GUIDE · 2026-10-04 · 8 min

D.Lgs. 81/08, il Testo unico sicurezza aggiornato al 2026

Il D.Lgs. 81/08 è il Testo unico sicurezza sul lavoro del 9 aprile 2008: struttura, obblighi di datore e lavoratori, modifiche 2024-2026, testo vigente.

D.Lgs. 81/08, cos'è e cosa prevede il Testo unico sicurezza

Il D.Lgs. 81/08 è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo vigente ufficiale è su Normattiva: alla verifica del 4 ottobre 2026, l'ultimo aggiornamento indicato riguarda la L. 11 marzo 2026 n. 34, pubblicata il 23 marzo 2026. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 (S.O. n. 108), è in vigore dal 15 maggio 2008.

"81/08" e "81/2008" indicano lo stesso atto. Molti lo cercano come "legge 81/08", ma è un decreto legislativo: il Governo lo ha adottato su delega della L. 3 agosto 2007 n. 123.

Cosa ha sostituito e a chi si applica

Il decreto ha preso il posto delle regole precedenti, tra cui il D.Lgs. 626/1994 e il D.Lgs. 494/1996 (l'elenco delle abrogazioni è all'art. 304).

L'art. 2 definisce lavoratore chi opera nell'organizzazione di un datore di lavoro "indipendentemente dalla tipologia contrattuale", "con o senza retribuzione". Il datore di lavoro è il titolare del rapporto o chi ha la responsabilità dell'organizzazione "in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

Titoli e allegati del D.Lgs. 81/2008

Il testo ha 13 titoli, più il Titolo X-bis. Gli articoli sono numerati fino al 306, oltre agli articoli "bis" inseriti successivamente. Gli allegati vanno da I a LI, più quelli inseriti dopo, come I-bis, XLIII-bis e XLIII-ter (Normattiva).

TitoloContenutoArticoli
IPrincipi comuni1-61
IILuoghi di lavoro62-68
IIIUso delle attrezzature di lavoro e dei DPI69-87
IVCantieri temporanei o mobili88-160
VSegnaletica di salute e sicurezza161-166
VIMovimentazione manuale dei carichi167-171
VIIAttrezzature munite di videoterminali172-179
VIIIAgenti fisici180-220
IXSostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni e reprotossici, amianto)221-265
XEsposizione ad agenti biologici266-286
X-bisFerite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario286-bis a 286-septies
XIProtezione da atmosfere esplosive287-297
XIIDisposizioni in materia penale e di procedura penale298-303
XIIINorme transitorie e finali304-306

Il Titolo X-bis è stato inserito dal D.Lgs. 19/2014.

Obblighi del datore di lavoro negli artt. 15, 16, 17 e 18

L'art. 15 elenca le misure generali di tutela. La prima è "la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza". Seguono, tra le altre, la riduzione dei rischi alla fonte e la priorità della protezione collettiva su quella individuale. Con il DL 159/2025 (conv. L. 198/2025) è stata aggiunta la lettera z-bis: misure di prevenzione contro condotte violente o moleste verso i lavoratori, nei luoghi di lavoro. E le misure di sicurezza "non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".

L'art. 16 ammette la delega solo con atto scritto a data certa, delegato qualificato con poteri di organizzazione e autonomia di spesa, e accettazione scritta. Resta la vigilanza del delegante.

Due obblighi non si delegano mai.

L'art. 17 riserva al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con l'elaborazione del DVR, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

L'art. 18 vale per il datore di lavoro e per i dirigenti. Tra gli obblighi previsti:

  • nominare il medico competente nei casi previsti e quando lo richiede la valutazione dei rischi. Per le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria serve il giudizio di idoneità;
  • designare preventivamente gli addetti ad antincendio, evacuazione, primo soccorso ed emergenze;
  • individuare il preposto o i preposti (lettera b-bis, introdotta nel 2021);
  • fornire DPI adatti, sentiti l'RSPP e il medico competente;
  • informare, formare e addestrare i lavoratori secondo gli artt. 36 e 37;
  • consegnare all'RLS, su richiesta, copia del DVR e del DUVRI, da consultare solo in azienda;
  • comunicare all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni con almeno un giorno di assenza, escluso quello dell'evento. Oltre tre giorni l'obbligo si assolve con la denuncia dell'art. 53 del DPR 1124/1965;
  • convocare la riunione periodica sopra i 15 lavoratori.

Per il comma 3-bis, datore e dirigenti vigilano su preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, installatori e medico competente. Il preposto, figura riscritta nel 2021 dall'art. 19, vigila e, se il comportamento scorretto continua, interrompe l'attività e avvisa i superiori. Con attrezzatura difettosa o pericolo, ferma il lavoro e segnala la non conformità (art. 19).

Obblighi dei lavoratori nell'art. 20

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono le sue azioni od omissioni (art. 20). In concreto deve seguire le istruzioni, usare bene attrezzature, sostanze e DPI, segnalare subito difetti e pericoli e non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza. Deve anche partecipare alla formazione e sottoporsi ai controlli sanitari.

Dal 31 dicembre 2025 la lettera i) dice che i controlli sanitari "devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva". I lavoratori di appaltatori e subappaltatori devono esporre la tessera di riconoscimento (comma 3).

Appalti e DUVRI nell'art. 26

Negli appalti che rientrano nell'art. 26, il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore. La verifica documentale prevista, in attesa del decreto attuativo, comprende iscrizione alla Camera di commercio e autocertificazione. Deve anche informare sui rischi specifici e sulle misure di emergenza, cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione.

Il DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, si allega al contratto. Non serve per servizi intellettuali, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi fino a 5 uomini-giorno, contati sull'anno dall'inizio dei lavori. L'esenzione cade con rischio incendio elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni, reprotossici o biologici, amianto, atmosfere esplosive o rischi dell'Allegato XI. Restano i doveri dei commi 1 e 2: verifica, informazione, cooperazione e coordinamento. Nel contratto i costi della sicurezza del lavoro vanno indicati in modo specifico, a pena di nullità, e non sono soggetti a ribasso.

Valutazione dei rischi e DVR negli artt. 28 e 29

La valutazione copre tutti i rischi, compresi lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza, le differenze di genere, età e provenienza, il tipo di contratto e gli ordigni bellici inesplosi nei cantieri con scavi (art. 28).

Il DVR deve avere data certa o una data attestata dalle firme previste dall'art. 28, compresa quella del medico competente ove nominato. Contiene la relazione sulla valutazione e i criteri usati, le misure e i DPI, il programma di miglioramento, le procedure e chi le attua, i nomi di RSPP, RLS e medico competente e le mansioni che richiedono capacità e formazione specifiche. Un'impresa nuova valuta subito i rischi e completa il DVR entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.

L'art. 29 chiede di rifare la valutazione subito dopo modifiche rilevanti del processo o dell'organizzazione, infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo rende necessario. Il DVR va aggiornato entro 30 giorni e conservato presso l'unità produttiva. Fino a 10 lavoratori la valutazione si fa con le procedure standardizzate. Fino a 50 si possono usare, salvo le aziende escluse dal comma 7 (rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, reprotossici, amianto e alcune attività dell'art. 31).

Sanzioni in breve

Le sanzioni per datore di lavoro e dirigenti sono all'art. 55. Per l'omessa valutazione dei rischi o l'omessa nomina dell'RSPP il comma 1 prevede l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro, secondo l'edizione INL di gennaio 2026. Questi importi includono la rivalutazione del 15,9% per le violazioni dal 6 ottobre 2023 (DD n. 111/2023, nota INL 724/2023). Per le violazioni dei lavoratori indicate nell'art. 59, comma 1, lettera a), la pena è l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 284,77 a 854,30 euro (importi INL).

Le modifiche più recenti (2024-2026)

L'elenco degli aggiornamenti su Normattiva arriva alla L. 34/2026.

AttoCosa cambia
DL 19/2024, conv. L. 56/2024Nuovo art. 27: patente a crediti nei cantieri dal 1° ottobre 2024, Allegato I-bis
D.Lgs. 135/2024Cancerogeni, mutageni e reprotossici (Titolo IX), Allegato XLIII-bis
L. 203/2024Sorveglianza sanitaria (art. 41), nuovo art. 14-bis
DL 159/2025, conv. L. 198/2025Violenza e molestie, visite in orario di lavoro, patente a crediti più severa, ISO 45001
D.Lgs. 213/2025Amianto: artt. 244-262 e Allegato XLIII-ter
L. 34/2026Legge annuale PMI: modelli semplificati INAIL, formazione in cassa integrazione, smart working

La patente a crediti parte da 30 crediti. Sotto i 15 non si opera nei cantieri, salvo chiudere un appalto già oltre il 30% del valore. La patente non è richiesta per mere forniture, prestazioni intellettuali e imprese con SOA di classe III o superiore. Il DL 159/2025 inasprisce le decurtazioni dal 1° gennaio 2026.

Per l'amianto il limite è di 0,01 fibre per cm³ su una media ponderata di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029 il conteggio usa la microscopia elettronica, o un metodo con risultati equivalenti o più accurati, e include le fibre più strette di 0,2 micrometri (art. 254, D.Lgs. 213/2025).

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 attua l'art. 37, è in vigore dal 24 maggio 2025 e sostituisce gli accordi del 2011, 2012 e 2016, salvo i corsi avviati nei dodici mesi successivi. Il corso del datore di lavoro va chiuso entro 24 mesi dal 24 maggio 2025 (testo). Non modifica il decreto e non compare su Normattiva.

Dove leggere il testo aggiornato del D.Lgs. 81/08

La fonte ufficiale è Normattiva. Ogni articolo porta le note "AGGIORNAMENTO" dell'atto che lo ha cambiato.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica un Testo unico coordinato, edizione gennaio 2026, aggiornato con il DL 159/2025 e il D.Lgs. 213/2025. Riporta le sanzioni con gli importi attuali, ma dichiara di non avere carattere di ufficialità ed è uscito prima della L. 34/2026. La pagina del Ministero del Lavoro rimanda all'edizione di giugno 2016, troppo vecchia per gli obblighi attuali.

Per la stessa domanda, con le fonti aperte, c'è l'analisi di RegAffairs AI sul D.Lgs. 81/2008. Prima di citare un articolo in un DVR o in un contratto, controlla le note di aggiornamento su Normattiva: un atto uscito dopo il 23 marzo 2026 può non essere ancora integrato.