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Guide · 2026-11-02 · 6 min

Emissioni in atmosfera, autorizzazioni, limiti e regole AUA

Le emissioni in atmosfera richiedono di regola un'autorizzazione, con eccezioni. L'ordinaria confluisce nell'AUA. I limiti non stanno in una tabella unica.

Le emissioni in atmosfera degli stabilimenti sono disciplinate dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006: di regola serve un'autorizzazione, ma il regime cambia per attività scarsamente rilevanti, autorizzazioni generali e installazioni soggette ad AIA. Negli impianti che rientrano nel DPR 59/2013, l'autorizzazione ordinaria confluisce nell'AUA, e i limiti si leggono nelle norme applicabili e nel provvedimento, non in una tabella unica. I riferimenti sono gli articoli 267, 269, 271, 272 e l'articolo 3 del DPR 59/2013.

La verifica parte dallo stabilimento, inteso come complesso unitario e stabile sotto un unico gestore. Non basta contare i camini: la normativa distingue emissioni convogliate, diffuse e tecnicamente convogliabili. Anche senza camino occorre verificare il regime applicabile. La normativa regionale individua l'autorità competente, che non coincide sempre con ARPA o con la Provincia (articolo 268).

Il Titolo I comprende anche gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II. Per le installazioni soggette ad AIA, l'autorizzazione alle emissioni del Titolo I non è richiesta, perché è sostituita dall'AIA (articolo 267).

Quale autorizzazione alle emissioni in atmosfera serve

La prima distinzione riguarda il regime emissivo. L'AUA coordina sul piano procedurale i titoli ambientali previsti dal DPR 59/2013: non è un quarto regime tecnico da scegliere al posto dell'ordinaria o dell'autorizzazione generale (articolo 3).

SituazioneRegime da verificareControllo iniziale
Stabilimento soggetto al regime ordinarioAutorizzazione ex art. 269Progetto, relazione tecnica e prescrizioni dello stabilimento
Esclusivamente attività scarsamente rilevantiEsenzione ex art. 272, comma 1Allegato IV, Parte I, soglie ed eventuali comunicazioni
Attività ammesse a un'autorizzazione generaleAdesione ex art. 272, commi 2 e 3Atto generale applicabile, condizioni ed esclusioni
Installazione soggetta ad AIAL'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioniCampo di applicazione e prescrizioni dell'AIA

I riferimenti della tabella sono gli articoli 269, 272 e 267. Per gli impianti di incenerimento, di coincenerimento e di altro trattamento termico dei rifiuti, limiti e prescrizioni stanno nell'autorizzazione dell'articolo 208 o nell'AIA (articolo 267, comma 2).

Autorizzazione ordinaria e articolo 269

Salve le eccezioni, l'autorizzazione riguarda lo stabilimento, non ogni impianto con un titolo separato. Per una nuova installazione o un trasferimento servono progetto e relazione tecnica. Questi documenti descrivono il ciclo produttivo, le emissioni e le tecniche di contenimento (articolo 269).

Il provvedimento stabilisce i limiti e le prescrizioni su captazione, convogliamento ed emissioni diffuse. Definisce anche metodi e periodicità delle misure. Disciplina anche messa in esercizio e messa a regime. Nel regime ordinario la durata è di 15 anni e la domanda di rinnovo va presentata almeno un anno prima della scadenza. Le due regole stanno nel comma 7. Se lo stabilimento è soggetto ad AUA, il comma 1-bis rinvia alle procedure dell'AUA al posto dei commi 3, 7 e 8. Durata e rinnovo ordinari non si trasferiscono in automatico all'AUA (articolo 269).

Attività in deroga e articolo 272

L'articolo 272 si intitola "impianti e attività in deroga". Ma il comma 1 e i commi 2 e 3 non sono lo stesso regime. Il comma 1 esenta dall'autorizzazione del Titolo I gli stabilimenti composti esclusivamente da attività e impianti dell'Allegato IV, Parte I. Le soglie si valutano sull'insieme delle attività o degli impianti della stessa categoria nello stabilimento. Negli stabilimenti misti, l'autorizzazione considera quelli fuori elenco (articolo 272).

L'esenzione non elimina ogni obbligo: possono restare comunicazioni preventive e prescrizioni. Per consultare l'elenco delle attività scarsamente rilevanti, aprire il D.Lgs. 152/2006 su Normattiva e seguire il percorso Parte V, Allegato IV, Parte I. La sola denominazione dell'attività non basta senza il controllo delle condizioni previste.

I commi 2 e 3 riguardano invece l'adesione a un'autorizzazione generale. La Parte II dell'Allegato IV individua categorie per cui adottarla prioritariamente, senza creare un'esenzione automatica. Occorre trovare l'atto generale applicabile e verificare anche le esclusioni del comma 4. Quel comma nomina le indicazioni H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, e le sostanze estremamente preoccupanti. Il gestore può comunque scegliere l'autorizzazione ordinaria ex articolo 269. Se una modifica della classificazione fa rientrare nel divieto impianti o attività già coperti da un'autorizzazione generale, la domanda ex articolo 269 va presentata entro tre anni da quella modifica (articolo 272).

La domanda di adesione precede l'installazione di almeno 45 giorni. L'autorizzazione generale si applica per 15 anni dall'adesione, con nuova domanda almeno 45 giorni prima della scadenza. Sono termini distinti dal rinnovo ordinario dell'articolo 269 (articolo 272).

Quando le emissioni in atmosfera entrano nell'AUA

Il DPR 59/2013 disciplina l'Autorizzazione unica ambientale per le imprese richiamate dall'articolo 1 e gli impianti non soggetti ad AIA. Non è un regime riservato soltanto alle piccole imprese. Sono esclusi i progetti sottoposti a VIA quando il provvedimento finale comprende e sostituisce tutti gli assensi ambientali secondo la disciplina applicabile (articolo 1).

Nel suo ambito, l'AUA si richiede per il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno dei titoli elencati dall'articolo 3. Fra questi figurano l'autorizzazione ordinaria alle emissioni e quella generale. Ne basta uno. Se è in corso la verifica di assoggettabilità a VIA, l'AUA si può chiedere solo dopo che l'autorità competente ha valutato di non assoggettare il progetto (articolo 3).

Se l'attività è soggetta soltanto a comunicazioni o autorizzazione generale, il gestore può non avvalersi dell'AUA. Resta la presentazione tramite SUAP. L'articolo 7 salva inoltre la facoltà di adesione tramite SUAP alle autorizzazioni generali: il coordinamento con eventuali altri titoli va verificato con lo sportello, senza presumere un divieto assoluto di adesione separata (articolo 3, articolo 7).

L'esenzione del comma 1 dell'articolo 272 non è un'autorizzazione generale. In quel caso, l'eventuale necessità dell'AUA dipende dagli altri titoli richiesti. La domanda AUA si presenta telematicamente al SUAP: l'autorità competente adotta il provvedimento e lo sportello rilascia il titolo. I tempi della procedura dipendono dal percorso applicabile. Non esiste un termine unico per qualsiasi pratica (articolo 272, articoli 3 e 4).

Dove trovare valori limite e tabelle

Per individuare i limiti delle emissioni in atmosfera, leggere il provvedimento autorizzativo con i suoi allegati tecnici. Il confronto riguarda anche l'Allegato I alla Parte V, la disciplina regionale e le norme settoriali applicabili. L'istruttoria può portare a prescrizioni più severe: una tabella nazionale, da sola, non descrive necessariamente gli obblighi dello stabilimento (articolo 271).

Nell'indice del D.Lgs. 152/2006, seguire Parte V, Allegato I. La Parte II contiene valori per sostanze inquinanti, la Parte III valori e prescrizioni per specifiche tipologie di impianti. Per gli impianti previsti nella Parte III, i valori lì stabiliti si applicano al posto di quelli della Parte II per le stesse sostanze. Se le Parti II e III fissano soglie di rilevanza, i valori, salvo diversa previsione, si rispettano solo quando quelle soglie sono raggiunte o superate. Nella consultazione non usare la tabella 3 dell'Allegato 5, che riguarda gli scarichi idrici.

Prima di confrontare un risultato analitico con un limite, verificare:

  • unità di misura e base secca o umida;
  • ossigeno di riferimento, quando previsto;
  • periodo di mediazione e soglie di flusso di massa;
  • condizioni di esercizio e metodo di misura.

Non tutte queste condizioni accompagnano ogni valore. Anche la periodicità delle analisi delle emissioni in atmosfera dipende dalle prescrizioni applicabili: non è necessariamente annuale per tutti gli stabilimenti (articoli 269 e 271).

Dati da raccogliere prima della pratica

Per preparare il confronto con il SUAP e l'autorità competente, raccogliere i dati necessari alla verifica del regime. La base è costituita dalle definizioni dell'articolo 268, dai documenti dell'articolo 269 e dalle condizioni dell'articolo 272:

  • Regione, ubicazione e gestore dello stabilimento;
  • attività svolte, capacità e consumi pertinenti alle soglie;
  • sostanze e miscele utilizzate;
  • emissioni convogliate e diffuse;
  • titoli ambientali già posseduti e relative scadenze;
  • prescrizioni di monitoraggio contenute nei provvedimenti.

Questi dati non bastano, da soli, a stabilire il regime applicabile. Per una prima lettura del quadro, RegAffairs AI raccoglie i riferimenti nella risposta sull'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e sull'AUA. Gli atti regionali e l'autorizzazione generale della propria Regione vanno letti a parte. Senza quei testi la verifica dello stabilimento resta aperta.

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