ANSWERS · 4 OCT 2026

D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro): com'è strutturato (titoli e allegati), quali sono gli obblighi del datore di lavoro (art. 18, 26, 28) e dei lavoratori (art. 20), quali sono le modifiche più recenti e dove si legge il testo aggiornato?

Il D.Lgs. 81/2008 ha 13 titoli (più il Titolo X-bis) e una serie di allegati numerati da I a LI. Gli artt. 18, 26 e 28 caricano sul datore di lavoro la gestione della prevenzione, la gestione degli appalti e la valutazione dei rischi; l'art. 20 impone al lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri. Le modifiche più recenti che risultano nel testo consolidato arrivano fino alla L. 11 marzo 2026, n. 34. Il testo vigente si legge su Normattiva oppure nell'edizione coordinata dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di gennaio 2026.

Approach: Ho usato il testo consolidato Normattiva del D.Lgs. 81/2008, con le note di aggiornamento e gli allegati presi dalla Gazzetta Ufficiale, e i siti ufficiali di INL, Ministero del Lavoro, Gazzetta Ufficiale e Normattiva. Alcuni allegati sono presenti solo come immagini della Gazzetta Ufficiale, quindi non ne riporto il titolo.

1. Struttura

Il decreto attua la delega della L. 3 agosto 2007, n. 123 e assorbe la normativa precedente, tra cui il D.Lgs. 626/1994 e il D.Lgs. 494/1996 [1].

TitoloContenuto
I (artt. 1-61)Principi comuni: disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione, disposizioni penali [2][3]
II (62-68)Luoghi di lavoro [4]
III (69-87)Attrezzature di lavoro, DPI, impianti elettrici [5]
IV (88-160)Cantieri temporanei o mobili, lavori in quota [6]
V (161-166)Segnaletica [7]
VI (167-171)Movimentazione manuale dei carichi [8]
VII (172-179)Videoterminali [9]
VIII (180-220)Agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali [10]
IX (221-265)Sostanze pericolose: agenti chimici, agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, amianto [11][12][13]
X (266-286)Agenti biologici [14]
X-bis (286-bis e ss.)Ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario [15]
XI (287-297)Atmosfere esplosive [16]
XII (298-303)Disposizioni penali e di procedura penale [17]
XIII (304-306)Norme transitorie e finali [18]

Allegati da I a LI, con numeri intermedi come I-bis, III (3A e 3B), XLIII-bis e XLIII-ter. Quelli di uso più frequente:

  • I: violazioni che portano ai provvedimenti dell'art. 14 [19]
  • I-bis: violazioni che fanno perdere crediti dalla patente a crediti [20]
  • II: casi in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione [21]
  • IV: requisiti dei luoghi di lavoro [22]
  • V e VI: requisiti e uso delle attrezzature di lavoro [23][24]
  • XI: lavori con rischi particolari [25]
  • XV: contenuti minimi dei piani di sicurezza [26]
  • XVII: idoneità tecnico-professionale [27]
  • XL: divieti [28]
  • XLII: elenco di sostanze, miscele e processi [29]
  • XLIII-bis: valori limite biologici obbligatori [30]
  • XLIX: classificazione delle aree con atmosfere esplosive [31]

L'Allegato XXXIX è stato abrogato dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 [32].

2. Obblighi del datore di lavoro

Art. 18 (vale anche per i dirigenti). Il datore di lavoro deve:

  • Nominare e designare: il medico competente; gli addetti a emergenza, antincendio e primo soccorso; il preposto o i preposti (lett. b-bis) [33].
  • Proteggere e vigilare: fornire DPI idonei; inviare i lavoratori alle visite mediche; formare, informare e addestrare (artt. 36-37) [33]. Non adibire alla mansione chi non ha il giudizio di idoneità (lett. bb) [34].
  • Documenti e RLS: consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) il DVR e il DUVRI, che si consultano solo in azienda. Consultare l'RLS [35].
  • Comunicazioni all'INAIL: inviare per via telematica, entro 48 ore, gli infortuni con almeno un giorno di assenza [35].
  • Appalti e organizzazione: dare la tessera di riconoscimento negli appalti; convocare la riunione periodica sopra i 15 lavoratori [35]. Aggiornare le misure quando cambiano organizzazione o tecnica [34].
  • Vigilanza (comma 3-bis): controllare che preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, installatori e medico competente rispettino i propri obblighi (artt. 19-25) [36].

Art. 26 (appalti, contratti d'opera e somministrazione).

  • Prima di affidare il lavoro: verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo (iscrizione alla camera di commercio più autocertificazione) e informarlo sui rischi specifici dell'ambiente [37].
  • Durante l'appalto: cooperare e coordinarsi con le imprese. Redigere il DUVRI oppure, nei settori a basso rischio, nominare un incaricato [37].
  • Esenzioni dal DUVRI (comma 3-bis): servizi intellettuali, mere forniture, lavori fino a 5 uomini-giorno. L'esenzione non vale in presenza di rischio incendio elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, amianto, atmosfere esplosive o rischi dell'Allegato XI [38].
  • Responsabilità solidale: il committente risponde in solido per i danni non indennizzati dall'INAIL [38].
  • Costi della sicurezza: vanno indicati nel contratto a pena di nullità e non sono soggetti a ribasso [38].
  • Preposti negli appalti (comma 8-bis): appaltatori e subappaltatori devono indicare al committente chi svolge la funzione di preposto [39].

Art. 28 (valutazione dei rischi e DVR).

  • Ambito: tutti i rischi, compresi stress lavoro-correlato, gravidanza, genere, età, provenienza, tipo di contratto e ordigni bellici negli scavi [40].
  • Forma del DVR: data certa. Contenuto: criteri di valutazione, misure e DPI adottati, programma di miglioramento, procedure e ruoli, nominativi di RSPP, RLS e medico competente [40]. Vanno indicate anche le mansioni che richiedono capacità professionale specifica [41].
  • Nuova impresa: la valutazione va fatta subito e il DVR va elaborato entro 90 giorni dall'inizio dell'attività [41].

3. Obblighi dei lavoratori (art. 20)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono le sue azioni [42]. In particolare deve:

  • contribuire all'adempimento degli obblighi e osservare le istruzioni ricevute;
  • usare correttamente attrezzature, sostanze, mezzi e dispositivi di sicurezza, e usare in modo appropriato i DPI;
  • segnalare subito carenze e pericoli;
  • non rimuovere né modificare i dispositivi di sicurezza;
  • non compiere manovre che non gli competono;
  • partecipare alla formazione;
  • sottoporsi ai controlli sanitari, che rientrano nell'orario di lavoro tranne quelli preassuntivi.

Chi lavora in appalto deve esporre la tessera di riconoscimento [42].

4. Modifiche più recenti (2024-2026) nel testo consolidato

AttoEffetto sul decreto
L. 11 marzo 2026, n. 34Nuovo art. 30, comma 5-ter: entro 120 giorni l'INAIL deve elaborare modelli di organizzazione e gestione semplificati per micro, piccole e medie imprese [43]
D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (conv. L. 27 febbraio 2026, n. 26)Proroga al 31 dicembre 2026 del decreto sulla valutazione congiunta dei rischi negli edifici scolastici (art. 18, comma 3.2) [44]
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213Riportato nell'Allegato VII [45]. Valore limite amianto fissato a 0,01 fibre/cm³ (media su 8 ore), con regime differenziato dal 21 dicembre 2029 (art. 254) [46]
D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (conv. L. 29 dicembre 2025, n. 198)Vedi dettaglio sotto
D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (conv. L. 8 agosto 2025, n. 118)Interpretazione dell'art. 3, comma 3-bis: i volontari e i coordinatori di cooperative sociali, protezione civile e Croce Rossa non sono equiparati a datore di lavoro o dirigente ai fini dell'art. 18 [47]
L. 13 dicembre 2024, n. 203Abrogata una lettera dell'art. 41 (sorveglianza sanitaria) [48]
D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135Modifiche al Titolo IX: comitato valori limite su proposta INAIL; abrogazioni negli artt. 235 e 245 e nell'Allegato XXXIX [11][49][12]

Dettaglio del D.L. 159/2025:

  • Art. 25, nuova lett. a-bis: il medico competente deve promuovere tra i lavoratori l'adesione agli screening oncologici [50].
  • Art. 113, comma 2: nuove regole per le scale verticali permanenti oltre 5 metri. Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 si applicano dal 1° febbraio 2026 [51][52].
  • Patente a crediti (art. 27 e Allegato I-bis): per alcune violazioni i crediti si perdono già alla notifica del verbale. Le nuove decurtazioni valgono per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 [53][54].
  • Art. 51: soppresso un periodo [55].

Patente a crediti in sintesi: obbligatoria nei cantieri dal 1° ottobre 2024. Parte da 30 crediti; servono almeno 15 crediti per operare. Ne sono esenti le imprese con attestazione SOA di classifica III o superiore [56][53][57].

5. Dove leggere il testo aggiornato

  • Normattiva: testo vigente ufficiale. Nelle note "AGGIORNAMENTO" in fondo a ogni articolo è indicato l'atto che ha prodotto ciascuna modifica.
  • INL: edizione coordinata del Testo Unico di gennaio 2026 in PDF. Secondo un estratto dei risultati di ricerca comprende il D.L. 159/2025 e il D.Lgs. 213/2025 sulla nuova direttiva amianto.
  • Ministero del Lavoro: pagina dedicata al Testo Unico.
  • Gazzetta Ufficiale e Normattiva: testo coordinato del D.L. 159/2025.

Sources:

SOURCES · 57

  1. [1]PreamboloItalian
  2. [2]Art. 4 -- Computo dei lavoratoriItalian
  3. [3]Art. 54 -- Comunicazioni e trasmissione della documentazioneItalian
  4. [4]Art. 67 -- (( (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). ))Italian
  5. [5]Art. 87 -- (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)Italian
  6. [6]Art. 99 -- Notifica preliminareItalian
  7. [7]Art. 164 -- Informazione e formazioneItalian
  8. [8]Art. 169 -- Informazione, formazione e addestramentoItalian
  9. [9]Art. 173 -- DefinizioniItalian
  10. [10]Art. 186 -- Cartella sanitaria e di rischioItalian
  11. [11]Art. 232 -- Adeguamenti normativiItalian
  12. [12]Art. 245 -- Adeguamenti normativiItalian
  13. [13]Art. 261 -- (( (Patologie da amianto). ))Italian
  14. [14]Art. 270 -- AutorizzazioneItalian
  15. [15]Art. 286-ter -- ((Definizioni))Italian
  16. [16]Art. 288 -- DefinizioniItalian
  17. [17]Art. 303Italian
  18. [18]Art. 306 -- Disposizioni finaliItalian
  19. [19]Allegato I -- Allegato IItalian
  20. [20]Allegato I bis -- Allegato I bisItalian
  21. [21]Allegato II -- Allegato IIItalian
  22. [22]Allegato IV -- Allegato IVItalian
  23. [23]Allegato V -- Allegato VItalian
  24. [24]Allegato VI -- Allegato VIItalian
  25. [25]Allegato XI -- Allegato XIItalian
  26. [26]Allegato XV -- Allegato XVItalian
  27. [27]Allegato XVII -- Allegato XVIIItalian
  28. [28]Allegato XL -- Allegato XLItalian
  29. [29]Allegato XLII -- Allegato XLIIItalian
  30. [30]Allegato XLIII bis -- Allegato XLIII bisItalian
  31. [31]Allegato XLIX -- Allegato XLIXItalian
  32. [32]Allegato XXXIX -- Allegato XXXIXItalian
  33. [33]Art. 18 -- Obblighi del datore di lavoro e del dirigenteItalian
  34. [34]Art. 18 -- Obblighi del datore di lavoro e del dirigenteItalian
  35. [35]Art. 18 -- Obblighi del datore di lavoro e del dirigenteItalian
  36. [36]Art. 18 -- Obblighi del datore di lavoro e del dirigenteItalian
  37. [37]Art. 26 -- Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazioneItalian
  38. [38]Art. 26 -- Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazioneItalian
  39. [39]Art. 26 -- Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazioneItalian
  40. [40]Art. 28 -- Oggetto della valutazione dei rischiItalian
  41. [41]Art. 28 -- Oggetto della valutazione dei rischiItalian
  42. [42]Art. 20 -- Obblighi dei lavoratoriItalian
  43. [43]Art. 30 -- Modelli di organizzazione e di gestioneItalian
  44. [44]Art. 18 -- Obblighi del datore di lavoro e del dirigenteItalian
  45. [45]Allegato VII -- Allegato VII · p.1Italian
  46. [46]Art. 254 -- Valore limiteItalian
  47. [47]Art. 3 -- Campo di applicazioneItalian
  48. [48]Art. 41 -- Sorveglianza sanitariaItalian
  49. [49]Art. 235 -- Sostituzione e riduzioneItalian
  50. [50]Art. 25 -- Obblighi del medico competenteItalian
  51. [51]Art. 113 -- ScaleItalian
  52. [52]Art. 113 -- ScaleItalian
  53. [53]Art. 27 -- (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)Italian
  54. [54]Allegato I bis -- Allegato I bisItalian
  55. [55]Art. 51 -- Organismi pariteticiItalian
  56. [56]Art. 27 -- (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)Italian
  57. [57]Art. 27 -- (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)Italian
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