Documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo il D.Lgs. 81/08
Il DVR è il documento di valutazione dei rischi sul lavoro. È obbligatorio anche con un solo lavoratore, non si delega e si custodisce in azienda.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR)
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) documenta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure per prevenirli. Il datore di lavoro deve elaborarlo anche con un solo lavoratore, secondo gli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008. La valutazione e l'elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili.
DVR cos'è e per cosa viene elaborato
L'art. 2, comma 1, lettera q definisce la valutazione dei rischi come valutazione globale e documentata di tutti i rischi, fatta per individuare le misure di prevenzione e protezione e per programmare il miglioramento nel tempo. Questo è l'obiettivo della valutazione dei rischi, e il motivo per cui il documento viene elaborato.
Il "lavoratore" qui è inteso nel senso dell'art. 2, lettera a. Conta chiunque presti attività nell'organizzazione del datore di lavoro "indipendentemente dalla tipologia contrattuale", retribuito o no. Sono equiparati, tra gli altri, i soci lavoratori e i tirocinanti. Restano esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Quando è obbligatorio e chi deve averlo
Il decreto si applica a tutti i settori, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3).
Basta un lavoratore.
Chi non ha lavoratori non redige il DVR. I lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) sono soggetti solo agli articoli 21 e 26. L'art. 21 vale anche per componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e soci delle società semplici agricole. Se assumono lavoratori, devono adempiere agli obblighi del datore di lavoro.
Chi elabora il DVR
Lo elabora il datore di lavoro. L'art. 17 elenca due soli obblighi che non può delegare: la valutazione di tutti i rischi con l'elaborazione del DVR, e la nomina del RSPP. Il consulente esterno o il RSPP possono scrivere materialmente il testo, ma la responsabilità resta del datore di lavoro.
Il datore di lavoro, secondo l'art. 2, lettera b, è chi ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva con "poteri decisionali e di spesa". Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente con poteri di gestione. Se non è individuato, risponde l'organo di vertice.
L'art. 29 indica con chi lavora: in collaborazione con il RSPP e con il medico competente, quando la sorveglianza sanitaria è prevista, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'art. 50 chiede che il RLS sia consultato "preventivamente e tempestivamente".
Quali rischi va a valutare
L'art. 28, comma 1 dice che la valutazione "deve riguardare tutti i rischi". Il testo ne nomina alcuni in modo esplicito:
- quelli legati alla scelta di attrezzature, sostanze o miscele chimiche e alla sistemazione dei luoghi di lavoro;
- i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui lo stress lavoro-correlato (accordo europeo dell'8 ottobre 2004) e le lavoratrici in gravidanza (D.Lgs. 151/2001);
- le differenze di genere, di età e di provenienza da altri Paesi;
- la specifica tipologia contrattuale;
- gli ordigni bellici inesplosi nei cantieri con attività di scavo.
L'art. 28, comma 3 aggiunge i contenuti dei titoli successivi. I dati di misura degli agenti fisici e il documento sulla protezione contro le esplosioni sono parte integrante del DVR (art. 181, art. 294).
Cosa deve contenere
L'art. 28, comma 2 fissa sei contenuti obbligatori:
| Lettera | Contenuto |
|---|---|
| a | relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati |
| b | misure di prevenzione e protezione attuate e DPI adottati |
| c | programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza |
| d | procedure per attuare le misure e ruoli aziendali che devono realizzarle, affidati solo a persone con competenze e poteri adeguati |
| e | nomi di RSPP, RLS o RLST e medico competente che hanno partecipato alla valutazione |
| f | mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità professionale, esperienza e formazione adeguate |
I criteri di redazione li sceglie il datore di lavoro. Devono garantire "semplicità, brevità e comprensibilità".
Il documento può essere su supporto informatico e deve avere data certa. Senza data certa, la data è provata dalla firma del datore di lavoro insieme alle firme del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente, ove nominato (art. 28, comma 2). Queste ultime firme servono "ai soli fini della prova della data" e non spostano la responsabilità.
Entro quando va redatto e ogni quanto va aggiornato
Chi avvia una nuova attività deve fare la valutazione "immediatamente". Ha 90 giorni dall'inizio dell'attività solo per redigere il documento (art. 28, comma 3-bis). Nel frattempo deve documentare subito i contenuti delle lettere da b a f e del comma 3, e informarne il RLS. I 90 giorni non rinviano né la valutazione né le misure.
Non esiste una scadenza annuale per il DVR nel suo insieme. L'art. 29, comma 3 impone di rielaborare immediatamente la valutazione in quattro casi:
- modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro rilevanti per la sicurezza;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi;
- risultati della sorveglianza sanitaria che lo rendono necessario.
Le misure di prevenzione vanno aggiornate subito, documentate e comunicate al RLS. Il documento va rielaborato entro 30 giorni dalla causa.
Alcuni rischi hanno una frequenza propria: almeno ogni 4 anni per gli agenti fisici (art. 181), dopo 3 anni per cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione (art. 236) e agenti biologici (art. 271). Per gli agenti chimici, l'art. 223 richiede un aggiornamento periodico, senza fissare un intervallo.
Dove deve essere custodito il DVR
Il DVR va custodito "presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi" (art. 29, comma 4). La stessa regola vale per il DUVRI. Quindi non basta la copia in sede centrale o nello studio del consulente.
Il RLS riceve copia tempestivamente su richiesta, anche su supporto informatico. Il documento però "è consultato esclusivamente in azienda" (art. 18, comma 1, lettera o). Il RLS ne tiene riservato il contenuto (art. 50).
Piccole imprese e procedure standardizzate
Le piccole imprese non sono esenti. L'autocertificazione per chi aveva fino a 10 lavoratori non esiste più. Oggi l'art. 29 prevede che:
- fino a 10 lavoratori la valutazione si fa con le procedure standardizzate (comma 5);
- fino a 50 lavoratori le procedure standardizzate si possono usare (comma 6).
Le procedure sono quelle del Decreto interministeriale 30 novembre 2012, ancora richiamato nella guida del Ministero del Lavoro per le imprese. Semplificano il metodo, ma il DVR resta obbligatorio.
L'opzione fino a 50 non vale, per il comma 7, nelle aziende dell'art. 31, comma 6, lettere a, b, c, d, f e g, né dove i lavoratori sono esposti a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione o amianto. Le sostanze tossiche per la riproduzione sono state aggiunte dal D.Lgs. 135/2024, in vigore dall'11 ottobre 2024.
L'art. 29, comma 6-quater prevede strumenti di supporto, tra cui quelli informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA. Lo strumento OiRA "Uffici" di INAIL, adottato con D.M. n. 61 del 23 maggio 2018 e aggiornato dal 23 marzo 2020, produce un DVR valido ai sensi degli articoli 17 e 28. La responsabilità del datore di lavoro non cambia.
DVR e DUVRI non sono la stessa cosa
Il DUVRI è previsto dall'art. 26, comma 3. Lo redige il datore di lavoro committente negli appalti e va allegato al contratto. Valuta solo i rischi da interferenza tra le imprese, non i rischi propri di ciascun appaltatore, che restano nel DVR di ognuno. L'art. 26, comma 3-bis non chiede il DUVRI per servizi intellettuali, mere forniture e lavori o servizi fino a 5 uomini-giorno. L'esonero non vale se il lavoro comporta rischio di incendio di livello elevato, ambienti confinati o agenti cancerogeni, tossici per la riproduzione o biologici.
Sanzioni per DVR mancante o incompleto
L'art. 55 punisce il datore di lavoro. Gli importi qui sotto sono quelli rivalutati del 15,9% dal D.D. n. 111 del 20 settembre 2023, per le violazioni dal 6 ottobre 2023, come corretti dalla nota INL n. 1201 del 10 novembre 2023.
| Violazione | Pena |
|---|---|
| Valutazione o DVR mancanti, o mancata collaborazione prevista dall'art. 29, c. 1 (c. 1, lett. a) | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €3.559,60 a €9.112,57 |
| Stessa violazione nei casi dell'art. 55, c. 2 | arresto da 4 a 8 mesi |
| DVR senza le lettere b, c o d, o senza rispettare l'art. 29, c. 2-3, inclusa la consultazione del RLS (c. 3) | ammenda da €2.847,69 a €5.695,36 |
| DVR senza la lettera a (prima parte) o la lettera f (c. 4) | ammenda da €1.423,83 a €2.847,69 |
Il comma 2 toglie l'alternativa dell'ammenda e lascia solo l'arresto da 4 a 8 mesi se la violazione cade nelle aziende dell'art. 31, comma 6, lettere a, b, c, d, f e g, nelle attività con gravi rischi biologici, nelle atmosfere esplosive, con agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, nei lavori di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto, o nei cantieri con più imprese e almeno 200 uomini-giorno.
Lo stesso articolo 55, comma 1, lettera b applica la pena della lettera a anche a chi non nomina il RSPP, obbligo non delegabile distinto dal DVR.
Prima di applicare queste regole conviene verificare il testo vigente degli articoli su Normattiva, ai link citati sopra. Per una ricerca rapida sulle stesse norme, con citazioni ai testi ufficiali, c'è la risposta di RegAffairs AI su chi deve redigere il DVR e quando aggiornarlo.