SVHC e Candidate List ECHA, significato e obblighi REACH
Le SVHC sono sostanze estremamente preoccupanti nella Candidate List ECHA. L'inclusione non è un divieto: attiva obblighi REACH di comunicazione.
SVHC significa Substances of Very High Concern, in italiano sostanze estremamente preoccupanti: il REACH ne definisce i criteri e la procedura di identificazione, e la Candidate List ECHA elenca le sostanze SVHC identificate. L'inclusione comporta obblighi di comunicazione e, a determinate condizioni, di notifica, ma non equivale a un divieto generale. I riferimenti sono gli articoli 57 e 59 del REACH e la Candidate List ufficiale.
Per chi acquista, importa o fornisce articoli, trovare una sostanza nell'elenco apre una verifica concreta. Occorre capire dove si trova, in quale concentrazione e quali obblighi riguardano il proprio ruolo nella filiera. La sola dicitura "contiene SVHC" non basta a distinguere gli adempimenti degli articoli 7 e 33.
Quali sostanze possono essere identificate come SVHC
L'articolo 57 del REACH definisce i criteri di pericolo. Comprende le seguenti categorie, con rinvio all'allegato XIII per i criteri PBT e vPvB.
| Categoria | Criterio previsto |
|---|---|
| Cancerogene | Categoria 1A o 1B |
| Mutagene sulle cellule germinali | Categoria 1A o 1B |
| Tossiche per la riproduzione | Categoria 1A o 1B |
| PBT | Persistenti, bioaccumulabili e tossiche |
| vPvB | Molto persistenti e molto bioaccumulabili |
| Livello di preoccupazione equivalente | Probabili effetti gravi, con identificazione caso per caso |
La lettera f dell'articolo 57 cita, fra gli esempi, le sostanze con proprietà di interferenza endocrina. L'esempio non porta, da solo, all'inclusione nella Candidate List.
La classificazione di pericolo e l'identificazione formale sono passaggi distinti. Per stabilire se una sostanza figura nell'elenco SVHC occorre verificare l'esito della procedura dell'articolo 59, senza dedurlo dalla sola categoria di pericolo.
Dove trovare l'elenco SVHC aggiornato
Per consultare la "SVHC list", usare la Candidate List ECHA in italiano. Le voci riportano l'identità della sostanza, gli identificatori CE e CAS quando disponibili, la data e il motivo dell'inclusione. Il collegamento all'elenco ufficiale è preferibile a una copia statica da usare per decisioni operative.
Nella ricerca, confrontare il nome con gli identificatori disponibili e leggere l'intera voce. Alcune voci comprendono gruppi o sali: il solo confronto fra nomi commerciali può lasciare irrisolta l'identità da verificare. L'ambito indicato nella tabella ECHA è quindi parte del controllo, insieme al nome della sostanza.
Per documentare la verifica, conviene conservare la data di consultazione e la voce pertinente. È un consiglio operativo per ricostruire il controllo svolto, non un ulteriore obbligo REACH. Se le informazioni del fornitore non permettono di confrontare le identità, chiedere un chiarimento prima di chiudere la valutazione.
Candidate List, autorizzazione e restrizioni
Una sostanza nella Candidate List non è automaticamente vietata. L'articolo 59 identifica le sostanze dell'articolo 57 e definisce l'elenco delle candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV. L'inserimento in quell'allegato è una decisione distinta, con condizioni e date di autorizzazione. Le restrizioni stanno nell'allegato XVII, un altro elenco dello stesso regolamento.
Nel controllo, tenere separate la presenza nella Candidate List, l'eventuale inclusione nell'allegato XIV e le restrizioni dell'allegato XVII per l'impiego considerato. La prima risposta non chiude le altre, e non autorizza a dire che tutte le sostanze SVHC richiedano autorizzazione.
Comunicazione nella filiera secondo l'articolo 33
Il fornitore di un articolo che contiene una sostanza della Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso dà al destinatario le informazioni in suo possesso, sufficienti per un uso sicuro e comprendenti almeno il nome della sostanza. Lo prevede l'articolo 33, paragrafo 1.
La comunicazione al destinatario professionale non dipende da una sua richiesta. L'articolo 33 non prevede neppure una soglia di una tonnellata annua. Confondere questo obbligo con la notifica dell'articolo 7 può quindi portare a omettere informazioni dovute anche per quantitativi inferiori.
Per il consumatore la regola è diversa. Su richiesta, il fornitore comunica gratuitamente, entro 45 giorni, le informazioni in suo possesso, almeno il nome della sostanza. Quel termine, nell'articolo 33, paragrafo 2, non vale per la comunicazione fra imprese.
Lo 0,1% nei prodotti complessi
Il peso dell'intero assemblato può essere il riferimento sbagliato. La sentenza C-106/14 della Corte di giustizia, del 10 settembre 2015, conferma il riferimento per articolo anche nei prodotti composti da più articoli.
Occorre considerare i componenti che conservano la qualifica di articolo. Non si deve diluire automaticamente la concentrazione della sostanza sul peso complessivo del prodotto. La sentenza riguarda sia l'articolo 7, paragrafo 2, sia l'articolo 33. Per una verifica utile, chiedere al fornitore a quale articolo componente si riferisca la concentrazione dichiarata.
Quando serve la notifica ECHA dell'articolo 7
La notifica delle sostanze Candidate List negli articoli riguarda produttori e importatori quando ricorrono insieme due condizioni. La concentrazione deve superare lo 0,1% peso/peso. I quantitativi della sostanza devono superare complessivamente una tonnellata annua per produttore o importatore. Il tonnellaggio riguarda la sostanza, non il peso totale degli articoli, secondo l'articolo 7, paragrafo 2.
Il paragrafo 7 applica i paragrafi 2, 3 e 4 sei mesi dopo l'identificazione. Il termine non si estende alla comunicazione dell'articolo 33.
L'articolo 7 contempla anche casi specifici di esclusione. Il paragrafo 3 non applica la notifica se si può escludere l'esposizione di persone e ambiente in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, compreso lo smaltimento. In quel caso occorrono istruzioni adeguate al destinatario. Il paragrafo 6 riguarda sostanze già registrate per quello specifico uso. La semplice affermazione "la sostanza è registrata" non dimostra questa condizione. Le eccezioni dell'articolo 7 non sono esenzioni generali dagli altri obblighi.
SCIP e obblighi in Italia
SCIP è una banca dati prevista dalla direttiva quadro sui rifiuti, distinta dalla notifica REACH dell'articolo 7. Riguarda informazioni sugli articoli contenenti sostanze Candidate List oltre lo 0,1% peso/peso, dal 5 gennaio 2021. Non usa la soglia annua di una tonnellata. La trasmissione non sostituisce la comunicazione al destinatario dell'articolo 33, come chiarisce il quadro SCIP descritto da ECHA.
In Italia, il D.Lgs. 116/2020, all'articolo 1, comma 6, ha sostituito l'articolo 180 del D.Lgs. 152/2006. Il comma 3, dal 5 gennaio 2021, prevede la trasmissione all'ECHA delle informazioni dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo formato e modalità dell'Agenzia. Al controllo del 31 ottobre 2026 quel comma era ancora nel testo mostrato da Normattiva.
Alla stessa data, la proposta COM(2025) 986 di abrogazione di SCIP risultava ancora in corso. Non è un'abrogazione già applicabile.
Come organizzare il controllo interno
Per impostare la verifica, raccogliere l'identità della sostanza e confrontarla con la voce ECHA completa. Collegare poi le informazioni ricevute all'articolo o al componente interessato. Annotare la concentrazione e chiarire il proprio ruolo nella filiera prima di valutare i singoli adempimenti.
Una dichiarazione generica del fornitore può lasciare aperto proprio il dato necessario: quale componente contiene la sostanza? Chiedere quel dettaglio permette di separare il controllo della concentrazione da quello dei quantitativi annui. Le soglie qui descritte riguardano gli articoli e non vanno trasferite automaticamente a sostanze e miscele.
Conviene tenere distinti anche gli esiti del controllo. Un fascicolo può riportare separatamente le informazioni da comunicare al destinatario, la valutazione della notifica articolo 7 e quella relativa a SCIP. In questo modo, una conclusione sul tonnellaggio non viene usata per chiudere anche la verifica dell'articolo 33.
Se il fornitore dichiara una concentrazione, chiedere a quale peso l'abbia rapportata. Se richiama una registrazione, chiedere quale uso copra. Sono richieste documentali per valutare le condizioni già descritte, non nuove soglie. Conservare le risposte con la voce ECHA consultata permette di ricostruire il controllo.
RegAffairs AI risponde alla domanda "Cosa sono le sostanze SVHC?" con riferimenti alle fonti.