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Guide · 2026-10-28 · 6 min

Regolamento REACH e obblighi per le imprese italiane spiegati

Il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 disciplina registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche nell'Unione europea.

Regolamento REACH e obblighi per le imprese italiane

Il regolamento REACH è il regolamento europeo (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Gli obblighi dipendono dal ruolo e dall'attività: la registrazione riguarda in generale fabbricanti e importatori da una tonnellata annua per sostanza, mentre gestione dei rischi, informazioni nella filiera e condizioni d'uso richiedono verifiche distinte. I riferimenti sono il testo del regolamento e la guida ECHA alle responsabilità delle imprese.

Il significato di REACH sta nelle iniziali inglesi Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Lo riporta il titolo inglese su EUR-Lex. È entrato in vigore il 1 giugno 2007, come indica la guida ECHA. È un regolamento europeo, non una direttiva né una normativa solo italiana: la presentazione del MASE ne descrive l'impianto europeo.

A chi si applica il regolamento REACH

Per capire cosa fare, parti dall'attività effettiva dell'impresa. Fabbricare una sostanza, importarla nell'UE o usarla in una formulazione comporta responsabilità diverse. L'ECHA distingue fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle, senza attribuire a tutti lo stesso obbligo di registrazione.

Se fabbrichi una sostanza nell'UE, verifica se devi registrarla e quali altri obblighi si applicano alla tua attività. Se importi una sostanza o una miscela da fuori dell'UE, devi esaminare la tua posizione come importatore. Per un produttore extra-UE, gli obblighi pertinenti ricadono sugli importatori stabiliti nell'Unione oppure su un rappresentante esclusivo stabilito nell'UE, secondo la spiegazione ECHA.

Se invece usi una sostanza nelle tue attività industriali o professionali, il punto di partenza è il ruolo di utilizzatore a valle. Non presumere di dover registrare solo perché impieghi una sostanza. Devi però considerare i rischi, le informazioni ricevute e le condizioni applicabili al tuo uso, come indica la stessa guida ECHA.

Un formulatore che acquista nell'UE e uno che importa da fuori dell'UE non devono quindi partire dalla stessa risposta. Prima di chiedere un documento al fornitore, chiarisci chi importa, quale sostanza è coinvolta e per quale attività la utilizzi. È un metodo pratico per applicare la distinzione dei ruoli, non un obbligo documentale aggiuntivo.

Registrazione e valutazione sono processi diversi

L'articolo 6, paragrafo 1, prevede, salvo disposizioni contrarie, la registrazione delle sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori a una tonnellata all'anno. La soglia si riferisce a ciascun fabbricante o importatore e a ciascuna sostanza, in quanto tale o contenuta in miscele. Il riferimento è il testo dell'articolo 6.

Anche una tonnellata esatta rientra nella soglia. Non calcolare invece il limite per singola spedizione, per miscela complessiva o sulle vendite dell'intera filiera. Per una sostanza contenuta in una miscela, il dato da esaminare resta la quantità della sostanza. Questa regola non va estesa automaticamente agli articoli: l'articolo 6 citato riguarda sostanze in quanto tali o contenute in miscele.

Ma la soglia di una tonnellata riguarda la registrazione, non l'insieme degli obblighi REACH. Un quantitativo inferiore non dimostra da solo l'assenza di altri obblighi REACH. Allo stesso modo, la registrazione non è un'approvazione generale di sicurezza e non rende automaticamente consentito ogni uso: l'ECHA presenta registrazione, valutazione e gestione dei rischi come elementi distinti.

La valutazione riguarda invece i dati presentati e le preoccupazioni sulle sostanze. L'ECHA valuta la conformità delle singole registrazioni. Gli Stati membri valutano sostanze selezionate per chiarire preoccupazioni iniziali sulla salute o sull'ambiente. Non si tratta, per questo solo fatto, di un'autorizzazione o di un divieto, come risulta dalla descrizione dei processi REACH.

Candidate List, Allegato XIV e Allegato XVII

Trovare una sostanza in un elenco REACH non basta per decidere se puoi usarla. Occorre capire quale elenco stai consultando e leggere le condizioni pertinenti. La Candidate List, l'Allegato XIV e l'Allegato XVII hanno funzioni diverse.

ElencoFunzioneControllo pratico
Candidate ListElenca le SVHCVerificare gli obblighi di informazione e comunicazione applicabili
Allegato XIVElenca le sostanze soggette ad autorizzazioneControllare date, uso e condizioni dell'autorizzazione
Allegato XVIIStabilisce restrizioniLeggere attività, usi e condizioni coperti dalla singola voce

La Candidate List non equivale a un divieto

Il testo italiano chiama le SVHC sostanze estremamente preoccupanti (articolo 55). L'identificazione e l'inclusione nella Candidate List precedono la possibile inclusione nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. La Candidate List può comportare obblighi di informazione e comunicazione nella filiera, ma non è di per sé un elenco di sostanze vietate. Sono passaggi distinti nel processo descritto dall'ECHA.

"È nella Candidate List" non chiude la pratica di acquisto. Restano da verificare le conseguenze del tuo caso. L'ECHA spiega l'identificazione delle SVHC e i relativi obblighi di comunicazione.

L'Allegato XIV richiede attenzione alle date e agli usi

L'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione indica la data ultima per presentare la domanda e la data di scadenza. Nel testo italiano la sunset date si chiama proprio data di scadenza (articolo 58). Chi intende proseguire un uso dopo quella data deve considerare entrambe le date. L'inserimento nell'Allegato XIV non significa che ogni uso sia vietato immediatamente dalla data di inserimento. Per la verifica consulta le indicazioni ECHA sulla domanda di autorizzazione.

Le autorizzazioni riguardano usi e condizioni specifici. Se un utilizzatore a valle si avvale di un'autorizzazione ottenuta a monte, deve rispettarne le condizioni. Deve anche notificare l'uso all'ECHA entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza, secondo la pagina ECHA sull'autorizzazione.

L'Allegato XVII contiene le restrizioni

Una restrizione può limitare o vietare fabbricazione, immissione sul mercato o uso. Può anche imporre requisiti tecnici o di etichettatura. Il contenuto dipende dalla singola voce: una sostanza presente nell'Allegato XVII non è automaticamente vietata per qualsiasi impiego. L'ECHA descrive così il processo di restrizione.

L'elenco ufficiale delle restrizioni è il punto di partenza: leggi la voce, le attività coperte e le condizioni. Il rispetto di una restrizione non sostituisce la verifica degli altri obblighi pertinenti.

Cosa controllare in azienda

Puoi organizzare il lavoro con questa sequenza, ricavata dalle responsabilità descritte dall'ECHA. È una traccia operativa, non un elenco autonomo di obblighi legali:

  1. Identifica la sostanza e l'uso previsto. Una domanda generica sulla miscela può non risolvere il controllo sulla singola sostanza.
  2. Stabilisci il ruolo dell'impresa per quell'attività. Distingui fabbricazione, importazione e uso a valle.
  3. Se pertinente, verifica la responsabilità di registrazione e la quantità annua per sostanza.
  4. Esamina le informazioni sui rischi ricevute e quelle da trasmettere nella filiera.
  5. Controlla separatamente Candidate List, eventuale autorizzazione e restrizioni applicabili all'uso.

Evita una sola casella "conforme REACH" senza il dettaglio del controllo. La distinzione fra i processi REACH richiede domande diverse: registrazione della sostanza, gestione del rischio e condizioni dell'uso non sono intercambiabili.

Testo ufficiale, PDF e riferimenti in Italia

Per cercare il regolamento REACH in PDF, parti dalla pagina ufficiale del regolamento (CE) n. 1907/2006 su EUR-Lex. Usa le opzioni di lingua, formato e versione disponibili. Prima di applicare una disposizione, controlla quale versione stai leggendo e gli atti modificativi pertinenti: quel collegamento identifica l'atto originario. Anche un testo consolidato porta una data. Controlla se dopo quella data ci sono atti modificativi.

Per REACH in Italia puoi consultare la pagina del MASE sul regolamento REACH. L'aggiornamento indicato è del 23 dicembre 2022. La pagina attribuisce l'helpdesk nazionale al Ministero dello Sviluppo Economico. Non è la prova di chi gestisce il servizio oggi: controlla i recapiti operativi prima di scrivere.

La risposta di RegAffairs AI sul regolamento REACH raccoglie una spiegazione con rimandi alle fonti normative.