Q.01

Cos'è il documento di valutazione dei rischi?

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è il documento che il datore di lavoro redige al termine della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il datore di lavoro non può delegare né la valutazione né la stesura del documento [1][2].

Approach: Ho letto gli articoli 2, 17, 18, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente pubblicato su Normattiva. Non ho esaminato le sanzioni né le norme sui singoli rischi (titoli successivi del decreto).

Cosa si intende per "valutazione dei rischi"

L'art. 2, lett. q) la definisce come una "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori" presenti nell'organizzazione. Serve a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma per migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza [3].

Quali rischi va valutati (art. 28, c. 1)

Tutti i rischi, compresi quelli legati a:

  • scelta delle attrezzature e delle sostanze o miscele chimiche, e sistemazione dei luoghi di lavoro;
  • gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
  • stress lavoro-correlato;
  • gravidanza;
  • differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi;
  • tipologia contrattuale;
  • possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri con attività di scavo.

[2]

Contenuto obbligatorio (art. 28, c. 2-3)

Il documento può essere tenuto su supporto informatico. Deve avere data certa, oppure essere sottoscritto dal datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, da RSPP, RLS (o RLST) e medico competente, se nominato. Deve contenere:

  • a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati. I criteri li sceglie il datore di lavoro, secondo semplicità, brevità e comprensibilità, perché il documento funzioni come strumento operativo di pianificazione;
  • b) le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI adottati;
  • c) il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
  • d) le procedure per attuare le misure e i ruoli aziendali incaricati, da affidare solo a persone con competenze e poteri adeguati;
  • e) i nominativi di RSPP, RLS (o RLST) e medico competente che hanno partecipato alla valutazione;

[2]

  • f) le mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità professionale riconosciuta, esperienza specifica, formazione e addestramento adeguati.

Il documento deve inoltre rispettare le regole specifiche di valutazione previste nei titoli successivi del decreto [4].

Come si redige e quando si aggiorna (art. 29)

  • Chi: il datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP e con il medico competente nei casi dell'art. 41, dopo aver consultato l'RLS [5].

  • Nuova impresa: la valutazione va fatta subito e il documento va redatto entro 90 giorni dall'inizio dell'attività. Nel frattempo bisogna documentare subito gli adempimenti delle lettere b)-f) e informare l'RLS [4].

  • Rielaborazione: obbligatoria in caso di:

    • modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro;
    • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
    • infortuni significativi;
    • esigenze emerse dalla sorveglianza sanitaria.

    Il documento va rielaborato entro 30 giorni, ma l'aggiornamento delle misure va documentato subito [5].

  • Custodia: presso l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione [5]. Se l'RLS lo richiede, il datore di lavoro gliene consegna copia; il documento si consulta solo in azienda [6].

Semplificazioni per le piccole imprese

  • Fino a 10 lavoratori: la valutazione si fa con le procedure standardizzate dell'art. 6, c. 8, lett. f).
  • Fino a 50 lavoratori: le procedure standardizzate sono facoltative [5].
  • Settori a basso rischio: un decreto ministeriale prevede un modello con cui il datore di lavoro può dimostrare di aver fatto la valutazione. Un altro decreto individua strumenti di supporto, tra cui quelli informatizzati basati sul prototipo europeo OIRA [5][7].
  • Esclusioni: le procedure del comma 6 non si applicano alle aziende dell'art. 31, c. 6, lett. a), b), c), d), f) e g). Non si applicano nemmeno alle attività con esposizione a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o all'amianto [7].

Da non confondere

Il DVR è diverso dal documento dell'art. 26, c. 3, sui contratti d'appalto (il DUVRI). Anche quel documento va custodito presso l'unità produttiva [5].

Posso approfondire le sanzioni per chi non redige il DVR o i requisiti di valutazione per un rischio specifico, per esempio il rischio chimico (art. 223) o le atmosfere esplosive (art. 294).

Q.02

Quando è obbligatorio e chi lo deve fare?

Il DVR è obbligatorio per ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che abbia anche un solo lavoratore, in qualsiasi settore e per qualsiasi tipo di rischio. Lo deve fare il datore di lavoro in persona: non può delegarlo. Collabora con l'RSPP e, nei casi previsti, con il medico competente, dopo aver consultato l'RLS [8][1][5].

Approach: Ho letto gli articoli 2, 3, 17, 28, 29 e 55 del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente su Normattiva. Non ho consultato la giurisprudenza né le circolari ministeriali.

Quando è obbligatorio

La regola generale. Il decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutti i tipi di rischio [8]. L'obbligo nasce appena c'è un "lavoratore", cioè chiunque lavori nell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione e con qualsiasi tipo di contratto. Sono equiparati ai lavoratori, tra gli altri:

  • i soci lavoratori di cooperative o società;
  • gli associati in partecipazione;
  • i tirocinanti;
  • gli allievi, quando usano laboratori, attrezzature o agenti chimici, fisici o biologici.

Sono invece esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari [9]. Non conta il numero di dipendenti: le piccole imprese hanno solo procedure semplificate, non un esonero (ne parlo sotto) [5].

Le scadenze:

  • Nuova impresa: la valutazione va fatta subito e il documento va redatto entro 90 giorni dall'inizio dell'attività [4].

  • Rielaborazione entro 30 giorni, nei casi dell'art. 29, c. 3:

    • modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione;
    • evoluzione della tecnica;
    • infortuni significativi;
    • esigenze emerse dalla sorveglianza sanitaria.

    [5]

Chi non deve fare il DVR. Per queste figure il decreto applica soltanto l'art. 21, non l'obbligo del DVR:

  • lavoratori autonomi dell'art. 2222 c.c. (per loro valgono gli artt. 21 e 26);
  • componenti dell'impresa familiare;
  • coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti;
  • soci di società semplici agricole.

[10]

Casi particolari:

  • Volontari. Ai volontari della L. 266/1991, del servizio civile, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche si applica solo l'art. 21. Se però operano nell'organizzazione di un datore di lavoro, questi deve informarli sui rischi specifici e gestire i rischi da interferenza [10].
  • Distacco. Gli obblighi di prevenzione sono a carico del distaccatario. Il distaccante deve solo informare e formare il lavoratore sui rischi tipici della mansione [11].
  • Collaboratori a progetto e co.co.co. Il decreto si applica quando lavorano nei luoghi di lavoro del committente [11].
  • Lavoratori a domicilio. Valgono solo gli obblighi di informazione, formazione e fornitura dei DPI [12].
  • Lavoro agile fuori dai locali aziendali. Il datore di lavoro deve consegnare, almeno una volta l'anno, un'informativa scritta sui rischi al lavoratore e all'RLS [12].
  • Forze armate, polizia, vigili del fuoco, scuole, università e simili. Il decreto si applica tenendo conto delle particolari esigenze del servizio [13].

Chi lo deve fare

  • Il datore di lavoro. È il titolare del rapporto di lavoro o, comunque, chi ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva perché esercita i poteri decisionali e di spesa.

  • Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente con poteri di gestione, oppure il funzionario preposto a un ufficio con autonomia gestionale. Se l'individuazione manca o non rispetta i criteri, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice [9].

  • Nessuna delega. La valutazione dei rischi e la stesura del DVR sono obblighi non delegabili, come la nomina dell'RSPP [1].

  • Chi collabora:

    • l'RSPP;
    • il medico competente, nei casi dell'art. 41;
    • l'RLS, che va consultato prima.

    I loro nominativi vanno indicati nel documento [5][2]. Il medico competente è definito proprio come colui che collabora alla valutazione dei rischi [3].

Le procedure semplificate (non un esonero)

  • Fino a 10 lavoratori: la valutazione si fa con le procedure standardizzate.
  • Fino a 50 lavoratori: le procedure standardizzate sono facoltative [5].
  • Esclusioni: le semplificazioni non valgono per le aziende dell'art. 31, c. 6, né per le attività con rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o con amianto [7].

Sanzioni per il datore di lavoro (art. 55)

Gli importi sono quelli scritti nel testo di legge.

ViolazionePena
Valutazione dei rischi non fatta o fatta senza la collaborazione e la consultazione previste (art. 29, c. 1)Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Stessa violazione nelle aziende dell'art. 31, c. 6, nelle attività con rischi biologici gravi, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o amianto, e nei cantieri con più imprese di almeno 200 uomini-giornoArresto da 4 a 8 mesi
DVR senza le misure, il programma di miglioramento o le procedure (art. 28, c. 2, lett. b, c, d), oppure non redatto o aggiornato con le modalità dell'art. 29, cc. 2-3Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
DVR senza la relazione sulla valutazione o senza l'indicazione delle mansioni a rischio specifico (art. 28, c. 2, lett. a primo periodo, f)Ammenda da 1.000 a 2.000 euro

[14]

Se vuoi, posso approfondire chi è obbligato in appalto (il DUVRI dell'art. 26) o quali aziende rientrano nell'art. 31, c. 6.

Q.03

Ogni quanto va aggiornato?

Per il DVR in generale la legge non fissa una scadenza periodica. Va rielaborato quando si verificano gli eventi indicati nell'art. 29, c. 3 del D.Lgs. 81/2008, entro 30 giorni da ciascuno di essi. Alcuni rischi specifici hanno però una cadenza minima: almeno ogni 4 anni per gli agenti fisici e ogni 3 anni per cancerogeni/mutageni/reprotossici e agenti biologici [5][15][16][17].

Approach: Ho letto nel testo vigente del D.Lgs. 81/2008 l'art. 29 e gli articoli sulla valutazione dei rischi nei titoli dedicati ad agenti fisici, chimici, cancerogeni e biologici. Non ho consultato circolari, interpelli o giurisprudenza.

Regola generale (art. 29, c. 3)

La valutazione va rielaborata subito in questi casi:

  • modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro che contano per la salute e la sicurezza;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi;
  • risultati della sorveglianza sanitaria che lo rendano necessario.

Le scadenze sono queste:

  • Misure di prevenzione: vanno aggiornate subito, con prova documentale immediata e comunicazione immediata all'RLS. L'RLS può chiedere di vedere questa documentazione.
  • Documento: va rielaborato entro 30 giorni dall'evento, collaborando con l'RSPP e il medico competente e consultando l'RLS (cc. 1-2).

[5]

Rischi con cadenza minima fissata dalla legge

RischioCadenzaAltri casi in cui aggiornare
Agenti fisici (art. 181, c. 2)Valutazione programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni, da personale qualificato del servizio di prevenzione e protezioneOgni volta che ci sono cambiamenti che potrebbero renderla superata, o se lo richiedono i risultati della sorveglianza sanitaria
Cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (art. 236, c. 5)Trascorsi tre anni dall'ultima valutazioneModifiche significative del processo produttivo
Agenti biologici (art. 271, c. 3)Trascorsi tre anni dall'ultima valutazioneModifiche significative dell'attività lavorativa
Agenti chimici pericolosi (art. 223, c. 7)Aggiornamento "periodico", senza un intervallo stabilito dalla leggeNotevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, o se lo richiedono i risultati della sorveglianza medica

[15][16][17][18]

Per gli agenti fisici, i dati ottenuti da valutazione, misure e calcoli dei livelli di esposizione fanno parte integrante del DVR [15]. Quindi il documento deve stare al passo con queste cadenze anche se non succede nessuno degli eventi dell'art. 29.

Sanzione

Se il DVR non viene rielaborato con le modalità dell'art. 29, cc. 2-3, l'art. 55 prevede un'ammenda da 2.000 a 4.000 euro [14].

Se ti serve, posso verificare se ci sono cadenze specifiche anche per altri rischi, per esempio amianto, atmosfere esplosive o videoterminali.

Q.04

Cosa deve contenere?

Il DVR deve contenere sei elementi obbligatori elencati nell'art. 28, c. 2 del D.Lgs. 81/2008:

  • la relazione sulla valutazione dei rischi, con i criteri usati;
  • le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI adottati;
  • il programma per migliorare la sicurezza nel tempo;
  • le procedure per attuare le misure e chi se ne occupa;
  • i nomi di RSPP, RLS e medico competente;
  • le mansioni a rischio specifico.

Deve inoltre avere data certa e, per alcuni rischi, includere i dati aggiuntivi richiesti dai titoli successivi del decreto (art. 28, c. 3) [2][4].

Approach: Ho letto nel testo vigente del D.Lgs. 81/2008 l'art. 28 e gli articoli sulla valutazione dei rischi dei titoli dedicati ad agenti fisici, chimici, cancerogeni, biologici, amianto, atmosfere esplosive e videoterminali. Non ho consultato i modelli delle procedure standardizzate né le linee guida INAIL.

Requisiti formali (art. 28, c. 2)

  • Il documento si redige al termine della valutazione e si può tenere su supporto informatico.
  • Deve avere data certa. In alternativa la data è provata dalla firma del datore di lavoro e, solo a questo fine, da quelle di RSPP, RLS (o RLST) e medico competente, se nominato.

[2]

Contenuto minimo obbligatorio (art. 28, c. 2)

LetteraCosa deve riportare
a)Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante il lavoro, con i criteri adottati. Il datore di lavoro sceglie i criteri di redazione secondo semplicità, brevità e comprensibilità. Il documento deve risultare completo e utilizzabile come strumento operativo per pianificare gli interventi
b)Le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI adottati dopo la valutazione
c)Il programma delle misure ritenute opportune per migliorare la sicurezza nel tempo
d)Le procedure per attuare le misure e i ruoli aziendali che devono provvedervi, da affidare solo a persone con competenze e poteri adeguati
e)I nominativi dell'RSPP, dell'RLS (o RLST) e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione
f)Le mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità professionale riconosciuta, esperienza specifica, formazione e addestramento adeguati

[2][4]

Su questi elementi si regolano anche le sanzioni dell'art. 55: la mancanza delle lettere b), c), d) è punita più severamente della mancanza delle lettere a) e f), come indicato nella risposta precedente.

Rischi da valutare nella relazione (art. 28, c. 1)

La relazione deve coprire tutti i rischi. Questo comprende quelli legati:

  • alla scelta di attrezzature e sostanze o miscele chimiche, e alla sistemazione dei luoghi di lavoro;
  • ai gruppi esposti a rischi particolari;
  • allo stress lavoro-correlato;
  • alla gravidanza;
  • alle differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi;
  • alla tipologia contrattuale;
  • agli ordigni bellici inesplosi nei cantieri con attività di scavo.

[2]

Contenuti aggiuntivi per rischi specifici (art. 28, c. 3)

RischioCosa va aggiunto al DVR
Agenti fisici (art. 181)I dati di valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione, che fanno parte integrante del DVR. Vanno indicate le misure da adottare. Il datore di lavoro può giustificare perché non serve una valutazione più dettagliata [15]
Rumore (art. 190)I risultati delle misurazioni, se si possono superare i valori inferiori di azione. Va citata la fonte se l'emissione è stimata con le banche dati approvate [19]
Campi elettromagnetici (art. 209)Le misure adottate ai sensi dell'art. 210 [20]
Radiazioni ottiche artificiali (art. 216)Le misure adottate ai sensi degli artt. 217 e 218 [21]
Agenti chimici pericolosi (art. 223)Le misure adottate ai sensi degli artt. 224 e, se applicabile, 225. Vanno incluse le attività a possibile notevole esposizione, comprese manutenzione e pulizia. Si può giustificare perché non serve una valutazione più dettagliata [18]
Cancerogeni, mutageni, reprotossici (art. 236, c. 4)Vedi l'elenco sotto la tabella [16]
Agenti biologici (art. 271, c. 5)Vedi l'elenco sotto la tabella [17]
Atmosfere esplosive (art. 294)Il documento sulla protezione contro le esplosioni, che è parte integrante del DVR. Deve indicare: rischi individuati e valutati, misure adeguate, luoghi classificati in zone (all. XLIX), luoghi a cui si applica l'all. L, sicurezza di luoghi, attrezzature e dispositivi di allarme. Va compilato prima dell'inizio del lavoro [22]
Videoterminali (art. 174)L'analisi dei posti di lavoro rispetto a rischi per la vista, postura e affaticamento, condizioni ergonomiche e di igiene ambientale [23]
Amianto (art. 249)Natura e grado dell'esposizione e misure da attuare. Va data priorità alla rimozione rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica [24]

Cancerogeni, mutageni e reprotossici (art. 236, c. 4). L'integrazione vale anche per il DVR redatto con le procedure standardizzate e comprende:

  • le attività con presenza di questi agenti e i motivi per cui si usano;
  • le quantità prodotte, usate o presenti come impurità o sottoprodotti;
  • il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti;
  • l'esposizione e il suo grado, se noti;
  • le misure applicate e il tipo di DPI;
  • le indagini svolte per sostituire questi agenti e gli eventuali sostituti adottati.

[16]

Agenti biologici (art. 271, c. 5). Vanno aggiunti:

  • le fasi di lavoro a rischio di esposizione;
  • il numero di addetti a quelle fasi;
  • le generalità dell'RSPP;
  • i metodi e le procedure di lavoro e le misure applicate;
  • il programma di emergenza per gli agenti del gruppo 3 o 4, in caso di difetto nel contenimento fisico.

[17]

Posso verificare i contenuti richiesti per altri rischi (per esempio i cantieri, con POS e PSC) o confrontare questi requisiti con quelli del DUVRI.

Q.05