Autorizzazione allo scarico acque reflue
Quando serve l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue?
Risposta breve: secondo il Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006, art. 124, comma 1), serve per ogni scarico: "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" [1]. Le eccezioni sono poche. Le acque reflue domestiche immesse in fognatura sono sempre ammesse, purché si rispetti il regolamento del gestore. Per gli scarichi domestici fuori fognatura, per gli scarichi delle reti fognarie e per le acque meteoriche, il regime lo stabiliscono le Regioni.
Approccio: ho letto la Parte terza del D.Lgs. 152/2006 nel testo consolidato (artt. 74, 101, 103, 104, 107, 113, 124). Non ho consultato le discipline regionali né il regolamento sull'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), che spesso è il titolo concreto in cui confluisce l'autorizzazione allo scarico.
1. Che cosa conta come "scarico"
L'obbligo vale solo se c'è uno "scarico" nel senso della legge. Lo è qualsiasi immissione fatta esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento, che collega senza interruzioni il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore. Il ricettore può essere un'acqua superficiale, il suolo, il sottosuolo o la rete fognaria. Conta anche se il refluo non è inquinante o è già stato depurato [2]. Se il refluo non viaggia in una condotta stabile (per esempio viene raccolto e trasportato), non è uno scarico in questo senso.
2. Quando serve, per tipo di refluo e di recapito
| Situazione | Regime |
|---|---|
| Acque reflue industriali, cioè quelle di edifici o impianti con attività commerciali o produttive, diverse dalle domestiche e dalle meteoriche [3] | Serve sempre l'autorizzazione (art. 124, c. 1) [1]. Se finiscono in fognatura, valgono anche le norme e i limiti dell'ente di governo dell'ambito; i limiti della Tab. 3/A dell'Allegato 5 non si possono derogare [4] |
| Acque reflue domestiche in fognatura | Non serve l'autorizzazione: sono "sempre ammesse", purché si rispetti il regolamento del gestore del servizio idrico integrato [1][4] |
| Acque reflue domestiche fuori fognatura (per esempio in un corpo idrico superficiale) e scarichi di reti fognarie | Il regime lo fissano le Regioni (art. 124, c. 3) [1] |
| Acque assimilate alle domestiche (art. 101, c. 7) | Ai fini di scarichi e autorizzazioni seguono il regime delle domestiche. Sono le acque di imprese solo agricole o silvicole e di allevamento; di imprese agricole che trasformano prevalentemente la propria produzione; di acquacoltura sotto 1 kg/m² o 50 l/s; di qualità equivalente secondo la norma regionale; di attività termali [5]. Le acque di vegetazione dei frantoi sono assimilate solo per lo scarico in fognatura, a certe condizioni (c. 7-bis) [5] |
| Acque termali | Il regime lo fissano le Regioni. In fognatura sono ammesse nel rispetto dei regolamenti del gestore e dell'autorizzazione dell'ente d'ambito [1] |
| Acque meteoriche di dilavamento | Le Regioni stabiliscono i casi soggetti a prescrizioni, compresa l'eventuale autorizzazione. Stabiliscono anche quando le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne vanno trattate, se c'è il rischio di dilavare sostanze pericolose. Le meteoriche non disciplinate dalle Regioni non hanno vincoli dalla Parte terza [6] |
3. Recapiti vietati, salvo deroghe autorizzabili
- Suolo e strati superficiali del sottosuolo: lo scarico è vietato. Fanno eccezione, tra gli altri, le acque reflue urbane e industriali quando è tecnicamente impossibile o troppo oneroso recapitarle in un corpo idrico superficiale; in quel caso si applicano i limiti regionali o la Tab. 4 dell'Allegato 5 [7].
- Sottosuolo e acque sotterranee: lo scarico diretto è vietato. L'autorità competente può autorizzare solo deroghe precise: acque geotermiche, acque di miniere o cave, impianti di scambio termico, lavaggio degli inerti (con parere vincolante ARPA), acque di estrazione degli idrocarburi [8]. Lo scarico diretto di acque meteoriche nelle acque sotterranee è sempre vietato [6].
4. Quando serve una nuova autorizzazione
Va chiesta una nuova autorizzazione se l'attività si trasferisce, cambia destinazione d'uso, si amplia o si ristruttura, e da questo nasce uno scarico diverso per qualità o quantità. Se lo scarico non cambia, basta una comunicazione all'autorità competente [9].
5. Aspetti procedurali (art. 124)
- Chi la chiede: il titolare dell'attività da cui nasce lo scarico. Se più stabilimenti convogliano i reflui a un terzo o formano un consorzio, la chiede il titolare dello scarico finale o il consorzio [1].
- A chi si presenta: alla Provincia, oppure all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura, salvo diversa disciplina regionale. L'autorità decide entro 90 giorni [1].
- Durata: 4 anni dal rilascio. Il rinnovo va chiesto un anno prima della scadenza; se la domanda è tempestiva, lo scarico può continuare con le vecchie prescrizioni. Per gli scarichi con sostanze pericolose (art. 108), il rinnovo deve essere espresso entro sei mesi dalla scadenza, altrimenti lo scarico deve cessare subito. Per alcuni scarichi domestici le Regioni possono prevedere il rinnovo tacito [1].
- Costi istruttori: sono a carico del richiedente, che versa un deposito come condizione per l'esame della domanda [9].
- Contenuti: l'autorizzazione impone il rispetto dei valori limite dell'Allegato 5 o di quelli regionali. Può prevedere deroghe per avviamento, arresto e guasti [10] e ulteriori prescrizioni tecniche per proteggere il corpo ricettore [9].
Per gli impianti soggetti ad AIA, l'art. 124, c. 8 fa salvo quanto previsto dal D.Lgs. 59/2005, la disciplina IPPC da cui deriva l'AIA [1]. Posso approfondire le sanzioni per lo scarico senza autorizzazione o la disciplina di una Regione specifica.
Chi la rilascia e quanto dura?
Secondo l'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione allo scarico la rilascia la Provincia. Se lo scarico va in pubblica fognatura, la rilascia invece l'ente di governo dell'ambito, salvo diversa disciplina regionale. Vale 4 anni dal rilascio [1]. Nella pratica, però, per le imprese che non sono soggette ad AIA l'autorizzazione allo scarico rientra quasi sempre nell'AUA. L'AUA si presenta e si rilascia tramite il SUAP, la adotta l'autorità competente (in genere la Provincia) e dura 15 anni.
Approccio: ho riletto l'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 nel testo consolidato. Il D.P.R. 59/2013 sull'AUA non è nei dataset, quindi per l'AUA ho usato pagine ufficiali di enti territoriali, non il testo del decreto.
1. Autorizzazione allo scarico "autonoma" (art. 124 D.Lgs. 152/2006)
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| A chi si presenta la domanda e chi decide | Alla Provincia. Se lo scarico è in pubblica fognatura, all'ente di governo dell'ambito. In entrambi i casi "salvo diversa disciplina regionale" (c. 7) [1] |
| Termine per decidere | 90 giorni dalla ricezione della domanda (c. 7) [1] |
| Intestatario | Il titolare dell'attività da cui nasce lo scarico. Se più stabilimenti conferiscono a un terzo o formano un consorzio, è intestata al titolare dello scarico finale o al consorzio (c. 2) [1] |
| Durata | 4 anni dal rilascio, "salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", cioè la disciplina IPPC/AIA (c. 8) [1] |
| Rinnovo | Va chiesto un anno prima della scadenza. Se la domanda è tempestiva, lo scarico può continuare con le prescrizioni precedenti fino al nuovo provvedimento [1] |
| Scarichi con sostanze pericolose (art. 108) | Il rinnovo deve essere espresso entro sei mesi dalla scadenza. Se il termine passa senza rinnovo, lo scarico deve cessare subito [1] |
| Scarichi domestici soggetti ad autorizzazione | La disciplina regionale può prevedere il rinnovo tacito per tipologie specifiche [1] |
| Impianti di depurazione | Le Regioni disciplinano le autorizzazioni provvisorie per l'avvio o per gli interventi sugli impianti (c. 6) [1] |
Se l'attività si trasferisce, si amplia o si ristruttura e lo scarico cambia, serve una nuova autorizzazione, indipendentemente dalla scadenza (c. 12) [9].
2. Quando lo scarico rientra nell'AUA (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)
- Ambito: l'AUA riguarda gli impianti non soggetti ad AIA. Sostituisce sette titoli, tra cui l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue (Regione Emilia-Romagna; Città metropolitana di Roma Capitale).
- Chi la adotta e chi la rilascia: la domanda si presenta al SUAP competente per territorio. L'atto lo adotta l'autorità competente, che nelle Marche è la Provincia, e lo rilascia il SUAP (Provincia di Pesaro e Urbino). L'autorità competente cambia da Regione a Regione:
- in Emilia-Romagna le funzioni AUA le esercita ARPAE, in base alla L.R. 13/2015 (Regione Emilia-Romagna);
- se l'AUA comprende solo titoli di competenza comunale, la adotta e la rilascia direttamente il Comune (Città metropolitana di Roma Capitale).
- Durata e rinnovo: 15 anni dal rilascio. Il rinnovo va chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza (Provincia di Pesaro e Urbino).
3. Impianti AIA
Per le installazioni soggette ad AIA l'art. 124, c. 8 fa salva la disciplina del D.Lgs. 59/2005. In quel caso lo scarico non segue la durata di 4 anni: è regolato all'interno dell'AIA [1].
Posso verificare l'autorità competente e le eventuali regole sul rinnovo tacito in una Regione specifica, oppure le durate e i rinnovi dell'AIA nella Parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
Quali sono i limiti per scaricare in fognatura?
Per gli scarichi industriali in fognatura i limiti di partenza sono quelli fissati dall'ente di governo dell'ambito e dal regolamento del gestore (art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006) [4]. La colonna "scarico in rete fognaria" della Tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza diventa obbligatoria quando l'autorità non ha fissato limiti propri, oppure quando manca un depuratore finale in grado di rispettare i limiti dello scarico finale [11]. Per gli scarichi domestici la legge non fissa valori numerici: basta rispettare il regolamento del gestore [4].
Approccio: ho letto l'art. 107 e l'Allegato 5 alla Parte terza nel testo consolidato del D.Lgs. 152/2006. Lì la Tabella 3 compare solo come immagine, senza numeri, quindi ho preso i valori dalla riproduzione della Tabella 3 nel Piano d'Ambito di ATERSIR, l'agenzia dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici (ATERSIR, All. A.7), e non dal testo del decreto.
1. Le regole (art. 107)
- Reflui industriali: seguono le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite dell'ente di governo dell'ambito. L'ente li fissa in base alle caratteristiche del depuratore, per proteggere il corpo idrico ricettore e rispettare la disciplina delle acque reflue urbane. Restano comunque inderogabili due gruppi di limiti [4]:
- i limiti della Tabella 3/A, cioè limiti in massa per unità di prodotto per alcuni cicli produttivi;
- i limiti della Tabella 3 per i parametri richiamati dalla nota 2 della Tabella 5.
- Reflui domestici: sono "sempre ammessi" se rispettano il regolamento del gestore del servizio idrico integrato, approvato dall'ente d'ambito [4].
- Rifiuti: non si possono smaltire in fognatura, nemmeno triturati. Il testo consolidato prevede un'eccezione per gli scarti alimentari trattati con dissipatori, se esiste un sistema di depurazione. Una nota di aggiornamento riporta però che il D.Lgs. 4/2008 ha sostituito il comma con un divieto senza eccezioni [4].
- Regioni: sentite le Province, possono aggiungere norme sul controllo degli scarichi allacciati alla fognatura e sui pretrattamenti [4].
2. Fin dove il gestore può derogare (Tabella 5, nota 2)
Il gestore può fissare per i parametri della Tabella 5 "limiti di accettabilità" più alti della Tabella 3. La condizione è che lo scarico finale della fognatura rispetti la Tabella 3 o i limiti regionali. La deroga è esclusa per sette voci, che restano vincolate alla Tabella 3 [12]:
- cadmio;
- cromo esavalente;
- mercurio;
- piombo;
- solventi organici azotati;
- composti organici alogenati, compresi i pesticidi clorurati;
- pesticidi fosforiti e composti organici dello stagno.
Le altre voci della Tabella 5 si possono derogare: arsenico, cromo totale, nichel, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti, solventi aromatici e le sostanze cancerogene e insieme pericolose per l'ambiente acquatico [12]. Anche i limiti diversi fissati dall'autorità devono rispettare questa nota [11].
3. Valori della Tabella 3, colonna "scarico in rete fognaria"
Fonte dei valori: ATERSIR, All. A.7, pp. A.7-III/V. L'asterisco (★) indica le voci che il gestore non può derogare.
| Parametro | Limite | Parametro | Limite |
|---|---|---|---|
| pH | 5,5-9,5 | Cianuri totali (CN) | ≤ 1,0 mg/l |
| Temperatura | nota (1) | Cloro attivo libero | ≤ 0,3 mg/l |
| Colore | non percettibile con diluizione 1:40 | Solfuri (H₂S) | ≤ 2 mg/l |
| Odore | non deve causare molestie | Solfiti (SO₃) | ≤ 2 mg/l |
| Materiali grossolani | assenti | Solfati (SO₄) | ≤ 1000 mg/l |
| Solidi sospesi totali | ≤ 200 mg/l | Cloruri | ≤ 1200 mg/l |
| BOD5 (O₂) | ≤ 250 mg/l | Fluoruri | ≤ 12 mg/l |
| COD (O₂) | ≤ 500 mg/l | Fosforo totale (P) | ≤ 10 mg/l |
| Alluminio | ≤ 2,0 mg/l | Azoto ammoniacale (NH₄) | ≤ 30 mg/l |
| Arsenico | ≤ 0,5 mg/l | Azoto nitroso (N) | ≤ 0,6 mg/l |
| Bario | nessun valore in colonna | Azoto nitrico (N) | ≤ 30 mg/l |
| Boro | ≤ 4 mg/l | Grassi e oli animali/vegetali | ≤ 40 mg/l |
| Cadmio ★ | ≤ 0,02 mg/l | Idrocarburi totali | ≤ 10 mg/l |
| Cromo totale | ≤ 4 mg/l | Fenoli | ≤ 1 mg/l |
| Cromo VI ★ | ≤ 0,20 mg/l | Aldeidi | ≤ 2 mg/l |
| Ferro | ≤ 4 mg/l | Solventi organici aromatici | ≤ 0,4 mg/l |
| Manganese | ≤ 4 mg/l | Solventi organici azotati ★ | ≤ 0,2 mg/l |
| Mercurio ★ | ≤ 0,005 mg/l | Tensioattivi totali | ≤ 4 mg/l |
| Nichel | ≤ 4 mg/l | Pesticidi fosforati ★ | ≤ 0,10 mg/l |
| Piombo ★ | ≤ 0,3 mg/l | Pesticidi totali (esclusi fosforati) | ≤ 0,05 mg/l |
| Rame | ≤ 0,4 mg/l | aldrin / dieldrin | ≤ 0,01 mg/l ciascuno |
| Selenio | ≤ 0,03 mg/l | endrin / isodrin | ≤ 0,002 mg/l ciascuno |
| Stagno | nessun valore in colonna | Solventi clorurati ★ | ≤ 2 mg/l |
| Zinco | ≤ 1,0 mg/l | Escherichia coli | nessun valore in colonna |
| Saggio di tossicità acuta | campione non accettabile se dopo 24 h gli organismi immobili sono ≥ 80% |
Note utili:
- I solfati e i cloruri hanno lo stesso valore per lo scarico in acque superficiali e per quello in fognatura.
- La nota (5) rende obbligatorio il saggio di tossicità, su Daphnia magna ed eventualmente su altri organismi. Un esito positivo non porta subito a sanzioni: obbliga ad approfondire le analisi e a cercare ed eliminare le cause della tossicità [13][14].
- Nel 2023 la dicitura "solidi speciali totali" della Tabella 3 è stata corretta in "solidi sospesi totali" [12].
- Ho segnato i solventi clorurati come non derogabili perché li ho considerati composti organici alogenati della Tabella 5.
4. Altri aspetti pratici
- Campionamento: di norma il controllo si fa su un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'organo di controllo può scegliere tempi diversi, motivandolo nel verbale [15].
- Cicli produttivi della Tabella 3/A: valgono i limiti in massa per unità di prodotto e, in più, i limiti di concentrazione della Tabella 3 allo scarico finale. Se la Regione fissa anche limiti in kg/mese, si applicano quelli più cautelativi [16]. I valori sono medie mensili. Se non è indicata una media giornaliera, vale il doppio della mensile [14].
- Piccole attività commerciali: le prescrizioni specifiche sulle sostanze pericolose dei punti 4 e 5 (§1.2.3) non si applicano alle attività commerciali con scarichi annui poco significativi che recapitano in pubblica fognatura [16].
In concreto, prima di tutto contano i limiti scritti nel regolamento di fognatura del gestore locale e nell'autorizzazione o AUA. Posso confrontare i valori della Tabella 3 per la fognatura con quelli per le acque superficiali o per il suolo (Tabella 4), oppure approfondire la Tabella 3/A per un ciclo produttivo specifico.
E cosa si rischia se scarico senza autorizzazione?
Dipende dal tipo di refluo. Scaricare acque reflue industriali senza autorizzazione è un reato (contravvenzione): si rischia l'arresto da due mesi a due anni oppure l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro. Se il refluo contiene le sostanze pericolose delle Tabelle 5 e 3/A, si rischiano l'arresto da tre mesi a tre anni e l'ammenda da 5.000 a 52.000 euro (art. 137, c. 1-2, D.Lgs. 152/2006) [17]. Scaricare acque reflue domestiche o di reti fognarie senza autorizzazione è invece un illecito amministrativo, punito con una sanzione da 6.000 a 60.000 euro, che scende a 600-3.000 euro per gli edifici isolati ad uso abitativo (art. 133, c. 2) [18].
Approccio: ho letto il Titolo V della Parte terza (artt. 130, 133, 135, 136, 137, 140) e la Parte sesta-bis (artt. 318-bis e seguenti) del D.Lgs. 152/2006 nel testo consolidato. Non ho verificato i reati ambientali del codice penale né le eventuali discipline regionali.
1. Scarico senza autorizzazione
| Caso | Natura | Sanzione |
|---|---|---|
| Nuovi scarichi di reflui industriali aperti o effettuati senza autorizzazione, oppure mantenuti dopo la sospensione o la revoca | Penale (contravvenzione) | Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 € (art. 137, c. 1) [17] |
| Come sopra, ma con sostanze pericolose delle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 | Penale | Arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 52.000 € (art. 137, c. 2) [17] |
| Reflui domestici o di reti fognarie senza autorizzazione (art. 124), oppure mantenuti dopo la sospensione o la revoca | Amministrativa | Da 6.000 a 60.000 €; da 600 a 3.000 € per gli edifici isolati ad uso abitativo (art. 133, c. 2) [18] |
| Scarico che viola i divieti degli artt. 103 e 104 (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) | Penale | Arresto fino a 3 anni (art. 137, c. 11) [19] |
| Mancato rispetto della disciplina regionale adottata ai sensi dell'art. 113, c. 3 (acque meteoriche) | Penale | Stesse pene dell'art. 137, c. 1 (art. 137, c. 9) [17] |
| Mancato rispetto della disciplina regionale adottata ai sensi dell'art. 113, c. 1, lett. b) | Amministrativa | Da 1.500 a 15.000 € (art. 133, c. 9) [18] |
Le acque assimilate alle domestiche (art. 101, c. 7) seguono il regime delle domestiche anche per l'autorizzazione, come visto prima. L'art. 137, c. 1 e l'art. 133, c. 1 e 3 fanno salvi i casi puniti dall'art. 29-quattuordecies, cioè la disciplina sanzionatoria AIA [17][18].
2. Scarico autorizzato ma non conforme
- Valori limite superati (Allegato 5, limiti regionali o limiti dell'ente d'ambito ex art. 107): sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 €, salvo che il fatto sia reato. La sanzione non è inferiore a 20.000 € se lo scarico arriva in aree di salvaguardia delle acque potabili o in aree protette (art. 133, c. 1) [18].
- Superamento dei limiti per le sostanze della Tabella 5 in reflui industriali: arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 a 30.000 €. Se si superano anche i limiti della Tabella 3/A: arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 6.000 a 120.000 € (art. 137, c. 5) [17].
- Prescrizioni dell'autorizzazione non rispettate: sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 € (art. 133, c. 3) [18]. Diventa arresto fino a 2 anni se lo scarico industriale contiene sostanze delle Tabelle 5 e 3/A (art. 137, c. 3) [17].
- Accesso negato ai controllori: arresto fino a 2 anni (art. 137, c. 8) [17].
- Misure sull'autorizzazione: a seconda della gravità, l'autorità competente procede con la diffida, poi con la diffida e la sospensione se c'è pericolo per la salute o per l'ambiente, infine con la revoca se la diffida non viene rispettata o le violazioni pericolose si ripetono (art. 130) [20]. Se si continua a scaricare dopo la sospensione o la revoca, si ricade nei casi della sezione 1.
3. Come si applicano le sanzioni
-
Sanzioni amministrative: le irroga con ordinanza-ingiunzione la Regione o la Provincia autonoma in cui è avvenuta la violazione. Non si può pagare in misura ridotta come prevede l'art. 16 della L. 689/1981 (art. 135, c. 1 e 4) [21]. I proventi finanziano il risanamento dei corpi idrici (art. 136) [22].
-
Accertamento: se ne occupa il Comando carabinieri tutela ambiente, con il possibile concorso di altri corpi. Per l'ambiente marino e costiero interviene la Guardia costiera (art. 135, c. 2) [21].
-
Attenuante: chi ripara interamente il danno prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione ottiene una riduzione delle sanzioni, penali e amministrative, dalla metà a due terzi (art. 140) [23].
-
Estinzione delle contravvenzioni (Parte sesta-bis): vale per le contravvenzioni che non hanno causato danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali (art. 318-bis) [24]. I passaggi sono questi:
- l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione di regolarizzazione, con asseverazione tecnica e un termine [25];
- se la prescrizione viene adempiuta, il contravventore paga entro 30 giorni un quarto del massimo dell'ammenda (art. 318-quater, c. 2) [26];
- il reato si estingue e il PM chiede l'archiviazione (art. 318-septies) [27].
Per lo scarico industriale non autorizzato dell'art. 137, c. 1, il massimo dell'ammenda è 10.000 €, quindi l'importo è 2.500 € (calcolo mio sulla base della norma). In ogni caso l'organo accertatore deve comunque trasmettere la notizia di reato al PM [25].
Posso approfondire le sanzioni per gli impianti AIA (art. 29-quattuordecies) o la procedura di estinzione nel dettaglio.