GUIDE · 2026-10-04 · 7 min

Scheda di sicurezza SDS, le 16 sezioni e chi deve fornirla

La scheda di sicurezza (SDS) ha 16 sezioni fissate dal REACH e dal reg. 2020/878. Chi deve fornirla, quando aggiornarla, come leggerla e dove trovarla.

Scheda di sicurezza (SDS), le 16 sezioni e chi deve fornirla

La scheda di sicurezza, o scheda di dati di sicurezza (SDS), descrive i pericoli di un prodotto chimico e le misure per usarlo in sicurezza. Ha 16 sezioni. Quando è obbligatoria, il fornitore deve consegnarla gratuitamente al cliente professionale, al più tardi alla prima fornitura. Lo prevedono l'articolo 31 e l'allegato II del regolamento REACH, nel formato introdotto dal regolamento (UE) 2020/878, applicabile dal 1° gennaio 2021 e unico ammesso dal 1° gennaio 2023. In Italia la scheda deve essere in lingua italiana.

Che cosa significano SDS, MSDS e scheda di sicurezza

SDS sta per Safety Data Sheet. Il REACH e il regolamento 2020/878 usano il nome "scheda di dati di sicurezza". Il D.Lgs. 81/2008 usa "scheda di sicurezza" e "scheda dei dati di sicurezza". Sono lo stesso documento.

MSDS significa Material Safety Data Sheet. Per il REACH il documento si chiama scheda di dati di sicurezza (reg. 2020/878).

Chi deve fornire la scheda di sicurezza e quando

L'obbligo spetta al "fornitore". Per il REACH è fornitore qualsiasi fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato la sostanza o la miscela (art. 3 REACH).

Secondo l'art. 31, paragrafo 1, la SDS è obbligatoria quando:

  • la sostanza o la miscela soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa del regolamento CLP (CE) n. 1272/2008;
  • la sostanza è PBT o vPvB secondo l'allegato XIII;
  • la sostanza è nella lista delle sostanze candidate (art. 59, paragrafo 1) per altri motivi.

La scheda è gratuita, su carta o in formato elettronico, e va consegnata al più tardi alla data della prima fornitura (art. 31, par. 8). Deve essere in una lingua ufficiale dello Stato in cui il prodotto è immesso sul mercato, salvo diversa disposizione di quello Stato (par. 5): in Italia, l'italiano. Deve essere datata e seguire le 16 voci obbligatorie (par. 6).

Per i prodotti venduti al pubblico la SDS non serve se il fornitore dà informazioni sufficienti per un uso sicuro. Resta dovuta se la chiede un utilizzatore a valle o un distributore (par. 4).

Miscele non classificate pericolose

Una miscela non classificata pericolosa può comunque richiedere una SDS, su richiesta del destinatario. Succede se contiene (art. 31, par. 3):

  • almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente in concentrazione individuale pari o superiore all'1% in peso (miscele non gassose) o allo 0,2% in volume (miscele gassose);
  • almeno una sostanza allo 0,1% in peso o più (miscele non gassose) che è cancerogena di categoria 2, tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2, sensibilizzante cutanea o respiratoria di categoria 1, con effetti sull'allattamento o attraverso di esso, PBT o vPvB, oppure presente nella lista delle candidate;
  • una sostanza con un limite di esposizione professionale dell'Unione, senza soglia percentuale.

Quando la SDS non è dovuta, l'art. 32 REACH obbliga comunque il fornitore a trasmettere gratis, alla prima consegna, i numeri di registrazione se disponibili, l'eventuale autorizzazione concessa o negata, le restrizioni e le altre informazioni utili alla gestione dei rischi. Il fornitore le aggiorna senza indugio negli stessi casi dell'art. 31, paragrafo 9, e manda la nuova versione ai destinatari degli ultimi 12 mesi.

Aggiornamento

La SDS va aggiornata senza indugio in tre casi (art. 31, par. 9): nuove informazioni sui pericoli o sulle misure di gestione dei rischi, autorizzazione concessa o negata, restrizione imposta. La nuova versione porta la dicitura "Revisione: (data)" e va inviata gratis a tutti i destinatari riforniti nei 12 mesi precedenti. Le modifiche si segnalano nella sezione 16, salvo che siano indicate altrove (allegato II).

Le nuove classi CLP del regolamento 2023/707 (interferenti endocrini per la salute e per l'ambiente, PBT, vPvB, PMT, vPvM) si applicano alle sostanze dal 1° maggio 2025, con transizione fino al 1° novembre 2026 se erano già sul mercato prima del 1° maggio 2025. Per le miscele, dal 1° maggio 2026, con transizione fino al 1° maggio 2028 se erano già sul mercato prima del 1° maggio 2026 (ECHA). Una nuova classificazione è una nuova informazione sui pericoli e fa scattare l'aggiornamento.

Le 16 sezioni della scheda di dati di sicurezza

I titoli ufficiali sono quelli della Parte B dell'allegato II, come sostituito dal regolamento 2020/878:

SezioneTitolo
1Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
2Identificazione dei pericoli
3Composizione/informazioni sugli ingredienti
4Misure di primo soccorso
5Misure di lotta antincendio
6Misure in caso di rilascio accidentale
7Manipolazione e immagazzinamento
8Controlli dell'esposizione/della protezione individuale
9Proprietà fisiche e chimiche
10Stabilità e reattività
11Informazioni tossicologiche
12Informazioni ecologiche
13Considerazioni sullo smaltimento
14Informazioni sul trasporto
15Informazioni sulla regolamentazione
16Altre informazioni

La scheda è redatta da una persona competente. Il fornitore ne garantisce la formazione (allegato II). Il linguaggio è semplice, chiaro e preciso, senza gergo né abbreviazioni. Non sono ammesse frasi come "può essere pericoloso", "innocuo" o "sicuro nella maggior parte delle condizioni d'uso".

Cosa ha cambiato il regolamento (UE) 2020/878

Il regolamento 2020/878, adottato il 18 giugno 2020 e pubblicato nella GU L 203 del 26.6.2020, ha sostituito per intero l'allegato II del REACH. Le novità principali:

  • le nanoforme vanno identificate come tali, con le caratteristiche delle particelle, nelle sezioni 1.1, 3 e 9;
  • l'UFI va indicato nella sottosezione 1.1 quando la miscela ne ha uno e lo si riporta nella SDS (non è un obbligo generale);
  • le proprietà di interferenza con il sistema endocrino entrano in 2.3, 11.2.1 e 12.6;
  • la sezione 3 riporta, se disponibili, limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime della tossicità acuta (ATE);
  • la sezione 9 è rivista, e anche la 14: il punto 14.1 indica il numero ONU o numero ID, il 14.7 il trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti IMO;
  • il testo è allineato alle revisioni 6 e 7 del GHS.

Da allora l'allegato II non è più stato modificato (REACH).

Come si legge una scheda di sicurezza

  1. La prima pagina: data, versione e, se aggiornata, dicitura "Revisione". Controlla che il formato segua il regolamento 2020/878: il formato precedente non è più ammesso dal 1° gennaio 2023.
  2. Sezione 1: chi fornisce la scheda e il numero telefonico di emergenza.
  3. Sezioni 2 e 3: classificazione, elementi dell'etichetta, altri pericoli (anche le proprietà di interferenza con il sistema endocrino) e componenti, con limiti di concentrazione specifici, fattori M e ATE se indicati.
  4. Sezione 8: limiti di esposizione e dispositivi di protezione individuale.
  5. Sezione 16: che cosa è cambiato nell'ultima revisione, salvo indicazione delle modifiche altrove nella scheda.

La sezione 8 è il dato di partenza per la valutazione del rischio chimico. L'art. 223 del D.Lgs. 81/2008 chiede al datore di lavoro di considerare le informazioni fornite "tramite la relativa scheda di sicurezza", e il fornitore deve dare al datore di lavoro ogni ulteriore informazione necessaria. Per l'art. 227 i lavoratori o i loro rappresentanti devono avere accesso a ogni SDS ricevuta.

Chi deve preparare una relazione sulla sicurezza chimica allega alla SDS gli scenari d'esposizione pertinenti. Utilizzatori a valle e distributori riprendono gli scenari d'esposizione pertinenti ricevuti nelle proprie SDS (art. 31, par. 7). ECHA chiama la SDS con scenari allegati SDS estesa (eSDS) (ECHA). Controlla che gli scenari coprano il tuo uso.

Dove trovare le schede di sicurezza dei prodotti chimici

Chiedi la SDS del prodotto al fornitore: nei casi previsti, ha l'obbligo di consegnarla (art. 31 REACH).

Due banche dati dell'Istituto Superiore di Sanità vengono spesso confuse con un archivio di schede, ma non lo sono:

  • la Banca dati sostanze chimiche raccoglie circa 101.000 sostanze con nome italiano, numeri CAS/CE e classificazione armonizzata dell'allegato VI CLP, aggiornata al 21° ATP (reg. 2024/197). Non ha valore legale e non contiene SDS, ma è utile per controllare le sezioni 2 e 3;
  • l'Archivio Preparati Pericolosi raccoglie le notifiche delle miscele pericolose per i centri antiveleni e per gli utenti autorizzati. Non è pubblico e le nuove notifiche passano dal portale ECHA.

Sanzioni in Italia

Il Ministero della Salute è l'autorità competente nazionale per il REACH (Ministero della Salute). I controlli coinvolgono le amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome (piano nazionale). L'art. 10 del D.Lgs. 133/2009 prevede, salvo che il fatto costituisca reato:

  • da 10.000 a 60.000 euro per SDS non fornita, non fornita su richiesta, tardiva, a pagamento o non aggiornata, e per la violazione dell'art. 31, paragrafo 2;
  • da 3.000 a 18.000 euro per SDS non in italiano, non datata, incompleta o inesatta rispetto alle 16 voci;
  • da 10.000 a 60.000 euro per scenari d'esposizione non allegati o per le informazioni dell'art. 32 non trasmesse.

Una SDS ricevuta solo in inglese, quindi, non va bene. Va chiesta la versione italiana.

Questa risposta di RegAffairs AI riassume con citazioni gli articoli 31 e 32 e l'allegato II del REACH.