Payback farmaceutico e tetti di spesa: chi paga nel 2026
Il payback farmaceutico ripiana gli sforamenti della spesa SSN. Ecco chi paga, i tetti del 2026 e le differenze rispetto al payback dei dispositivi.
Il payback farmaceutico per superamento dei tetti è il meccanismo che ripiana la spesa del Servizio sanitario nazionale oltre i limiti di legge. Negli acquisti diretti, le aziende farmaceutiche pagano il 50% dello sfondamento e le regioni interessate il restante 50%. Nella convenzionata valgono regole diverse, come distingue la disciplina sul governo della spesa farmaceutica.
Non è un ticket a carico del paziente. Per un'azienda, capire quale obbligo si applica richiede di distinguere il canale di spesa, l'anno di riferimento e il tipo di payback. La stessa parola comprende infatti anche meccanismi diversi dal ripiano dei tetti, tra cui il 5% e l'1,83%, descritti nella pagina AIFA sul payback.
Come funziona il payback farmaceutico e chi paga
AIFA monitora separatamente la spesa convenzionata e quella per acquisti diretti. Il tetto è una percentuale del finanziamento sanitario di riferimento. Il confronto non riguarda il fatturato della singola impresa. Il confronto da cui partire è quindi tra spesa e tetto del relativo canale, come indicano le pagine AIFA sul governo della spesa e sul monitoraggio.
Per gli acquisti diretti, il ripiano aziendale copre il 50% dell'eventuale superamento di ciascun tetto. Le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, o AIC, partecipano secondo le rispettive quote di mercato. Il restante 50% grava sulle regioni e province autonome che superano il tetto, in proporzione ai superamenti. Gas medicinali e altri acquisti diretti hanno trattamento distinto nella legge 145/2018, articolo 1, commi 578-581.
Nella convenzionata, invece, l'intero sfondamento è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti. La ripartizione segue le quote di spettanza sul prezzo previste dall'articolo 5, comma 3, del DL 159/2007. La divisione aziende-regioni del 50%-50% riguarda quindi gli acquisti diretti.
I tetti di spesa farmaceutica nel 2026
Dal 2026 il tetto complessivo degli acquisti diretti sale all'8,80%, mentre quello della convenzionata passa al 6,85%. L'aumento è rispettivamente di 0,30 e 0,05 punti percentuali. Il sottotetto dei gas medicinali resta invariato, secondo la legge 199/2025, articolo 1, commi 386-387.
| Anno della spesa | Acquisti diretti complessivi | Di cui gas medicinali | Altri acquisti diretti | Convenzionata |
|---|---|---|---|---|
| 2024 e 2025 | 8,50% | 0,20% | 8,30% | 6,80% |
| 2026 | 8,80% | 0,20% | 8,60% | 6,85% |
I valori del 2024 e del 2025 derivano dalla legge 213/2023, articolo 1, comma 223. Il sottotetto gas è interno al totale degli acquisti diretti, come prevede la legge 145/2018, comma 575: non va sommato una seconda volta. I valori dell'8,30% e dell'8,60% risultano dalla sottrazione dello 0,20% dai rispettivi totali.
Conta l'anno della spesa. Se un atto pubblicato nel 2026 riguarda il 2025, occorre leggere i tetti riferiti al 2025. Inoltre, la percentuale di spesa effettiva pubblicata nei monitoraggi AIFA non va confusa con il tetto legale o con la quota di mercato aziendale.
Payback 5% e 1,83%: cosa cambia dal 2026
Il payback 5% consentiva alle aziende di sospendere la riduzione del prezzo del 5%, versandone il controvalore alle regioni. Non dipendeva dal superamento di un tetto di spesa. Dal 1° gennaio 2026 questa facoltà è venuta meno, come comunica AIFA il 31 dicembre 2025.
La comunicazione richiama la determina 80/2025 del 24 novembre 2025. La procedura riguardava il 2025, non un'opzione disponibile nel 2026. Il cambiamento deriva dal comma 395 della legge 199/2025.
Il payback 1,83% riguardava invece un distinto onere aziendale collegato al prezzo al pubblico dei medicinali erogati in convenzionata SSN. Dal 2026, il comma 389 della stessa legge disapplica il quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del DL 78/2010. La disapplicazione riguarda esclusivamente la quota dovuta dalle aziende alle regioni. Non significa che sia abolito ogni ripiano della convenzionata: occorre distinguere questa modifica dal meccanismo di sfondamento dei tetti. I riferimenti sono la pagina AIFA sul payback e la legge di bilancio 2026.
Anche qui, data e competenza possono divergere. L'elenco AIFA del 10 giugno 2026 riporta un procedimento relativo al secondo semestre 2025. Per interpretarlo, serve leggere il periodo indicato nella procedura AIFA, non soltanto la data di pubblicazione.
L'aggiornamento AIFA sul ripiano della spesa 2025
Al 5 novembre 2026, la comunicazione AIFA del 29 ottobre, aggiornata il 4 novembre, riguarda il ripiano degli acquisti diretti del 2025. La determina Pres/1531/2026 conferma le quote individuali attribuite alle aziende. Dopo il contraddittorio non risultano modifiche agli oneri e alle quote di mercato, secondo la comunicazione ufficiale.
Il pagamento va eseguito entro 30 giorni dall'efficacia della determina. L'efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. Il pagamento va poi comunicato ad AIFA entro i successivi tre giorni lavorativi. L'allegato H, con i riferimenti per il versamento, è stato aggiornato il 4 novembre, come riporta la stessa pagina AIFA.
La data della notizia AIFA, da sola, non consente dunque di fissare la scadenza del pagamento. Prima di programmare il versamento, controllare l'avviso in Gazzetta Ufficiale e la versione applicabile degli allegati. Non confondere questo procedimento con la determina Pres/1655/2025, che riguardava la spesa 2024.
Payback dispositivi medici: un sistema diverso
Nel payback sanitario rientra anche il ripiano dei dispositivi medici, ma le regole non coincidono con quelle farmaceutiche. La quota dello sfondamento regionale a carico dei fornitori è del 40% per il 2015, del 45% per il 2016 e del 50% dal 2017. La partecipazione individuale dipende dall'incidenza del fatturato del fornitore sulla spesa regionale, secondo l'articolo 9-ter del DL 78/2015.
Per il periodo 2015-2018, la disciplina del 2025 ha previsto l'assolvimento mediante il pagamento del 25% degli importi già indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. La base di calcolo non è l'intera spesa, né direttamente lo sfondamento. Il termine era il 9 settembre 2025: non è una finestra aperta nel 2026. La fonte è l'articolo 7 del DL 95/2025, convertito dalla legge 118/2025.
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Per chi aveva già pagato il 48%, l'eccedenza rispetto al 25% è riconosciuta in detrazione da eventuali ripiani successivi al 2018. Non si tratta di un rimborso automatico in denaro. La norma prevede accertamenti regionali e conseguenze sui ricorsi: la posizione della singola impresa richiede l'esame degli atti pertinenti.
La sospensione della prescrizione e delle azioni esecutive prevista dalla disciplina del 2025 arrivava comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Quel termine non giustifica una sospensione nel 2026: per la singola posizione contano gli accertamenti regionali e gli atti del contenzioso.
Il 25% dei dispositivi non è quindi una percentuale da applicare a un debito farmaceutico. Cambiano sia il meccanismo sia la base di calcolo: importi dei provvedimenti regionali per quella definizione, sfondamento dei tetti per il ripiano farmaceutico descritto sopra.
Cosa controllare prima di un versamento
Per il ripiano farmaceutico, partire dall'anno della spesa e dal canale indicati nel provvedimento. Controllare poi la quota attribuita all'azienda, la decorrenza dell'efficacia e i riferimenti di pagamento. Per il procedimento sugli acquisti diretti 2025, usare la pagina AIFA e gli allegati aggiornati, senza ricavare il termine dalla sola data della notizia.
RegAffairs AI offre una risposta sul funzionamento del payback farmaceutico e sul confronto con i dispositivi come punto di partenza per la consultazione.
Per i dispositivi, verificare invece il provvedimento regionale, quanto già versato e gli atti applicabili alla singola posizione. La detrazione dell'eccedenza sul 25% riguarda eventuali ripiani successivi al 2018, secondo l'articolo 7 del DL 95/2025.