Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Quando serve l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera?
In Italia l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera serve per ogni stabilimento che produce emissioni. Lo prevede l'art. 269, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, Parte Quinta): "per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione". L'autorizzazione riguarda lo stabilimento nel suo insieme, non i singoli impianti o le singole attività [1]. Lo stesso comma fa salve le esclusioni degli artt. 267, commi 2 e 3, 269, comma 10, e 272, commi 1 e 5, descritte più sotto.
Approach: Ho consultato il testo del D.Lgs. 152/2006, Parte Quinta: artt. 267, 268, 269 e 272. Non ho potuto leggere l'elenco dell'Allegato IV alla Parte Quinta, quindi non riporto le singole attività in deroga.
Cosa conta come "stabilimento" ed "emissione" (art. 268)
- Emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico. Comprende sia le emissioni convogliate (da appositi punti) sia quelle diffuse [2].
- Stabilimento: il complesso unitario e stabile, con un ciclo produttivo complessivo, sotto un unico gestore, con uno o più impianti o attività che producono emissioni. Contano anche i dispositivi mobili, le operazioni manuali, le deposizioni e le movimentazioni [2].
- Autorità competente: la regione, la provincia autonoma o l'autorità indicata dalla legge regionale [3].
Quando bisogna presentare la domanda
- Nuovo stabilimento o trasferimento: si presenta la domanda prima dell'installazione, con il progetto e la relazione tecnica (art. 269, comma 2). Il trasferimento in un altro luogo vale come installazione di uno stabilimento nuovo (comma 11) [1][4].
- Modifica sostanziale: serve una nuova domanda di autorizzazione. Per una modifica non sostanziale basta una comunicazione; se l'autorità non risponde entro 60 giorni, il gestore può procedere (comma 8) [5]. Una modifica è sostanziale se aumenta o cambia qualitativamente le emissioni, o ne altera la convogliabilità, con possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente [3].
- Rinnovo: l'autorizzazione dura 15 anni. La domanda di rinnovo va presentata almeno un anno prima della scadenza (comma 7) [5].
- Cessione di una parte dello stabilimento: chi la acquisisce deve chiedere l'autorizzazione per quella parte (comma 11-ter). Se cambia solo il gestore, basta una comunicazione entro 10 giorni (comma 11-bis) [4].
- Stabilimenti soggetti ad AUA: al posto delle procedure dei commi 3, 7 e 8 si applicano quelle dell'autorizzazione unica ambientale (comma 1-bis) [1].
Quando l'autorizzazione dell'art. 269 non serve
- Installazioni con AIA: l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni (art. 267, comma 3) [6].
- Incenerimento, coincenerimento e altri trattamenti termici dei rifiuti: limiti e prescrizioni stanno nell'autorizzazione dell'art. 208 o nell'AIA. Per gli altri impianti dello stesso stabilimento la Parte Quinta resta applicabile (art. 267, comma 2) [6].
- Depositi di oli minerali, compresi i gas liquefatti: non serve l'autorizzazione, ma il gestore deve contenere le emissioni diffuse (art. 269, comma 10) [4].
- Attività "scarsamente rilevanti": sono esentati gli stabilimenti con solo impianti e attività elencati nella Parte I dell'Allegato IV. Le soglie di produzione, di consumo e di potenza termica si calcolano sommando tutti gli impianti della stessa categoria presenti nello stabilimento. Se nello stabilimento ci sono anche attività fuori elenco, l'autorizzazione riguarda solo quelle (art. 272, comma 1) [7].
- Esclusioni dell'art. 272, comma 5:
- stabilimenti per la difesa nazionale, salvo quelli con medi impianti di combustione, che restano soggetti ad autorizzazione (comma 5-bis);
- sfiati e ricambi d'aria usati solo per il microclima dei luoghi di lavoro. Restano invece soggetti i punti di emissione che servono a evacuare inquinanti dagli ambienti di lavoro;
- valvole di sicurezza, dischi di rottura e dispositivi di emergenza, salvo che l'autorizzazione li disciplini;
- distributori di carburante: si applicano solo gli artt. 276 e 277 [8].
L'autorizzazione generale come alternativa
- L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale, soprattutto per le attività della Parte II dell'Allegato IV. Il gestore aderisce con una domanda presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione. L'adesione vale 15 anni (art. 272, commi 2 e 3) [9][10].
- L'autorizzazione generale non si può usare se nei cicli produttivi si impiegano sostanze o miscele con H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, o sostanze classificate estremamente preoccupanti. In quel caso serve l'autorizzazione ordinaria dell'art. 269. Se la classificazione di una sostanza cambia, la domanda va presentata entro tre anni; altrimenti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione (comma 4) [10].
Le soglie della Parte I e le categorie della Parte II dell'Allegato IV non le ho potute leggere: se mi dice che attività svolge lo stabilimento, provo a controllare se rientra in deroga.
Quando serve l'AUA?
Bisogna chiedere l'AUA quando un impianto rientra nell'ambito del DPR 59/2013 (una PMI, o un impianto non soggetto ad AIA) e deve ottenere, formare, rinnovare o aggiornare almeno uno dei sette titoli ambientali elencati dall'art. 3, comma 1. Tra questi c'è l'autorizzazione alle emissioni dell'art. 269. Vale "salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1", cioè salva l'adesione all'autorizzazione generale (DPR 59/2013, GU SO n. 42 del 29-5-2013, pp. 2-3). Il D.Lgs. 152/2006 richiama questo regime: per gli stabilimenti soggetti ad AUA, al posto delle procedure dei commi 3, 7 e 8 dell'art. 269 si applicano quelle del decreto attuativo dell'art. 23 del DL 5/2012 (art. 269, comma 1-bis) [11].
Approach: Ho consultato il D.Lgs. 152/2006 nei dataset e il DPR 59/2013 come pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo è quello originario del 2013, perché la versione aggiornata su Normattiva non si è aperta: le eventuali modifiche successive non sono verificate.
Chi rientra nell'AUA (art. 1)
- Le imprese dell'art. 2 del DM 18 aprile 2005, cioè le PMI, e gli impianti non soggetti alle norme sull'AIA (comma 1). Le soglie del DM non le ho lette.
- Sono esclusi i progetti sottoposti a VIA quando la normativa statale e regionale prevede che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso ambientale (comma 2).
I titoli che fanno scattare l'AUA (art. 3, comma 1)
- a) autorizzazione agli scarichi (Parte terza, sezione II, titolo IV, capo II del D.Lgs. 152/2006);
- b) comunicazione preventiva dell'art. 112 per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi e acque reflue delle aziende lì previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'art. 269;
- d) autorizzazione generale dell'art. 272;
- e) comunicazione o nulla osta dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 (impatto acustico);
- f) autorizzazione all'uso in agricoltura dei fanghi di depurazione (art. 9 del D.Lgs. 99/1992);
- g) comunicazioni sui rifiuti degli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.
Le regioni e le province autonome "possono" aggiungere altri atti ambientali da includere nell'AUA (comma 2).
Quando l'AUA è facoltativa o si chiede più tardi
- Solo comunicazioni o autorizzazione generale: il gestore può non usare l'AUA, ma la comunicazione o l'istanza va comunque presentata tramite il SUAP (art. 3, comma 3). Per le emissioni può aderire all'autorizzazione generale dell'art. 272, comma 2, sempre tramite il SUAP (art. 7, comma 1).
- Attività della Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta: finché la regione non adotta le proprie autorizzazioni generali, il gestore aderisce a quelle dell'Allegato I del DPR (art. 7, commi 2-3).
- Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20): l'AUA si può chiedere solo dopo che l'autorità ha deciso di non sottoporre il progetto a VIA (art. 3, comma 4).
- Titoli già in essere: l'AUA "può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito" (art. 10, comma 2).
Domanda, durata, rinnovo e modifiche
- Dove si presenta: al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (la Provincia o l'autorità indicata dalla regione) (artt. 2 e 4).
- Tempi per decidere: 90 giorni se i titoli sostituiti hanno termini fino a 90 giorni. Se almeno un termine supera i 90 giorni, si fa la conferenza di servizi e l'autorità decide entro 120 giorni, o 150 giorni se ha chiesto integrazioni (art. 4, commi 4-5).
- Durata: 15 anni dal rilascio (art. 3, comma 6).
- Rinnovo: la domanda va inviata tramite il SUAP almeno sei mesi prima della scadenza (art. 5, comma 1). Nel frattempo l'attività può continuare con l'autorizzazione precedente, salvo diversa norma di settore (comma 4).
- Modifica non sostanziale: basta comunicarla. Se l'autorità non risponde entro 60 giorni, il gestore può procedere (art. 6, comma 1).
- Modifica sostanziale: serve una nuova domanda (art. 6, comma 2). Se l'autorità ritiene sostanziale una modifica che le è stata solo comunicata, entro 30 giorni ordina di presentare la domanda; fino al rilascio la modifica non si può eseguire (comma 3).
- Scarichi con sostanze pericolose (art. 108): il gestore deve comunicare almeno ogni quattro anni gli esiti dell'autocontrollo (art. 3, comma 5).
Se mi dice di che impresa si tratta e quali titoli ambientali ha, posso verificare quali confluirebbero nell'AUA.
Fonti: