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Guide · 2026-10-21 · 8 min

Valutazione impatto ambientale, quando serve la VIA e chi decide

La VIA (D.Lgs. 152/2006, Parte II) valuta gli effetti di un progetto prima dell'autorizzazione. Quando serve, chi la rilascia, VIA e VAS, screening.

La valutazione di impatto ambientale (VIA) valuta gli effetti significativi di un progetto sull'ambiente prima dell'autorizzazione, secondo la Parte II del D.Lgs. 152/2006. È obbligatoria per i progetti degli Allegati II e III, mentre quelli degli Allegati II-bis e IV passano di regola dalla verifica di assoggettabilità, salvo i casi di VIA diretta indicati dall'art. 6.

Cos'è la VIA secondo il Testo unico ambientale

L'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 descrive la VIA come un processo: studio di impatto ambientale del proponente, consultazioni, valutazione dello studio, provvedimento di VIA e integrazione di quel provvedimento nell'atto che approva o autorizza il progetto.

Per "impatti ambientali" l'art. 5 intende gli effetti significativi, diretti e indiretti, su popolazione e salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio, e sulla loro interazione. Contano anche gli effetti dovuti alla vulnerabilità del progetto a incidenti gravi o calamità.

La base europea è la direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE e recepita con il D.Lgs. 104/2017.

Quando serve la VIA

L'art. 6, comma 7 elenca i casi in cui la VIA è obbligatoria:

  • i progetti degli Allegati II e III;
  • i progetti nuovi degli Allegati II-bis e IV che ricadono, anche solo in parte, in aree naturali protette (L. 394/1991) o in siti Natura 2000;
  • le modifiche o estensioni di progetti degli Allegati II e III che superano da sole le soglie di quegli allegati;
  • i progetti e le modifiche per cui la verifica di assoggettabilità ha trovato impatti negativi significativi.

Un nuovo progetto dell'Allegato IV dentro un sito Natura 2000 va quindi direttamente a VIA, senza screening. Qualche esempio dagli allegati alla Parte II: raffinerie, grandi impianti di combustione e centrali nucleari nell'Allegato II; impianti termici, porti e interporti nell'Allegato II-bis; allevamenti intensivi sopra soglia nell'Allegato IV. Gli allegati sono cambiati più volte tra il 2024 e il 2025, quindi classificate il progetto sul testo vigente, controllando il registro degli aggiornamenti di Normattiva.

Per le modifiche volte a migliorare le prestazioni dell'impianto, anche ambientali, il proponente può chiedere una valutazione preliminare con liste di controllo, salvo le modifiche che superano da sole le soglie degli Allegati II e III. Vale anche per le varianti non sostanziali di progetti già autorizzati (art. 6, commi 9 e 9-bis). Entro 30 giorni l'autorità dice se serve lo screening, la VIA o nessuna delle due.

La verifica di assoggettabilità a VIA

La verifica di assoggettabilità (lo screening) serve a capire se un progetto può avere impatti ambientali significativi e negativi e deve quindi andare a VIA. Si chiude con un provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente (art. 5).

L'art. 6, comma 6 comprende i progetti degli Allegati II-bis e IV, con i criteri e le soglie del DM 30 marzo 2015. Include i progetti dell'Allegato II usati solo o principalmente per sviluppare e sperimentare nuovi metodi o prodotti, per non più di due anni. Comprende anche modifiche ed estensioni che possono avere impatti negativi significativi, compreso il repowering o la ricostruzione integrale di impianti eolici e fotovoltaici, salvo i casi già soggetti a VIA diretta.

I tempi sono fissati dall'art. 19. Il proponente presenta lo studio preliminare ambientale (Allegato IV-bis), l'autorità verifica la completezza in 5 giorni e il pubblico ha 30 giorni per le osservazioni. La decisione arriva entro 60 giorni dalla fine delle osservazioni, o entro 45 dalle integrazioni se l'autorità ha chiesto chiarimenti (una sola volta). In casi eccezionali è possibile una sola proroga, fino a 20 giorni. I criteri sono quelli dell'Allegato V e i termini sono perentori. Dal DL 153/2024 il provvedimento di screening indica la propria durata, mai inferiore a cinque anni.

Chi rilascia la VIA, ministero o regione

La competenza dipende dall'allegato in cui ricade il progetto. Lo stabilisce l'art. 7-bis:

AllegatoProceduraCompetenza
IIVIAStato (MASE)
II-bisVerifica di assoggettabilitàStato (MASE)
IIIVIARegione
IVVerifica di assoggettabilitàRegione

VIA ministero ambiente

In sede statale l'autorità è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), che svolge l'istruttoria insieme al Ministero della cultura.

Il supporto tecnico viene dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (art. 8). I progetti PNRR, del fondo complementare e del PNIEC (Allegato I-bis) vanno alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Il DL 177/2026, in corso di conversione e quindi ancora modificabile, affida a questa commissione anche gli screening dei suoi progetti.

Dal DL 153/2024 il provvedimento di VIA statale lo adotta il direttore generale competente del MASE, di concerto con il direttore generale competente del Ministero della cultura (art. 25).

VIA regionale

In sede regionale l'autorità è l'ufficio ambiente individuato dalla legge regionale o provinciale (art. 7-bis). Le Regioni possono delegare enti sub-regionali, ma non possono derogare ai termini massimi degli articoli 19, 25 e 27-bis. La VIA regionale si svolge sempre con il provvedimento autorizzatorio unico regionale, il PAUR (art. 7-bis, comma 7).

Per i progetti con parti di competenza statale e regionale, il proponente avvisa Ministero e Regione (art. 7-bis). La Regione si esprime in 30 giorni. Il Ministero, nei 30 giorni successivi, indica a chi presentare l'istanza. Se il Ministero non risponde, vale la posizione della Regione.

Procedura e tempi della VIA

  • verifica di completezza entro 15 giorni (art. 23);
  • consultazione pubblica di 60 giorni, 30 per i progetti PNRR-PNIEC (art. 24);
  • provvedimento statale ordinario entro 60 giorni dalla fine della consultazione, prorogabile di altri 30 (art. 25);
  • per i progetti PNRR-PNIEC, parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC entro 30 giorni dalla fine della consultazione e adozione del direttore generale nei 30 giorni successivi (art. 25).

Questi termini riguardano singole fasi: non indicano la durata totale dell'iter. Tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori (art. 25, comma 7). Il provvedimento dell'art. 25 dura il tempo che fissa, comunque almeno cinque anni. Se il progetto non viene realizzato entro quella data, la VIA va ripetuta, salvo proroga. Una richiesta di proroga presentata almeno 120 giorni prima della scadenza mantiene efficace il provvedimento finché l'autorità non decide.

A livello statale il proponente può chiedere il provvedimento unico ambientale (PUA, art. 27). In quel caso la VIA esce insieme agli altri titoli ambientali, per esempio l'AIA o l'autorizzazione paesaggistica. Le osservazioni durano 60 giorni e la conferenza di servizi si chiude entro 210 giorni. A livello regionale il PAUR copre la VIA e tutti i titoli per costruire ed esercire il progetto. Le osservazioni durano 30 giorni e la conferenza di servizi sincrona si chiude in 90 giorni dalla prima riunione.

VIA e VAS, le differenze

La VAS, valutazione ambientale strategica, riguarda piani e programmi. La VIA resta sul progetto, anche se attua un piano già valutato. Se quel piano è già passato da VAS, lo studio di impatto ambientale può usare il rapporto ambientale e deve tener conto delle conclusioni della VAS (art. 10).

VIAVerifica di assoggettabilità a VIAVAS
OggettoProgettiProgettiPiani e programmi
Chi avviaProponenteProponenteAutorità procedente
DocumentoStudio di impatto ambientaleStudio preliminare ambientaleRapporto ambientale
Atto finaleProvvedimento di VIAProvvedimento di verificaParere motivato
NormaArtt. 23-25Art. 19Artt. 11-15

La VAS è obbligatoria per i piani e programmi che fanno da quadro all'autorizzazione dei progetti degli Allegati II, II-bis, III e IV nei settori chiave, e per i piani che richiedono la valutazione d'incidenza su Natura 2000. Piccole aree locali, modifiche minori e altri piani quadro vanno a VAS solo se lo screening dell'art. 12 trova impatti significativi (art. 6).

Esistono due verifiche di assoggettabilità. Quella a VAS (art. 12) parte dall'autorità procedente con un rapporto preliminare, raccoglie i pareri delle autorità ambientali in 30 giorni e si chiude in 90 giorni. Per quella a VIA i 60 giorni ordinari decorrono dalla fine delle osservazioni (art. 19).

Nella VAS, la consultazione sul rapporto preliminare, le osservazioni del pubblico e il parere motivato hanno ciascuno un termine di 45 giorni, con decorrenze diverse (artt. 13, 14 e 15). I piani approvati da organi statali seguono la VAS statale. Quelli di Regioni, Province autonome ed enti locali seguono la legge regionale (art. 7). In sede statale il parere motivato lo adotta il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura (art. 7).

VIA e AIA

L'AIA, autorizzazione integrata ambientale, è un titolo diverso. Riguarda l'esercizio delle installazioni dell'Allegato VIII (art. 6), mentre la VIA valuta il progetto. Il coordinamento è disciplinato dall'art. 10:

  • se il progetto è soggetto a screening, l'AIA si può rilasciare solo dopo che lo screening ha escluso la VIA;
  • l'AIA può entrare nel PUA statale o nel PAUR regionale;
  • VIA e VAS comprendono la valutazione d'incidenza sui siti Natura 2000;
  • lo screening a VIA può svolgersi dentro la VAS.

Novità recenti

Oltre a chi adotta la VIA statale e alla durata dello screening, il DL 153/2024 (convertito dalla L. 191/2024) ha dato priorità in Commissione VIA-VAS a pompaggi idroelettrici, CCS, idrogeno verde, repowering, fotovoltaico e agrivoltaico da almeno 50 MW ed eolico da almeno 70 MW. Il DL 19/2026 ha aggiunto il PAUR e l'art. 25 ai termini che le Regioni non possono modificare.

Le procedure statali in corso, i provvedimenti e i link ai siti VIA e VAS regionali si trovano sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, con ricerche separate per VIA e VAS. A ottobre 2026 il portale segnala alcuni servizi sospesi per una verifica di sicurezza informatica, quindi qualche funzione può non rispondere.

Per una domanda su un progetto specifico, RegAffairs AI risponde su VIA, competenze e screening con citazioni al testo del D.Lgs. 152/2006.