie e i termini da distinguere
Questa è la procedura ordinaria dell'art. 242. Non va copiata sui siti di interesse nazionale né sui terreni agricoli, che hanno regole proprie.
Evento e misure immediate
Se si verifica un evento potenzialmente contaminante, il responsabile mette in opera entro 24 ore le misure di prevenzione necessarie. Deve anche dare comunicazione immediata agli enti previsti. Lo stesso vale per le contaminazioni storiche che possano ancora aggravarsi, secondo l'art. 242, comma 1.
Le 24 ore riguardano le misure. Non sono un termine per rinviare l'avviso. L'art. 304, comma 2, richiamato dalla procedura, vuole la comunicazione prima degli interventi, a comune, provincia, regione o provincia autonoma e prefetto. Deve descrivere, in particolare, le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e gli interventi da eseguire. Arrivata al comune, abilita gli interventi cui quel comma si riferisce. Non è l'approvazione del progetto di bonifica.
C'è un pregresso diverso, al comma 11 dello stesso art. 242. Se l'evento è anteriore all'entrata in vigore della Parte IV, si manifesta dopo e non c'è rischio immediato per l'ambiente o la salute, non si usa il percorso delle 24 ore. L'interessato comunica a regione, provincia e comune la potenziale contaminazione, insieme al piano di caratterizzazione, e applica i commi 4 e seguenti.
Indagine preliminare e caratterizzazione
L'indagine preliminare verifica i parametri oggetto dell'inquinamento. Se le CSC non risultano superate, il responsabile ripristina la zona interessata e presenta l'autocertificazione a comune e provincia entro 48 ore dalla comunicazione, salvi i controlli previsti. Non è una certificazione di bonifica: è il passaggio dell'art. 242, comma 2.
Se una CSC è superata anche per un solo parametro, occorre l'immediata notizia agli enti indicati dalla norma. Nei successivi 30 giorni va presentato il piano di caratterizzazione, anche alla regione, secondo l'art. 242, comma 3.
Analisi di rischio ed esito
I risultati dell'analisi di rischio vanno presentati alla regione entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione. È questa analisi a determinare le CSR del sito. Se le concentrazioni restano sotto le CSR, il procedimento può chiudersi in modo positivo con l'approvazione dell'analisi, ma può essere prescritto un monitoraggio. Sono passaggi dell'art. 242.
Se invece le CSR sono superate, il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza va presentato entro sei mesi dall'approvazione dell'analisi di rischio. Non è lo stesso termine di prima, che decorre dall'approvazione del piano di caratterizzazione. Entrambi stanno nell'art. 242.
Progetto, esecuzione e certificazione
La regione approva il progetto con il procedimento previsto dalla norma. Il provvedimento fissa i tempi di esecuzione. Sommare le scadenze delle fasi non dà una durata standard della bonifica: l'art. 242 non stabilisce un unico termine finale per tutti i siti.
Fine lavori non basta. L'art. 248 accerta completamento e conformità al progetto approvato con una certificazione provinciale, sulla relazione tecnica dell'ARPA competente. Per leggere lo stato di un sito, la dichiarazione che i cantieri sono chiusi non sostituisce quel documento.
Anagrafe dei siti contaminati e controllo di un terreno
Le regioni predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica. L'elenco comprende i siti, gli interventi realizzati e i soggetti cui compete la bonifica. Non è un elenco dei soli siti ancora contaminati. Se l'analisi di rischio accerta il superamento delle concentrazioni di rischio, l'art. 251 ne prevede il riporto sul certificato di destinazione urbanistica e sugli strumenti urbanistici indicati dalla norma.
Per orientarsi a livello nazionale, ISPRA presenta MOSAICO, la banca dati nazionale per i siti contaminati, con consultazione online libera dal 2023. La pagina ufficiale sui siti contaminati richiama le anagrafi regionali e delle province autonome, cioè le anagrafi dei siti oggetto di procedimento di bonifica. È un punto di partenza, non una garanzia sulla singola particella. Per una compravendita, o per decidere la bonifica di un terreno, conviene affiancare alla ricerca nell'anagrafe la lettura dei documenti:
- gli atti che descrivono lo stato del procedimento;
- gli esiti delle indagini e dell'analisi di rischio;
- il progetto approvato, se previsto;
- gli eventuali provvedimenti conclusivi e la certificazione del completamento.
Nella lettura, la domanda utile è a quale fase si riferisce il documento. Un'indagine preliminare sotto le CSC, un'analisi di rischio approvata e una certificazione del completamento non provano la stessa cosa. Chiedere anche l'atto che ha approvato l'analisi o il progetto, senza fermarsi al titolo del file. La distinzione segue gli artt. 242 e 248.
Per chi valuta la bonifica di un terreno, l'iscrizione in anagrafe non sostituisce gli atti. E una ricerca informatica senza risultati non è una garanzia di terreno pulito. I riferimenti restano gli artt. 251 e 248.
Bonifica industriale, SIN e terreni agricoli
Per una bonifica industriale, il primo passo è capire quale regime vale per il sito. Nei siti di interesse nazionale, o SIN, la procedura di bonifica dell'art. 242 è di competenza ministeriale e ha percorsi specifici. Non basta ricopiare autorità e termini ordinari. Il riferimento è l'art. 252.
Anche la bonifica dei terreni agricoli ha regole proprie, ma non esce dal Titolo V. Il D.M. 46/2019 riguarda le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, in conformità alla Parte IV, Titolo V. Prevede messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, con caratterizzazione e valutazione del rischio riferite anche a colture e allevamento. Le soglie e la sequenza ordinaria non si trasferiscono automaticamente al terreno agricolo.
La risposta di RegAffairs AI sulla bonifica dei siti contaminati riunisce i riferimenti normativi di partenza.