Normativa italiana sugli integratori alimentari
Qual è la normativa sugli integratori alimentari in Italia?
In Italia gli integratori alimentari seguono la Direttiva 2002/46/CE, recepita con il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 (GU n. 164 del 15 luglio 2004). A queste si aggiungono le linee guida del Ministero della Salute sui livelli ammessi, il DM 10 agosto 2018 sui botanicals e le norme UE su vitamine e minerali, claims e novel food. Prima della vendita ogni prodotto va notificato al Ministero con il modello di etichetta.
1. Quadro UE: Direttiva 2002/46/CE (consolidata al 26/11/2025)
- Si applica agli integratori venduti come alimenti, solo preconfezionati. Esclude i medicinali della Direttiva 2001/83/CE (art. 1) [1].
- Definizione: fonti concentrate di nutrienti o di altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico, in forme predosate (art. 2) [2].
- I tenori massimi e minimi di vitamine e minerali spettano alla Commissione (art. 5) [3].
- Etichetta: denominazione "food supplement" e divieto di attribuire proprietà di prevenzione o cura. Sono obbligatori dose giornaliera, avvertenze e dichiarazione numerica per dose (artt. 6 e 8) [4][5].
- Gli Stati membri possono richiedere la notifica con il modello di etichetta (art. 10) [6]. Restano valide le norme nazionali dove mancano atti UE (art. 11) [7].
2. D.Lgs. 169/2004 (testo pubblicato dal Parlamento)
- Definizione (art. 2): indica esplicitamente aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti vegetali. "Complemento" e "supplemento alimentare" sono sinonimi.
- Livelli (art. 5): finché non ci sono norme UE, i livelli ammessi di vitamine, minerali e altre sostanze sono quelli delle linee guida del Ministero della Salute.
- Etichetta (art. 6): vieta le proprietà terapeutiche e le diciture che sottintendano l'insufficienza di una dieta variata. Sono obbligatori:
- categorie di sostanze;
- dose giornaliera e avvertenza a non superarla;
- avvertenza che l'integratore non sostituisce una dieta variata;
- "fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni";
- effetto nutritivo o fisiologico (lett. f).
- Pubblicità (art. 7): per i coadiuvanti di diete ipocaloriche non si possono indicare tempi o quantità di calo di peso. Per i prodotti a base vegetale non si può far credere che "naturale" significhi senza effetti collaterali. È vietato citare la procedura di notifica.
- Produzione (art. 9): solo in stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute.
- Notifica (art. 10):
- alla prima commercializzazione si trasmette al Ministero il modello di etichetta;
- per i prodotti da Paesi terzi la vendita è consentita dopo 90 giorni senza osservazioni;
- il Ministero può chiedere dati di sicurezza, imporre modifiche o avvertenze, o vietare il prodotto;
- i prodotti con esito favorevole entrano in un registro pubblico.
- Vigilanza e tariffe (artt. 13-14): piano annuale coordinato dall'ISS; l'esame delle etichette è a carico del richiedente.
- Sanzioni (art. 15), testo originario: da €2.000 a €20.000 per violazione degli artt. 1 e 3; altre fasce per gli altri articoli. Le irrogano Regioni e Province autonome. Normattiva segnala aggiornamenti successivi al 2004 (ultimo al 6 luglio 2007): non ho potuto confermare se questi importi siano ancora quelli vigenti.
3. Vitamine e minerali
- Secondo il Ministero, gli Allegati I e II del D.Lgs. 169/2004 sono sostituiti da quelli del Reg. (CE) 1170/2009.
- Limiti giornalieri massimi delle linee guida ministeriali (settembre 2021):
- Avvertenza obbligatoria per il potassio da 1000 mg/die in su [16].
- Per alcuni nutrienti (vitamina D, folati, B12, selenio, iodio, cromo e altri) i valori estratti riportano "mg", mentre l'Allegato I del D.Lgs. 169/2004 li esprime in µg. Il PDF ministeriale non era raggiungibile per verificare l'unità, quindi non li riporto.
4. Altre sostanze, botanicals e probiotici
- Altre sostanze (Ministero):
- l'elenco ministeriale non è esaustivo;
- una sostanza non elencata si può usare se ha una storia di consumo significativo, altrimenti è novel food ai sensi del Reg. (UE) 2015/2283;
- l'art. 6(4)(f) non si applica se contrasta con il Reg. (CE) 1924/2006 sui claims.
- Botanicals (Ministero):
- li disciplina il DM 10 agosto 2018;
- l'elenco vale solo per piante con consumo alimentare significativo prima del 1997, altrimenti si tratta di novel food;
- l'Allegato 1 è stato modificato con Decreto Direttoriale 1° agosto 2022 e con DD n. 12 del 13/12/2023 (sulla dicitura "aetheroleum").
- Probiotici e prebiotici: le linee guida della Sezione Dietetica e Nutrizione sono state aggiornate a gennaio 2018 (Ministero).
5. Registro degli integratori. Il Registro del Ministero riporta prodotto, impresa notificante e codice di notifica, per esempio "VITAMINA D3", VITAMINA S.R.L., codice 139919 [17].
Approach: Ho consultato la Direttiva 2002/46/CE consolidata, i limiti ministeriali per vitamine e minerali e il Registro degli integratori, poi le pagine ufficiali del Ministero della Salute, del Parlamento e di Normattiva. Non ho potuto leggere il testo integrale del DM 10 agosto 2018 in Gazzetta Ufficiale, il testo consolidato del D.Lgs. 169/2004 né le pagine ministeriali sulla procedura di notifica.
Cosa deve esserci in etichetta?
L'etichetta di un integratore venduto in Italia deve rispettare tre gruppi di regole: le indicazioni generali obbligatorie del Regolamento (UE) 1169/2011, le indicazioni specifiche della Direttiva 2002/46/CE recepite dall'art. 6 del D.Lgs. 169/2004 e, se il prodotto riporta claims, le informazioni aggiuntive del Regolamento (CE) 1924/2006. Per gli integratori non serve la dichiarazione nutrizionale "classica" del Reg. 1169/2011. Al suo posto vanno dichiarate le quantità di nutrienti e sostanze per dose giornaliera.
1. Indicazioni specifiche per gli integratori (D.Lgs. 169/2004, art. 6, testo su Normattiva; Direttiva 2002/46/CE, artt. 6-9)
- Denominazione di vendita: "integratore alimentare" o i suoi sinonimi dell'art. 2(2) (comma 1). La Direttiva usa "food supplement" [4].
- Comma 4, indicazioni obbligatorie:
- a) nomi delle categorie di nutrienti o sostanze che caratterizzano il prodotto;
- b) dose giornaliera raccomandata;
- c) avvertenza a non superare la dose raccomandata;
- d) avvertenza che gli integratori non sostituiscono una dieta variata;
- e) avvertenza a tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. La Direttiva dice solo "young children" [4];
- f) effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto in base ai suoi costituenti. Questa voce è solo italiana: la Direttiva non la prevede.
- Dichiarazione quantitativa (commi 5-8; Direttiva artt. 8-9):
- le quantità di nutrienti e sostanze vanno in forma numerica, con le unità dell'Allegato I per vitamine e minerali;
- le quantità si riferiscono alla dose giornaliera raccomandata;
- vitamine e minerali vanno espressi anche in % dei valori di riferimento, anche in forma grafica [5];
- i valori dichiarati sono medie basate sulle analisi del fabbricante [18].
- Divieti (commi 2-3):
- attribuire proprietà di prevenzione, trattamento o cura di malattie;
- affermare o sottintendere che una dieta equilibrata e variata non fornisca nutrienti sufficienti [19].
2. Indicazioni generali (Reg. (UE) 1169/2011, testo consolidato al 1° aprile 2025)
- Art. 9(1), elenco delle indicazioni obbligatorie [20]:
- denominazione;
- elenco ingredienti;
- allergeni dell'Allegato II;
- quantità di determinati ingredienti;
- quantità netta;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- condizioni di conservazione e d'uso;
- nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore;
- origine, dove prevista dall'art. 26;
- istruzioni per l'uso, se necessarie.
- Responsabile: è l'operatore con il cui nome il prodotto è commercializzato. Se non è stabilito nell'UE, è l'importatore (art. 8(1)) [21].
- Dichiarazione nutrizionale: la Sezione 3 (artt. 29 e seguenti) non si applica ai prodotti della Direttiva 2002/46/CE [22].
- Allergeni:
- Leggibilità:
- Lingua: deve essere facilmente comprensibile dai consumatori. Lo Stato membro può imporre una o più lingue ufficiali dell'UE (art. 15) [27].
- Diciture aggiuntive dell'Allegato III, se pertinenti:
- edulcoranti: "con edulcorante/i";
- aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina";
- polioli oltre il 10%: avvertenza sull'effetto lassativo [28];
- caffeina aggiunta: "Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e le donne in gravidanza". Per gli integratori il tenore va espresso per dose giornaliera raccomandata;
- fitosteroli e fitostanoli: le otto diciture previste [29].
3. Se l'etichetta riporta indicazioni sulla salute (Reg. 1924/2006, art. 10)
- Sono ammessi solo i claims autorizzati.
- In etichetta vanno anche:
- l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
- quantità e modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto;
- dove opportuno, chi deve evitare il prodotto;
- un'avvertenza se l'eccesso comporta rischi.
- I benefici generici sono ammessi solo se accompagnati da un claim specifico autorizzato [30].
Lacune:
- L'art. 6(4) del D.Lgs. 169/2004 rimanda ancora al D.Lgs. 109/1992 per le regole generali.
- Non ho verificato le norme nazionali sul lotto e sulla lingua italiana, né le avvertenze specifiche per singoli botanicals o sostanze.
- La pagina del Ministero della Salute sull'etichettatura non si è aperta.
Approach: Ho consultato la Direttiva 2002/46/CE consolidata e i testi consolidati dei Regolamenti (UE) 1169/2011 e (CE) 1924/2006. Ho poi letto l'art. 6 del D.Lgs. 169/2004 su Normattiva.
Quali vitamine e minerali si possono usare, e con che limiti?
In Italia un integratore può contenere solo le 13 vitamine e i 17 minerali dell'Allegato I della Direttiva 2002/46/CE, e solo nelle forme chimiche dell'Allegato II (art. 4(1)) [31][32]. La Commissione non ha ancora fissato limiti UE (art. 5(4)) [3], quindi valgono i massimi giornalieri delle linee guida del Ministero della Salute (settembre 2021), riportati sotto.
Limiti per dose giornaliera
Sulle unità: nei dati del Ministero che ho consultato ogni valore è indicato in "mg". Per i nutrienti segnati con * però l'Allegato I prescrive i µg. Il PDF ministeriale non si apre (errore 404), quindi non ho potuto confermare l'unità sull'originale.
| Nutriente | Unità Allegato I | Massimo/die (Ministero) | VNR (Reg. 1169/2011, All. XIII) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (retinolo equiv.)* | µg RE | 1200 [33] | 800 µg |
| Beta-carotene come unica fonte | 7,5 mg (1250 RE) [34] | ||
| Vitamina D* | µg | 50 [35] | 5 µg |
| Vitamina E | mg α-TE | 60 [9] | 12 mg |
| Vitamina K* | µg | 200 [36] | 75 µg |
| Vitamina C | mg | 1000 [8] | 80 mg |
| Tiamina (B1) | mg | 25 [37] | 1,1 mg |
| Riboflavina (B2) | mg | 25 [38] | 1,4 mg |
| Niacina | mg NE | 54 [11] | 16 mg |
| Vitamina B6 | mg | 10 [10] | 1,4 mg |
| Acido folico* | µg | 400 [39] | 200 µg |
| Vitamina B12* | µg | 1000 [40] | 2,5 µg |
| Biotina* | µg | 450 [41] | 50 µg |
| Acido pantotenico | mg | 18 [42] | 6 mg |
| Calcio | mg | 1200 [14] | 800 mg |
| Fosforo | mg | 1200 [43] | 700 mg |
| Magnesio | mg | 450 [12] | 375 mg |
| Ferro | mg | 30 [13] | 14 mg |
| Zinco | mg | 15 adulti; 7,5 bambini da 3 anni e adolescenti [15] | 10 mg |
| Rame | mg | 2 [44] | 1 mg |
| Manganese | mg | 10 [45] | 2 mg |
| Fluoro | mg | 4 [46] | 3,5 mg |
| Selenio* | µg | 100 [47] | 55 µg |
| Cromo* | µg | 250 [48] | 40 µg |
| Molibdeno* | µg | 100 [49] | 50 µg |
| Iodio* | µg | 225 [50] | 150 µg |
| Boro | mg | 3,6 [51] | nessun VNR |
| Potassio | mg | non definito [16] | 2000 mg |
| Cloro | mg | non definito [52] | 800 mg |
| Sodio | mg | non definito [53] | |
| Silicio | mg | non definito [54] |
VNR da [55]; unità dell'Allegato I da [32].
Condizioni particolari delle linee guida
- Zinco: nei prodotti eventualmente destinati alla prima infanzia (fino a 3 anni) non si può superare il VNR di 5 mg della Direttiva 2006/141/CE [15].
- Fluoro: per i bambini fino a 3 anni è ammesso un apporto minimo di 0,25 mg, anche se inferiore al 15% del VNR [46]. La regola generale quindi è un apporto minimo del 15% del VNR. L'Allegato XIII, parte A, punto 2, del Reg. 1169/2011 definisce come "quantità significativa" il 15% del VNR per porzione nelle confezioni monoporzione [55].
- Boro: non ha un VNR; l'apporto minimo è 0,23 mg [51].
- Potassio: da 1000 mg/die in su va in etichetta questa avvertenza: "Per l'apporto di potassio si consiglia di sentire il parere del medico. L'assunzione contemporanea di alcuni farmaci può a sua volta interferire con la ritenzione di potassio nell'organismo. L'uso è sconsigliato per i bambini." [16]
Forme ammesse (Allegato II)
- Il testo consolidato elenca 49 forme di vitamine e 147 di minerali. Tra le aggiunte più recenti ci sono il calcidiolo monoidrato, il nicotinamide riboside cloruro, il sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico, il magnesio L-treonato e il ferro idrossido adipato tartrato (nano) [56].
- Alcune voci hanno note con condizioni d'uso, ma il testo di quelle note non c'era nell'estratto che ho letto.
- L'elenco completo, voce per voce e raggruppato per elemento, è nel documento nel pannello.
- Le sostanze dell'Allegato II devono rispettare i criteri di purezza UE. Dove questi mancano, valgono i criteri raccomandati dagli organismi internazionali (art. 4(3)-(4)) [31].
Approach: Ho consultato la Direttiva 2002/46/CE consolidata (artt. 4-5, Allegati I-II), le linee guida del Ministero della Salute sui limiti di vitamine e minerali (settembre 2021) e l'Allegato XIII del Reg. (UE) 1169/2011. Il PDF originale del Ministero e la sua pagina web non si sono aperti.
Serve notificarli al Ministero della Salute prima di venderli?
Sì. In Italia la notifica è obbligatoria. Alla prima commercializzazione l'impresa deve informare il Ministero della Salute trasmettendogli il modello dell'etichetta (D.Lgs. 169/2004, art. 10, comma 1, testo vigente su Normattiva). L'obbligo nazionale si basa sull'art. 10 della Direttiva 2002/46/CE. Questo articolo consente agli Stati membri di chiedere al fabbricante, o a chi immette il prodotto sul mercato nel loro territorio, di notificare l'immissione inviando un modello dell'etichetta [6].
Cosa prevede l'art. 10 del D.Lgs. 169/2004 ("Immissione in commercio")
- Comma 1, obbligo: alla prima commercializzazione l'impresa trasmette al Ministero l'etichetta del prodotto.
- Comma 2, procedura: si seguono le modalità dell'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111.
- Comma 3, prodotti da Paesi terzi: si possono vendere solo dopo 90 giorni dal ricevimento dell'etichetta, se nel frattempo il Ministero non fa osservazioni. Per gli altri prodotti il testo non prevede questa attesa.
- Commi 4-6, poteri del Ministero: può chiedere documentazione sulla sicurezza e sugli effetti del prodotto e imporre modifiche all'etichetta o avvertenze. Se il prodotto è un rischio per la salute, può vietarne la vendita.
- Comma 7: il Ministero comunica subito alla Commissione europea i divieti adottati.
- Commi 8-9, registro: i prodotti con esito favorevole entrano in un registro pubblico, aggiornato periodicamente. L'impresa può riportare in etichetta gli estremi dell'iscrizione.
Il registro in pratica. Il Registro degli integratori del Ministero indica prodotto, impresa notificante e codice di notifica. Per esempio:
- "VITAMINA D3", WITT ITALIA S.P.A., codice 142173 [57];
- "VITAMINA D3+", CICIGI S.R.L., codice 155044 [58].
Due vincoli collegati
- Pubblicità: l'art. 7 del D.Lgs. 169/2004 vieta di citare la procedura di notifica nella pubblicità (lo avevo letto sul testo del Parlamento nel primo messaggio). Il comma 9 dell'art. 10 consente invece di riportare in etichetta gli estremi dell'iscrizione al registro.
- Stabilimento: la notifica del prodotto non sostituisce l'autorizzazione dello stabilimento di produzione da parte del Ministero (art. 9, sempre dal primo messaggio).
Cosa non ho potuto verificare: le pagine del Ministero sulla notifica telematica non si sono aperte. Tra queste ci sono la scheda "Nuova notifica di integratore alimentare" e le FAQ sugli alimenti soggetti a notifica tramite il sistema NSIS. Per questo non riporto le modalità operative (accesso al sistema, manuale per l'operatore, termini per rispondere alle osservazioni) né le tariffe in vigore.
Approach: Ho consultato la Direttiva 2002/46/CE consolidata e il Registro degli integratori del Ministero della Salute, poi ho letto l'art. 10 del D.Lgs. 169/2004 vigente su Normattiva.