ANSWERS · 4 OCT 2026

Scheda di dati di sicurezza (SDS): quali sono le 16 sezioni secondo l'allegato II del REACH come modificato dal regolamento (UE) 2020/878, chi è obbligato a fornirla, quando va aggiornata, in che lingua, e quando è obbligatoria per sostanze e miscele non classificate come pericolose?

Risposta breve: La SDS deve essere fornita da ogni fornitore della catena (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, distributore). Deve avere 16 sezioni fisse e va aggiornata senza indugio quando emergono nuove informazioni sui pericoli o sulle misure di gestione del rischio, e quando interviene un'autorizzazione o una restrizione. Va redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato. Per le miscele non classificate è dovuta solo su richiesta del destinatario e solo in presenza di determinati componenti. Per le sostanze non classificate è obbligatoria se PBT/vPvB o se presenti nella Candidate List. La base è il testo consolidato del REACH in vigore (versione dell'11 maggio 2026), articoli 31-32 e allegato II.

Approccio: Ho consultato il testo consolidato del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e il regolamento (UE) 2020/878 come pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il testo disponibile è la versione inglese; i titoli qui sotto sono mie traduzioni.

1. Le 16 sezioni (art. 31(6) e allegato II, Parte B)

La Parte B prevede 16 titoli obbligatori con le relative sottosezioni. Nella sezione 3 basta la 3.1 oppure la 3.2, secondo il caso [1][2]:

Sez.TitoloSottosezioni
1Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa1.1 identificatore del prodotto; 1.2 usi pertinenti identificati e usi sconsigliati; 1.3 informazioni sul fornitore della SDS; 1.4 numero telefonico di emergenza
2Identificazione dei pericoli2.1 classificazione; 2.2 elementi dell'etichetta; 2.3 altri pericoli
3Composizione/informazioni sugli ingredienti3.1 sostanze; 3.2 miscele
4Misure di primo soccorso4.1-4.3
5Misure antincendio5.1-5.3
6Misure in caso di rilascio accidentale6.1-6.4
7Manipolazione e immagazzinamento7.1-7.3
8Controlli dell'esposizione/protezione individuale8.1 parametri di controllo; 8.2 controlli dell'esposizione
9Proprietà fisiche e chimiche9.1 proprietà di base; 9.2 altre informazioni
10Stabilità e reattività10.1-10.6
11Informazioni tossicologiche11.1 classi di pericolo CLP; 11.2 altri pericoli
12Informazioni ecologiche12.1-12.5; 12.6 proprietà di interferenza con il sistema endocrino; 12.7 altri effetti avversi
13Considerazioni sullo smaltimento13.1 metodi di trattamento dei rifiuti
14Informazioni sul trasporto14.1 numero ONU o numero ID; 14.2-14.6; 14.7 trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti IMO
15Informazioni sulla regolamentazione15.1 normativa specifica; 15.2 valutazione della sicurezza chimica
16Altre informazioni(nessuna sottosezione)

Cosa ha cambiato il regolamento 2020/878: ha sostituito per intero l'allegato II [3]. Le novità principali sono:

  • requisiti per le nanoforme, che la SDS deve indicare sezione per sezione [4][5];
  • allineamento alla sesta e settima revisione del GHS [6];
  • indicazione dell'UFI [7];
  • requisiti sugli interferenti endocrini [8];
  • inserimento di SCL, fattori M e stime di tossicità acuta (ATE) quando disponibili [9].

Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 [10]. Le SDS nel formato precedente potevano essere fornite fino al 31 dicembre 2022 [11]. Quel periodo transitorio non ha mai sospeso l'obbligo di aggiornamento dell'art. 31(9) [12].

2. Chi deve fornirla

  • L'obbligo: spetta al «fornitore», cioè qualsiasi fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato la sostanza o la miscela [13][2].
  • Coerenza con la valutazione della sicurezza chimica: chi deve redigere una CSA/CSR (art. 14 o 37) deve assicurare che la SDS sia coerente con essa e allegare gli scenari d'esposizione pertinenti (SDS estesa). Utilizzatori a valle e distributori devono riprendere gli scenari ricevuti dal proprio fornitore [2][14].
  • Chi la redige: una persona competente, adeguatamente formata e aggiornata, la cui formazione deve essere garantita dal fornitore [5].
  • Come e quando: gratuitamente, su carta o in formato elettronico, al più tardi alla data della prima fornitura [14].

3. Quando va aggiornata (art. 31(9))

L'aggiornamento è dovuto senza indugio quando [14]:

  • (a) emergono nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione del rischio, o nuove informazioni sui pericoli;
  • (b) un'autorizzazione è rilasciata o negata;
  • (c) è imposta una restrizione.

La nuova versione deve:

  • essere datata come «Revisione: (data)»;
  • essere inviata gratuitamente a tutti i destinatari riforniti nei 12 mesi precedenti;
  • dopo la registrazione, riportare il numero di registrazione [14].

Secondo l'allegato II, la prima pagina deve indicare anche la versione sostituita. Le modifiche vanno segnalate nella sezione 16, salvo che siano indicate altrove nella scheda [5][1].

4. Lingua

  • Regola generale: la SDS va fornita in una lingua ufficiale dello Stato membro (o degli Stati membri) in cui il prodotto è immesso sul mercato, salvo diversa disposizione di quello Stato [2]. Lo stesso vale per l'identificatore del prodotto in sottosezione 1.1 [15].
  • Linguaggio: semplice, chiaro e preciso, senza gergo né abbreviazioni. Sono vietate diciture come «può essere pericoloso», «innocuo» o «sicuro nella maggior parte delle condizioni d'uso» [5].

5. Sostanze e miscele non classificate

SDS obbligatoria anche senza classificazione CLP (art. 31(1)): per una sostanza PBT o vPvB secondo l'allegato XIII, oppure inclusa nella Candidate List [2].

SDS su richiesta del destinatario (art. 31(3)), per una miscela non classificata che contiene [2]:

  • (a) almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute o per l'ambiente, in concentrazione individuale ≥ 1 % in peso (miscele non gassose) o ≥ 0,2 % in volume (miscele gassose);
  • (b) in concentrazione individuale ≥ 0,1 % in peso (miscele non gassose), almeno una sostanza:
    • cancerogena di categoria 2;
    • tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2;
    • sensibilizzante cutaneo o respiratorio di categoria 1;
    • con effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento;
    • PBT o vPvB;
    • inclusa nella Candidate List;
  • (c) una sostanza con limiti comunitari di esposizione professionale.

Altri casi:

  • Prodotti pericolosi venduti al pubblico: la SDS non è dovuta se le informazioni fornite bastano per l'uso sicuro, salvo richiesta di un utilizzatore a valle o di un distributore (art. 31(4)) [2].
  • Deroghe di etichettatura: la SDS resta dovuta anche nei casi speciali con deroghe di etichettatura del paragrafo 1.3 dell'allegato I del CLP (allegato II, punto 0.7) [15].
  • Se la SDS non è dovuta (art. 32): il fornitore deve comunque trasmettere gratuitamente al destinatario il numero di registrazione (se disponibile), i dettagli su autorizzazioni e restrizioni e ogni altra informazione utile alla gestione del rischio. Queste informazioni vanno aggiornate negli stessi tre casi dell'art. 31(9), con invio ai destinatari dei 12 mesi precedenti [16].

SOURCES · 16

  1. [1]Annex II: REQUIREMENTS FOR THE COMPILATION OF SAFETY DATA SHEETS [REACH 02006R1907-20260511] · p.23REACH
  2. [2]Article 31: Requirements for safety data sheets [REACH 02006R1907-20260511] · p.1REACH
  3. [3]Article 1 [REACH 32020R0878] · p.1REACH
  4. [4]Recital 2 [REACH 32020R0878] · p.1REACH
  5. [5]Annex II: REQUIREMENTS FOR THE COMPILATION OF SAFETY DATA SHEETS [REACH 02006R1907-20260511] · p.1REACH
  6. [6]Recital 4 [REACH 32020R0878] · p.1REACH
  7. [7]Recital 5 [REACH 32020R0878] · p.1REACH
  8. [8]Recital 6 [REACH 32020R0878] · p.1REACH
  9. [9]Recital 7 [REACH 32020R0878] · p.1REACH
  10. [10]Article 3 [REACH 32020R0878] · p.1REACH
  11. [11]Article 2 [REACH 32020R0878] · p.1REACH
  12. [12]Recital 8 [REACH 32020R0878] · p.1REACH
  13. [13]Article 3: Definitions [REACH 02006R1907-20260511] · p.3REACH
  14. [14]Article 31: Requirements for safety data sheets [REACH 02006R1907-20260511] · p.2REACH
  15. [15]Annex II: REQUIREMENTS FOR THE COMPILATION OF SAFETY DATA SHEETS [REACH 02006R1907-20260511] · p.2REACH
  16. [16]Article 32: Duty to communicate information down the supply chain for substances on their own or in mixtures for which a safety data sheet is not required [REACH 02006R1907-20260511] · p.1REACH
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