Q.01

Quando è obbligatoria la bonifica di un sito contaminato in Italia?

In Italia la bonifica diventa obbligatoria quando l'analisi di rischio sito-specifica dimostra che le concentrazioni dei contaminanti superano le concentrazioni soglia di rischio (CSR): a quel punto il sito è "contaminato" e il superamento delle CSR "richiede la messa in sicurezza e la bonifica" (art. 240, c. 1, lett. c ed e, D.Lgs. 152/2006) [1]. Il solo superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non obbliga ancora alla bonifica. Rende il sito "potenzialmente contaminato" e fa scattare l'obbligo di caratterizzazione e di analisi di rischio [1].

Approach: Ho letto il Titolo V della Parte IV del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale) nel testo consolidato: artt. 239-253 e la sanzione dell'art. 257.

Come si arriva all'obbligo (art. 242)

  1. Evento potenzialmente contaminante. Il responsabile "mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione" e lo comunica subito. Lo stesso vale quando si scoprono contaminazioni storiche che possono ancora peggiorare (c. 1) [2].
  2. Indagine preliminare. Se le CSC non sono superate, il responsabile ripristina la zona e invia un'autocertificazione a comune e provincia entro 48 ore (c. 2) [2].
  3. CSC superate "anche per un solo parametro". Il responsabile deve darne subito notizia e, entro 30 giorni, presentare il piano di caratterizzazione (Allegato 2) (c. 3) [2].
  4. Analisi di rischio. Va presentata entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, con i criteri dell'Allegato 1 (c. 4) [2].
  5. Esito dell'analisi di rischio:
    • sotto le CSR: il procedimento si chiude positivamente, ma può essere prescritto un monitoraggio. Se il monitoraggio rileva poi un superamento delle CSR, il responsabile "dovrà avviare la procedura di bonifica" (cc. 5-6) [3];
    • sopra le CSR: entro sei mesi dall'approvazione dell'analisi di rischio il responsabile presenta alla regione il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente). La regione lo approva entro 60 giorni e fissa garanzie finanziarie non superiori al 50% del costo stimato (c. 7) [4].

La "bonifica" consiste nel riportare le concentrazioni nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee a un livello uguale o inferiore alle CSR (art. 240, lett. p) [5].

Chi è obbligato

  • Il responsabile dell'inquinamento è l'obbligato principale, secondo il principio "chi inquina paga" (art. 239) [6]. La provincia lo individua e lo diffida con ordinanza motivata. L'ordinanza va notificata anche al proprietario (art. 244) [7].
  • Il proprietario o gestore non responsabile "deve" comunicare il superamento, o il pericolo concreto e attuale di superamento, delle CSC e attuare le misure di prevenzione. Per lui la bonifica è una "facoltà" volontaria (art. 245, c. 2) [8].
  • Se il responsabile non provvede o non è individuabile, e non provvedono né il proprietario né altri interessati, interviene d'ufficio il comune e, in mancanza, la regione (art. 250) [9]. In questo caso il proprietario incolpevole:
    • si vede iscrivere sul sito un onere reale e un privilegio speciale per le spese sostenute dall'amministrazione;
    • può essere chiamato a rimborsarle "soltanto nei limiti del valore di mercato del sito" dopo gli interventi (art. 253) [10].

Casi particolari

  • Siti di interesse nazionale (SIN): la procedura dell'art. 242 è di competenza del Ministero dell'ambiente. Sono comunque SIN i siti con attività produttive o estrattive di amianto (art. 252) [11].
  • Procedura semplificata (art. 242-bis): l'operatore può scegliere di bonificare il suolo fino alle CSC, anziché alle CSR, a proprie spese. La bonifica va conclusa in 18 mesi, prorogabili al massimo di sei [12]. Resta fermo l'obbligo di bonificare la falda, se necessario [13].
  • Siti con attività in esercizio: la regione approva interventi compatibili con la prosecuzione dell'attività (art. 242, c. 10). La messa in sicurezza operativa deve indicare se alla cessazione dell'attività servirà una bonifica (c. 9) [14].
  • Esclusioni (art. 239, c. 2): il Titolo V non si applica all'abbandono di rifiuti. Se però, dopo la rimozione dei rifiuti, risultano superati i valori di attenzione, l'area va caratterizzata. Sono escluse anche le bonifiche disciplinate da leggi speciali. L'inquinamento diffuso è regolato da piani regionali (c. 3) [6].
  • Aree di ridotte dimensioni: si applicano le procedure semplificate dell'Allegato 4 (art. 249) [15].

Sanzioni (art. 257)

Chi causa un inquinamento con superamento delle CSR e non bonifica secondo il progetto approvato è punito con:

CasoArrestoAmmenda
Omessa bonificada 6 mesi a 1 annoin alternativa, da 2.600 a 26.000 euro
Omessa comunicazione prevista dall'art. 242da 3 mesi a 1 annoin alternativa, da 1.000 a 26.000 euro
Inquinamento da sostanze pericoloseda 1 a 2 anniin aggiunta, da 5.200 a 52.000 euro

Rispettare i progetti approvati rende non punibili le altre contravvenzioni ambientali per lo stesso evento [16].

I valori numerici delle CSC per suolo e acque sotterranee sono nell'Allegato 5 alla Parte IV, che non ho riportato qui.

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