Q.01

Come si classificano i rifiuti in Italia?

In Italia i rifiuti si classificano su due assi stabiliti dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale): secondo l'origine sono urbani o speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità sono pericolosi o non pericolosi [1]. In pratica il produttore deve sempre fare due cose: assegnare un codice EER a sei cifre dall'elenco dell'Allegato D alla Parte IV e, se il rifiuto è pericoloso, indicare le caratteristiche di pericolo HP.

Approccio: ho consultato il testo consolidato del D.Lgs. 152/2006 (Parte IV e allegati). Ho poi verificato su EUR-Lex i regolamenti UE sulle caratteristiche HP e sul sito del Ministero dell'Ambiente (MASE) il decreto di approvazione delle linee guida SNPA.

1. Il materiale è un rifiuto?

  • Rifiuto è "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" (art. 183, c. 1, lett. a) [2].
  • Non sono rifiuti i sottoprodotti che rispettano tutte e quattro le condizioni dell'art. 184-bis [3].
  • Cessa di essere rifiuto (end of waste) il materiale che ha subito un'operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici dell'art. 184-ter [4].
  • Sono escluse dalla Parte IV le categorie dell'art. 185: ad esempio emissioni gassose, terreno in situ, rifiuti radioattivi, acque di scarico, sottoprodotti di origine animale nei casi indicati e rifiuti estrattivi del D.Lgs. 117/2008 [5].

2. Classificazione per origine

  • Urbani: sono quelli dell'art. 183, c. 1, lett. b-ter) [1]. Comprendono:

    • i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata;
    • i rifiuti simili ai domestici (Allegato L-quater) prodotti dalle attività dell'Allegato L-quinquies;
    • lo spazzamento delle strade, i rifiuti giacenti su aree pubbliche, il verde pubblico e i rifiuti cimiteriali [2].

    Non comprendono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della pesca e della depurazione, né i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da imprese (lett. b-sexies) [2]. Questa definizione si applica dal 1° gennaio 2021 (D.Lgs. 116/2020) [6].

  • Speciali (art. 184, c. 3) [1]:

    • rifiuti agricoli, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca;
    • rifiuti da costruzione e demolizione e da scavo;
    • rifiuti delle lavorazioni industriali e artigianali e delle attività commerciali e di servizio, se diversi dagli urbani;
    • rifiuti da trattamento di rifiuti, fanghi di potabilizzazione e depurazione, rifiuti da abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie;
    • rifiuti sanitari diversi dagli urbani;
    • veicoli fuori uso.

3. Classificazione per pericolosità

  • Pericolosi sono i rifiuti che presentano una o più caratteristiche dell'Allegato I alla Parte IV (art. 184, c. 4) [1].
  • Il testo consolidato riporta ancora le vecchie voci H1-H15 [7]. Però il D.Lgs. 116/2020 ha sostituito l'Allegato I con l'Allegato III della direttiva 2008/98/CE, come modificato dal reg. (UE) 1357/2014 e dal reg. (UE) 2017/997 [8].
  • Le caratteristiche in vigore sono quindi HP 1-HP 15 (Reg. (UE) 1357/2014, applicabile dal 1° giugno 2015):
HPCaratteristica
HP 1Esplosivo
HP 2Comburente
HP 3Infiammabile
HP 4Irritante
HP 5Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/tossicità in caso di aspirazione
HP 6Tossicità acuta
HP 7Cancerogeno
HP 8Corrosivo
HP 9Infettivo
HP 10Tossico per la riproduzione
HP 11Mutageno
HP 12Liberazione di gas a tossicità acuta
HP 13Sensibilizzante
HP 14Ecotossico
HP 15Rifiuto che può manifestare successivamente una delle caratteristiche precedenti
  • HP 14 è stata riscritta dal Reg. (UE) 2017/997, applicabile dal 5 luglio 2018, con criteri allineati al CLP.
  • Non si declassifica per diluizione: un rifiuto pericoloso non diventa non pericoloso diluendolo o miscelandolo per portare le concentrazioni sotto le soglie (art. 184, c. 5-ter) [6].

4. Come si attribuisce il codice EER (Allegato D)

  • Valore dell'elenco: l'elenco è vincolante per stabilire quali rifiuti sono pericolosi. La corretta attribuzione di codici e caratteristiche HP spetta al produttore (art. 184, c. 5) [1].
  • Ordine di ricerca del codice [9]:
    1. capitoli 01-12 o 17-20, partendo dall'attività che genera il rifiuto;
    2. se nessuno è adatto, capitoli 13, 14 e 15;
    3. poi il capitolo 16;
    4. in ultimo il codice "99" del capitolo dell'attività.
  • Voci con asterisco (*): sono pericolose, salvo le esclusioni dell'art. 20 della direttiva 2008/98/CE [10].
  • Voci "a specchio" (stesso rifiuto con una voce pericolosa e una non pericolosa) [10]:
    • si assegna la voce pericolosa solo se il rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che gli conferiscono almeno una caratteristica tra HP 1-HP 8 e HP 10-HP 15;
    • HP 9 (infettivo) si valuta secondo il DPR 254/2003;
    • le caratteristiche si valutano in base alle concentrazioni delle sostanze (classificate secondo il CLP, reg. 1272/2008) oppure con prove sperimentali; se ci sono entrambi, prevalgono le prove.
  • Valori soglia: per HP 4, HP 6 e HP 8 una sostanza sotto il proprio valore soglia non entra nel calcolo [10].
  • Inquinanti organici persistenti: sono pericolosi i rifiuti che contengono POP (tra cui PCDD/PCDF, DDT e PCB) oltre i limiti dell'allegato IV del reg. 850/2004 [9].
  • Leghe metalliche: i limiti di concentrazione non si applicano alle leghe di metalli puri in forma massiva non contaminate [9].
  • Venti capitoli: vanno da 01 (estrazione di minerali) a 20 (rifiuti urbani) [9][11].

5. Linee guida SNPA

Le linee guida previste dall'art. 184, c. 5 sono le "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" del SNPA (delibera n. 105 del 18 maggio 2021). Sono state approvate con decreto ministeriale n. 47 del 9 agosto 2021, che ha aggiunto il sotto-paragrafo 3.5.9 sui rifiuti dal trattamento meccanico e meccanico-biologico degli urbani indifferenziati (MASE).

Regimi speciali

  • Rifiuti domestici pericolosi: le loro frazioni separate non hanno obbligo di etichettatura né di registro finché non vengono accettate da un'impresa autorizzata (art. 184, c. 5-quater) [6].
  • Macerie da eventi calamitosi: nei territori in stato di ricostruzione di rilievo nazionale, la L. 40/2025 le classifica in deroga come urbani non pericolosi con codice 20 03 99 [12].

Fonti web:

Q.02

Quando un rifiuto speciale è pericoloso?

Un rifiuto speciale è pericoloso quando presenta una o più caratteristiche di pericolo dell'Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (art. 184, c. 4) [1]. L'origine (urbano o speciale) e la pericolosità sono due classificazioni separate. Per un rifiuto speciale non c'è un criterio di pericolosità a parte: si applicano le stesse regole dell'elenco EER (Allegato D) valide per tutti i rifiuti [1].

Approccio: ho consultato il testo consolidato del D.Lgs. 152/2006, cioè l'art. 184 e l'Allegato D alla Parte IV.

Come si decide in pratica

  1. Si assegna il codice EER. L'elenco dell'Allegato D è vincolante per stabilire quali rifiuti sono pericolosi. L'attribuzione del codice e delle caratteristiche HP spetta al produttore, sulla base delle linee guida SNPA (art. 184, c. 5) [1].
  2. Voce con asterisco (*), detta "pericolosa assoluta": il rifiuto è pericoloso, salvo le esclusioni dell'art. 20 della direttiva 2008/98/CE [10].
  3. Voce "a specchio" (per lo stesso rifiuto esistono sia un codice pericoloso sia uno non pericoloso): si sceglie la voce pericolosa solo se il rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che gli danno almeno una caratteristica tra HP 1-HP 8 e HP 10-HP 15 [10]. Per la verifica:
    • una "sostanza pericolosa" è una sostanza che soddisfa i criteri delle parti 2-5 dell'Allegato I del regolamento CLP (CE) 1272/2008 [10];
    • le caratteristiche si valutano in base alle concentrazioni delle sostanze oppure con prove (reg. (CE) 440/2008 o altri metodi riconosciuti a livello internazionale); se ci sono entrambe le valutazioni, prevale la prova [10][9];
    • per HP 4, HP 6 e HP 8, una sostanza presente sotto il proprio valore soglia non entra nel calcolo [10];
    • HP 9 (infettivo) si valuta secondo il DPR 254/2003, aspetto rilevante per i rifiuti sanitari speciali [10].
  4. Inquinanti organici persistenti (POP): sono comunque pericolosi i rifiuti che contengono PCDD/PCDF, DDT, PCB e gli altri POP elencati oltre i limiti dell'allegato IV del reg. (CE) 850/2004 [9].
  5. Tutte le altre voci dell'elenco sono rifiuti non pericolosi [9].

Casi limite utili per i rifiuti speciali

  • Leghe metalliche: i limiti di concentrazione dell'Allegato I non si applicano alle leghe di metalli puri in forma massiva non contaminate. I residui di leghe pericolosi compaiono nell'elenco con un asterisco proprio [9].
  • Niente declassificazione per diluizione: un rifiuto pericoloso non diventa non pericoloso diluendolo o miscelandolo per portare le concentrazioni iniziali sotto le soglie (art. 184, c. 5-ter) [6].
  • Stabilizzazione: si intendono i processi che modificano la pericolosità dei componenti e trasformano i rifiuti pericolosi in non pericolosi. La sola solidificazione non basta, perché cambia lo stato fisico ma non le proprietà chimiche [10].

Ad esempio, un fango di depurazione o un rifiuto da costruzione e demolizione è sempre speciale per origine (art. 184, c. 3, lett. b e g) [1]. Diventa "speciale pericoloso" solo se il suo codice EER è asteriscato, oppure se è una voce a specchio e la caratterizzazione dimostra almeno una caratteristica HP.

Q.03

E i rifiuti sanitari come si classificano?

Un rifiuto sanitario in Italia si classifica con due insiemi di regole. Il D.Lgs. 152/2006 dice se è urbano o speciale e fornisce il codice EER del capitolo 18. Il DPR 15 luglio 2003, n. 254, che resta in vigore come disciplina specifica (art. 227, c. 1, lett. b) [13], lo colloca in una delle sue categorie gestionali. Da quella categoria dipendono imballaggi, deposito, sterilizzazione e smaltimento.

Approccio: ho consultato il testo consolidato del D.Lgs. 152/2006 (artt. 184, 227, 237-septies, 237-octies, 256 e Allegato D). Il DPR 254/2003 non è nei dataset: l'ho letto sulla Gazzetta Ufficiale nel testo originario del 2003. Non ho potuto aprire la versione vigente su Normattiva, quindi eventuali modifiche successive non sono verificate. Il testo originario rinvia ancora al D.Lgs. 22/1997.

1. Origine: urbano o speciale

  • Sono speciali "i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)" (art. 184, c. 3, lett. h) [1]. Quindi la regola è che il rifiuto sanitario è speciale, salvo che rientri nella definizione di rifiuto urbano.

  • Il DPR 254/2003 individua i rifiuti sanitari assimilati agli urbani (art. 2, lett. g), purché non siano pericolosi (lett. c e d). Sono:

    1. i rifiuti delle cucine;
    2. i residui dei pasti dei reparti, esclusi quelli di pazienti infettivi;
    3. le frazioni da raccolta differenziata (vetro, carta, plastica, metalli, imballaggi, ingombranti);
    4. la spazzatura;
    5. gli indumenti e le lenzuola monouso;
    6. i rifiuti del giardinaggio;
    7. i gessi, le bende, gli assorbenti (anche sporchi di sangue, esclusi quelli dei degenti infettivi), i pannolini e i pannoloni, le sacche per urine;
    8. i rifiuti a solo rischio infettivo sterilizzati, se smaltiti in inceneritori per rifiuti urbani.

    (GU, DPR 254/2003, art. 2)

2. Categorie del DPR 254/2003 (art. 2)

Lett.CategoriaContenuto
aRifiuti sanitariRifiuti degli allegati I e II (elenchi esemplificativi) prodotti da strutture pubbliche e private che fanno prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, medica e veterinaria
bNon pericolosiRifiuti sanitari che non rientrano tra i pericolosi
cPericolosi non a rischio infettivoRifiuti dell'allegato II con asterisco nell'elenco dei rifiuti
dPericolosi a rischio infettivoVoci 18.01.03* e 18.02.02* (dettaglio sotto)
e, fDa esumazione ed estumulazione; da altre attività cimiterialiResti di casse, ornamenti, indumenti; materiali lapidei, terre di scavo, oggetti metallici
gAssimilati agli urbaniVedi sopra
hChe richiedono particolari sistemi di gestioneFarmaci scaduti o inutilizzabili; medicinali citotossici e citostatici e materiali visibilmente contaminati; organi e parti anatomiche non riconoscibili; piccoli animali da esperimento; stupefacenti e psicotropi
iSpeciali prodotti fuori dalle strutture sanitarie con rischio analogo all'infettivoAd esempio laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, acque o cosmetici, industrie di emoderivati, istituti estetici. Sono esclusi gli assorbenti igienici

Quando un rifiuto è "a rischio infettivo" (lett. d):

  1. proviene da ambienti di isolamento infettivo con rischio di trasmissione aerea, o da ambienti con pazienti isolati per agenti biologici di gruppo 4;
  2. è un rifiuto dell'allegato I che:
    • viene da isolamento infettivo ed è venuto a contatto con liquidi biologici dei pazienti isolati; oppure
    • è contaminato da sangue (o liquidi che lo contengono) in quantità visibile; oppure
    • è contaminato da feci o urine, se il medico curante riconosce una patologia trasmissibile con questi escreti; oppure
    • è contaminato da liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebrospinale, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico o amniotico;
  3. è un rifiuto veterinario contaminato da patogeni, o venuto a contatto con liquidi biologici per i quali il veterinario ravvisa un rischio di trasmissione.

(GU, DPR 254/2003, art. 2)

Nell'Allegato D al D.Lgs. 152/2006, la caratteristica HP 9 (infettivo) si valuta secondo il DPR 254/2003 [10].

3. Codici EER: capitolo 18 (Allegato D)

Il capitolo copre i rifiuti del settore sanitario e veterinario e della ricerca collegata, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che non vengono direttamente da trattamento terapeutico [14].

18 01: uomo (maternità, diagnosi, trattamento, prevenzione)18 02: animali
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 01 02 parti anatomiche e organi, incluse sacche per plasma e riserve di sangue (tranne 18 01 03)n.p.
18 01 03* da raccogliere e smaltire con precauzioni particolari per evitare infezioni18 02 02* idem
18 01 04 senza precauzioni particolari (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti)18 02 03 idem
18 01 06* sostanze chimiche pericolose / 18 01 07 altre sostanze chimiche18 02 05* / 18 02 06
18 01 08* medicinali citotossici e citostatici / 18 01 09 altri medicinali18 02 07* / 18 02 08
18 01 10* amalgama da interventi odontoiatricin.p.

[14][15]

Alcune coppie sono voci "a specchio" (18 01 06/07, 18 01 08/09 e le corrispondenti veterinarie). Per queste si applicano i criteri HP visti in precedenza.

4. Conseguenze gestionali per i rifiuti a rischio infettivo

  • Imballaggio (DPR art. 8, c. 1-2):

    • imballaggio a perdere con la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico;
    • per taglienti e pungenti, un contenitore rigido resistente alla puntura;
    • entrambi dentro un secondo imballaggio rigido esterno, di colore distinto e resistente agli urti.
  • Deposito temporaneo (art. 8, c. 3):

    • al massimo 5 giorni dalla chiusura del contenitore;
    • esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri, sotto la responsabilità del produttore;
    • registrazione entro 5 giorni;
    • deposito preliminare, raccolta e trasporto restano nel regime generale dei rifiuti pericolosi.

    (GU, DPR 254/2003, art. 8)

  • Sanzioni: violare l'art. 227, c. 1, lett. b) nel deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi comporta l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Per quantitativi fino a 200 litri si applica una sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro (art. 256 D.Lgs. 152/2006) [16].

  • Sterilizzazione (DPR art. 2, lett. m; art. 7):

    • è facoltativa e vale solo per i rifiuti a solo rischio infettivo;
    • deve garantire un SAL non inferiore a 10⁻⁶ (UNI 10384/94), con triturazione ed essiccamento;
    • gli impianti interni alla struttura sanitaria non richiedono autorizzazione se trattano solo rifiuti propri, ma l'attivazione va comunicata alla provincia;
    • la convalida si ripete ogni 24 mesi;
    • dopo la sterilizzazione il rifiuto rientra tra gli assimilati agli urbani (lett. g, n. 8).

    (GU, DPR 254/2003, art. 7)

  • Incenerimento:

    • i rifiuti a rischio infettivo vanno introdotti direttamente nel forno, senza mescolarli con altre categorie e senza manipolazione diretta (art. 237-octies) [17];
    • possono essere esclusi dal campionamento all'ingresso dell'impianto (art. 237-septies) [18].

Fonti web:

Q.04