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Guide · 2026-10-20 · 8 min

Classificazione rifiuti nel D.Lgs. 152/2006, codici EER e HP

La classificazione rifiuti segue l'art. 184 del D.Lgs. 152/2006: urbani o speciali per origine, pericolosi o non pericolosi, con codice EER e HP.

Classificazione rifiuti in Italia

La classificazione rifiuti, in Italia, segue l'art. 184 del D.Lgs. 152/2006: per origine, urbani o speciali, e per pericolosità, pericolosi o non pericolosi. Il produttore attribuisce a ogni rifiuto un codice EER a sei cifre dall'elenco dell'Allegato D alla Parte IV e, se il rifiuto è pericoloso, le caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15, seguendo le Linee guida SNPA approvate nel 2021.

Le due classificazioni sono indipendenti: un rifiuto speciale o urbano può essere pericoloso o non pericoloso. "Speciale" indica solo l'origine.

La definizione di rifiuto

L'art. 183, comma 1, lett. a) definisce il rifiuto come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". È la stessa formula dell'art. 3 della direttiva 2008/98/CE.

Un sottoprodotto (art. 184-bis) non è un rifiuto se rispetta quattro condizioni insieme: nasce da un processo che non ha come scopo principale produrlo, il suo ulteriore uso è certo, si può usare direttamente, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e l'uso è legale e senza impatti negativi complessivi. Con l'end of waste (art. 184-ter) un rifiuto cessa di esserlo dopo un'operazione di recupero che soddisfa criteri specifici. L'art. 185 esclude poi dalla Parte IV alcune categorie, come le emissioni in atmosfera, i rifiuti radioattivi e le acque di scarico.

Un codice presente nell'elenco EER non prova che un materiale sia un rifiuto: l'art. 184, comma 5 fa salva la definizione dell'art. 183.

Rifiuti urbani e rifiuti speciali

Per l'art. 184, comma 2, sono urbani i rifiuti elencati all'art. 183, comma 1, lett. b-ter). L'elenco comprende:

  • i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata (carta, vetro, metalli, plastica, organico, legno, tessili, imballaggi, RAEE, pile, ingombranti come materassi e mobili);
  • i rifiuti di altre fonti simili per natura e composizione a quelli domestici, elencati nell'Allegato L-quater e prodotti dalle attività dell'Allegato L-quinquies;
  • i rifiuti dello spazzamento stradale e dei cestini;
  • i rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, anche private ma aperte al pubblico, su spiagge e sulle rive dei fiumi;
  • i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e della pulizia dei mercati;
  • i rifiuti cimiteriali, comprese esumazioni ed estumulazioni;
  • i rifiuti pescati accidentalmente o raccolti in mare, laghi, fiumi e lagune.

La lett. b-sexies) esclude dagli urbani i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e della depurazione, compresi i fanghi, oltre ai veicoli fuori uso e ai rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da imprese.

La definizione di rifiuto urbano, con gli Allegati L-quater e L-quinquies, viene dal D.Lgs. 116/2020 e si applica dal 1° gennaio 2021. Lo stesso decreto ha eliminato l'assimilazione comunale: i Comuni non possono più dichiarare "assimilati agli urbani" i rifiuti speciali delle imprese. Al suo posto ci sono due allegati. L'Allegato L-quater elenca le frazioni con i loro codici EER (per esempio 20 01 08, 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01) ed esclude i rifiuti delle attività agricole e connesse. L'Allegato L-quinquies elenca 29 categorie di attività, dai musei e dalle scuole fino alle discoteche.

Quali sono i rifiuti speciali

L'art. 184, comma 3 elenca i rifiuti speciali:

  • rifiuti agricoli, agro-industriali, forestali e della pesca;
  • rifiuti da costruzione e demolizione e da scavo;
  • rifiuti di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, se diversi dagli urbani;
  • rifiuti dal recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione e depurazione, rifiuti dall'abbattimento dei fumi, fosse settiche e reti fognarie;
  • rifiuti sanitari, se diversi dagli urbani;
  • veicoli fuori uso.

"Rifiuti speciali non pericolosi" unisce quindi le due classificazioni: l'origine non dice, da sola, se il rifiuto è pericoloso. In deroga, la L. 40/2025 classifica come urbane non pericolose (20 03 99) le macerie nelle aree di ricostruzione di rilievo nazionale.

Rifiuti pericolosi e non pericolosi

L'art. 184, comma 4 dice che sono pericolosi i rifiuti con le caratteristiche dell'Allegato I alla Parte IV. Il D.Lgs. 116/2020, art. 8, comma 5 ha sostituito quell'allegato con l'Allegato III della direttiva 2008/98/CE, come modificato dal regolamento (UE) 1357/2014 e dal regolamento (UE) 2017/997, che fissa i criteri di HP 14 dal 5 luglio 2018. In vigore sono le HP, non le vecchie H1-H15 di alcune copie del decreto:

CodiceCaratteristica
HP 1Esplosivo
HP 2Comburente
HP 3Infiammabile
HP 4Irritante
HP 5Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / tossicità in caso di aspirazione
HP 6Tossicità acuta
HP 7Cancerogeno
HP 8Corrosivo
HP 9Infettivo
HP 10Tossico per la riproduzione
HP 11Mutageno
HP 12Liberazione di gas a tossicità acuta
HP 13Sensibilizzante
HP 14Ecotossico
HP 15Rifiuto che può manifestare una delle caratteristiche precedenti che il rifiuto originario non presentava direttamente

L'art. 184, comma 5-ter vieta di declassificare un rifiuto pericoloso attraverso diluizioni o miscelazioni che portino le sostanze pericolose sotto le soglie. Il comma 5-quater esonera da etichettatura e registro le frazioni pericolose separate dei rifiuti domestici, finché un operatore autorizzato non le accetta.

Il codice EER e le voci a specchio

L'elenco dell'Allegato D è vincolante per stabilire quali rifiuti sono pericolosi. Deriva dalla decisione 2000/532/CE ed è diviso in 20 capitoli, da 01 a 20. Il capitolo 20 riguarda i rifiuti urbani.

Per scegliere il codice le regole dell'elenco fissano un ordine preciso. Si parte dai capitoli 01-12 o 17-20, in base all'attività che genera il rifiuto. Se nessuno va bene, si passa ai capitoli 13, 14 e 15, poi al 16. Il codice "99" del capitolo dell'attività è l'ultima scelta. Saltare subito al capitolo 16 o a un "99" è un errore frequente.

Nell'elenco EER, l'asterisco (*) identifica le voci pericolose, salvo i casi dell'art. 20 della direttiva 2008/98/CE; le altre voci sono non pericolose. La comunicazione della Commissione 2018/C 124/01 distingue quattro tipi: pericolose assolute, non pericolose assolute, specchio pericolose e specchio non pericolose. Solo le voci a specchio richiedono la valutazione per scegliere il codice. Sulle voci pericolose assolute restano da attribuire le HP che il rifiuto presenta.

Nella voce a specchio si applica il codice pericoloso solo se il rifiuto contiene sostanze pericolose che gli danno almeno una caratteristica tra HP 1-HP 8 e HP 10-HP 15. Le regole dell'Allegato D prevedono che:

  • si valutano le concentrazioni delle sostanze classificate secondo il CLP (regolamento 1272/2008), oppure si fanno prove con i metodi del regolamento 440/2008 o altri metodi riconosciuti, e se esistono entrambi prevalgono i risultati della prova;
  • per HP 4, HP 6 e HP 8 non si contano le sostanze sotto il loro valore soglia;
  • i limiti di concentrazione non si applicano alle leghe di metalli puri in forma massiva non contaminate;
  • HP 9 (infettivo) non si valuta con soglie di concentrazione, ma con le norme nazionali: in Italia il DPR 254/2003.

Chi classifica il rifiuto

L'art. 184, comma 5 assegna l'attribuzione del codice e delle caratteristiche di pericolo al produttore. Per l'art. 183, lett. f) il produttore iniziale è chi genera il rifiuto con la propria attività o il soggetto cui la produzione è giuridicamente riferibile. È produttore anche chi fa pretrattamenti, miscelazioni o altre operazioni che cambiano natura o composizione del rifiuto (nuovo produttore).

In pratica si seguono le Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, Delibera del Consiglio SNPA n. 105 del 18 maggio 2021. Le ha approvate il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 (non un decreto ministeriale), che ha aggiunto il paragrafo 3.5.9 sui rifiuti dal trattamento meccanico e meccanico-biologico dell'indifferenziato.

Classificazione dei rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari sono speciali, salvo quelli che rientrano negli urbani (art. 184, comma 3, lett. h). La norma specifica resta il DPR 254/2003, mantenuto in vigore dall'art. 227 del D.Lgs. 152/2006. L'art. 2 del DPR li divide così:

  • non pericolosi;
  • pericolosi non a rischio infettivo;
  • pericolosi a rischio infettivo, con i codici 18 01 03* e 18 02 02* (per esempio rifiuti contaminati da sangue visibile o rifiuti veterinari contaminati da agenti patogeni);
  • da esumazioni, estumulazioni e altre attività cimiteriali;
  • assimilati agli urbani (cucina, gessi, bende, pannolini) se non sono già nelle categorie pericolose; anche i rifiuti a solo rischio infettivo, se sterilizzati e avviati a un inceneritore di rifiuti urbani;
  • rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione, come farmaci scaduti, farmaci citotossici e citostatici, stupefacenti.

Qui sopravvive il termine "assimilati". Con la risposta a interpello del 31 gennaio 2023 il MASE ha confermato che il DPR è normativa speciale e che la sua assimilazione vale anche dopo il D.Lgs. 116/2020. Il DPR cita ancora il vecchio D.Lgs. 22/1997, quindi conviene leggere il testo vigente e non fidarsi dei rinvii. Nell'elenco EER, il sottocapitolo 18 01 riguarda la sanità umana e il 18 02 quella veterinaria.

Nuovi codici EER per le batterie

La decisione delegata (UE) 2025/934 cambia l'elenco per le batterie dal 9 dicembre 2026. Una rettifica del 19 agosto 2025 ha spostato la data, prima fissata al 9 novembre. Le batterie alcaline diventano pericolose (16 06 04*), le al litio hanno il codice 16 06 07*, e 20 01 33* e 20 01 34 lasciano il posto a 20 01 42*, 20 01 43* (litio) e 20 01 44. Il sottocapitolo 19 14 copre le frazioni di trattamento, compresa la black mass (19 14 01*-19 14 07*). Con la circolare n. 8 del 23 luglio 2026 l'Albo nazionale gestori ambientali consente di chiedere i nuovi codici dal 14 ottobre 2026, ma si usano solo dal 9 dicembre, quando l'Albo adegua d'ufficio i codici sostituiti.

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