Sostanze cancerogene nella normativa sul lavoro
Quali sono le sostanze cancerogene secondo la normativa sul lavoro?
In Italia la normativa sul lavoro, cioè il D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo II, non dà un elenco chiuso di sostanze cancerogene. All'art. 234, comma 1, lett. a) definisce «agente cancerogeno» in due modi: (1) ogni sostanza o miscela che rientra nei criteri di classificazione come cancerogeno di categoria 1A o 1B dell'allegato I del regolamento CLP (CE) n. 1272/2008; (2) le sostanze, miscele e procedimenti elencati nell'Allegato XLII, comprese le sostanze o miscele che si liberano durante quei processi [1]. Le categorie 2 del CLP sono quindi escluse. La direttiva UE 2004/37/CE usa la stessa definizione all'art. 2, lett. a) [2].
Approach: Ho consultato il testo consolidato del D.Lgs. 81/2008 (Normattiva e Gazzetta Ufficiale) e la direttiva 2004/37/CE consolidata all'8 aprile 2024. Per l'aggiornamento dell'Allegato XLII ho cercato anche sui siti ufficiali del Ministero del Lavoro e dell'INAIL.
1. Cancerogeni per classificazione CLP
Rientrano tutte le sostanze e miscele classificate, o classificabili, Carc. 1A o 1B secondo il CLP [1]. È il gruppo più ampio. Le sostanze con classificazione armonizzata sono nell'Allegato VI del CLP, che non ho interrogato in questa risposta.
2. Allegato XLII: sostanze, miscele e processi
Il testo consolidato italiano riporta 6 voci [3]:
- Produzione di auramina con il metodo Michler.
- Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
- Lavori che espongono a polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
- Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
- Lavori che espongono a polveri di legno duro.
- Lavori che espongono a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
Differenza rispetto alla direttiva UE. L'Allegato I della direttiva 2004/37/CE ha due voci in più [4]:
- (7) lavori con penetrazione cutanea di oli minerali già usati nei motori a combustione interna;
- (8) lavori con esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Il Ministero del Lavoro conferma che il decreto interministeriale dell'11 febbraio 2021 ha sostituito gli Allegati XLII e XLIII per recepire le direttive 2019/130 e 2019/983. Nelle pagine ufficiali che ho aperto non ho trovato il testo dell'Allegato XLII con le voci 7 e 8.
Entrambi questi agenti sono comunque nell'Allegato XLIII italiano pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2024 [5]:
- gas di scarico diesel, con limite di 0,05 mg/m³;
- oli minerali usati, con notazione «Cute».
Anche il testo di due voci è diverso nella direttiva:
- voce 1: «manufacture of auramine», senza riferimento al metodo Michler;
- voce 3: «roasting and electro-refining of cupro-nickel mattes».
3. Agenti con valore limite (Allegato XLIII)
L'Allegato XLIII fissa i limiti di esposizione per agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Nelle pagine lette della versione in Gazzetta Ufficiale del 26-9-2024 compaiono questi cancerogeni/mutageni [6][5]:
- Polveri e fibre: polveri di legno duro, fibre ceramiche refrattarie, polvere di silice cristallina respirabile.
- Metalli e loro composti: composti del cromo VI, cadmio e composti inorganici, berillio e composti inorganici, acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell'arsenico, composti del nichel.
- Composti organici: benzene, cloruro di vinile monomero, ossido di etilene, 1,2-epossipropano, tricloroetilene, acrilammide, 2-nitropropano, o-toluidina, 4,4'-metilendianilina, epicloridrina, etilene dibromuro, 1,3-butadiene, etilene dicloruro, idrazina, bromoetilene, formaldeide, 4,4'-metilene-bis(2-cloroanilina), acrilonitrile.
- Emissioni, miscele e oli: gas di scarico dei motori diesel, miscele di IPA (in particolare quelle con benzo(a)pirene), oli minerali usati nei motori.
Nello stesso allegato ci sono anche agenti inseriti come tossici per la riproduzione [5][7]:
- piombo inorganico, 2-etossietanolo e 2-metossietanolo con i relativi acetati, bisfenolo A;
- mercurio, monossido di carbonio, N,N-dimetilformammide, N,N-dimetilacetammide, nitrobenzene, N-metil-2-pirrolidone.
Le norme del Capo II si applicano a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a questi agenti [8].
Se le serve, posso cercare nell'Allegato VI del CLP le sostanze con classificazione armonizzata Carc. 1A/1B, oppure i limiti e le misure transitorie di uno specifico agente dell'Allegato XLIII.
Cosa significa cancerogeno di gruppo 1 per lo IARC?
Per lo IARC, "Gruppo 1" significa che l'agente è "cancerogeno per l'uomo" (carcinogenic to humans), cioè il livello più alto di certezza scientifica che possa causare il cancro. La classe misura quanto sono solide le prove, non quanto è alto il rischio. Il Preambolo IARC lo dice in modo esplicito: le categorie riguardano «the strength of the evidence that an exposure is carcinogenic and not to the risk of cancer from particular exposures» (Preambolo IARC 2019, p. 31).
Approach: Ho usato l'elenco delle classificazioni delle Monografie IARC presente nei dataset. La definizione dei gruppi non è in quell'elenco, quindi l'ho presa dal Preambolo ufficiale delle Monografie IARC (versione modificata a gennaio 2019) e dalla pagina IARC "Agents classified".
Quando un agente va nel Gruppo 1
Il Preambolo prevede due strade (p. 35):
- Via ordinaria: ci sono prove sufficienti di cancerogenicità nell'uomo. In questo caso i dati sugli animali e quelli sui meccanismi non servono (Tabella 4, p. 37).
- Via alternativa: le prove nell'uomo sono limitate o inadeguate, ma ci sono insieme:
- prove sufficienti negli animali da esperimento;
- prove forti che l'agente mostra le "caratteristiche chiave dei cancerogeni" in esseri umani esposti, per esempio è genotossico o immunosoppressivo (Tabella 3, p. 27).
Cosa vuol dire "prove sufficienti" nell'uomo: il nesso causale tra esposizione e cancro è dimostrato. Si è osservata un'associazione positiva in studi in cui caso, bias e confondimento sono stati esclusi con ragionevole certezza (p. 31).
Confronto con gli altri gruppi
| Gruppo | Dicitura IARC | Base tipica | Agenti classificati |
|---|---|---|---|
| 1 | Cancerogeno per l'uomo | Prove sufficienti nell'uomo | 135 |
| 2A | Probabilmente cancerogeno | Almeno due tra: prove limitate nell'uomo, prove sufficienti negli animali, prove meccanicistiche forti (almeno una da uomo o da cellule umane) | 98 |
| 2B | Possibilmente cancerogeno | Una sola delle tre valutazioni sopra | 329 |
| 3 | Non classificabile | Tutti gli altri casi | 498 |
Fonti della tabella: criteri dal Preambolo, pp. 35-36; conteggi dalla pagina IARC "Agents classified", aggiornata al 3 luglio 2026. Il conteggio del Gruppo 1 corrisponde ai 135 agenti presenti nell'elenco dei dataset.
Il Preambolo precisa due cose:
- "probabilmente" e "possibilmente" non hanno un significato quantitativo (p. 31);
- il Gruppo 3 non vuol dire che l'agente non sia cancerogeno o che sia sicuro (p. 36).
Esempi dall'elenco IARC (Gruppo 1)
Il Gruppo 1 comprende sostanze chimiche, agenti biologici, abitudini di vita ed esposizioni professionali:
- 1,3-butadiene [9]
- acrilonitrile [10]
- MOCA [11]
- aflatossine [12]
- bevande alcoliche [13]
- HPV tipo 16 [14]
- nebbie di acidi inorganici forti [15]
- radiazioni UV della saldatura, classificate nel Gruppo 1 perché ci sono «sufficient evidence in humans» [16]
Rapporto con la normativa sul lavoro
Come visto nella risposta precedente, l'art. 234 del D.Lgs. 81/2008 definisce "agente cancerogeno" in base a due riferimenti: la classificazione CLP Carc. 1A/1B e l'Allegato XLII [1]. La classificazione IARC non è il criterio previsto da quella definizione. Il fatto che un agente sia nel Gruppo 1 IARC, quindi, non lo rende da solo un "agente cancerogeno" ai fini del Titolo IX, Capo II.
Se le serve, posso confrontare per uno specifico agente la classificazione IARC con quella armonizzata nell'Allegato VI del CLP.
Chi deve tenere il registro degli esposti?
Il registro degli esposti lo istituisce e lo aggiorna il datore di lavoro, che lo tiene tramite il medico competente. Lo prevede l'art. 243, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 per gli esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e i rappresentanti per la sicurezza possono consultarlo [17]. Per gli agenti biologici le regole cambiano: il registro si tiene tramite l'RSPP, non tramite il medico competente (art. 280, vedi sotto).
Approach: Ho letto il testo consolidato del D.Lgs. 81/2008: art. 243 (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione), art. 260 (amianto), art. 280 (agenti biologici) e art. 25 (obblighi del medico competente).
Chi fa cosa: cancerogeni, mutageni, reprotossici (art. 243)
| Soggetto | Compito |
|---|---|
| Datore di lavoro | Istituisce e aggiorna il registro e lo tiene tramite il medico competente (c. 1). Ai lavoratori che lo chiedono comunica le loro annotazioni individuali (c. 3). |
| Medico competente | Tiene materialmente il registro per conto del datore di lavoro (c. 1). Istituisce e aggiorna per ogni lavoratore la cartella sanitaria e di rischio (c. 2). |
| RSPP e RLS | Possono consultare il registro (c. 1). |
| INAIL | Riceve e conserva registro e cartelle (cc. 4-6). Ogni anno manda i dati di sintesi al Ministero del lavoro e al Ministero della salute (c. 10). |
Chi va iscritto e cosa si annota: si iscrivono i lavoratori indicati all'art. 242. Per ognuno si annotano l'attività svolta, l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza reprotossica usata e, se è noto, il valore dell'esposizione [17].
Obblighi di trasmissione del datore di lavoro:
- Fine del rapporto di lavoro: manda all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio insieme alle annotazioni individuali. Ne consegna una copia al lavoratore (c. 4).
- Chiusura dell'azienda: manda all'INAIL il registro e le cartelle (c. 5).
- Solo per cancerogeni e reprotossici (c. 8):
- manda copia del registro all'INAIL e all'organo di vigilanza competente per territorio, e li informa delle variazioni ogni tre anni o quando lo chiedono;
- consegna una copia all'Istituto superiore di sanità, se la chiede;
- quando assume lavoratori già esposti, chiede all'INAIL le loro annotazioni e la loro cartella [18].
Per quanto tempo si conserva (c. 6):
- il datore di lavoro conserva i documenti almeno fino alla fine del rapporto di lavoro;
- l'INAIL li conserva per 40 anni dalla fine di ogni attività che espone a cancerogeni o mutageni, e per almeno 5 anni nel caso dei reprotossici [17].
Modelli da usare: sono quelli del D.M. 12 luglio 2007, n. 155 (c. 9) [18].
Amianto (art. 260)
- Il datore di lavoro iscrive i lavoratori indicati all'art. 259 nello stesso registro dell'art. 243 e ne manda copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.
- Quando il rapporto di lavoro finisce, trasmette all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella e le annotazioni individuali.
- L'INAIL le conserva per 40 anni dalla fine dell'esposizione [19].
Agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (art. 280)
- Anche qui è il datore di lavoro a istituire e aggiornare il registro, ma lo tiene tramite l'RSPP.
- Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza possono consultarlo.
- Per ogni lavoratore si annotano l'attività, l'agente usato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
- Il testo consolidato nomina ancora l'ISPESL come ente che riceve copia del registro e conserva i documenti: 10 anni dalla fine dell'attività che espone, che diventano 40 per gli agenti che causano infezioni persistenti o latenti, malattie che si ripresentano per lungo tempo o gravi conseguenze a lungo termine [20].
Il ruolo generale del medico competente
L'art. 25, comma 1, lett. c) gli assegna il compito di istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria [21]. Il registro degli esposti invece resta un obbligo del datore di lavoro, anche quando è il medico competente a tenerlo materialmente.
Se le serve, posso verificare nell'art. 242 quali lavoratori vanno iscritti, oppure controllare le sanzioni previste per chi non tiene il registro.
Qual è il pittogramma per le sostanze cancerogene?
Per le sostanze cancerogene il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 prevede il pittogramma GHS08, il cui simbolo è chiamato «health hazard» (pericolo per la salute). L'Allegato V, parte 2, punto 2.4, lo assegna alla cancerogenicità di categoria 1A, 1B e 2 [22]. Il pittogramma è quindi lo stesso per tutte le categorie. A distinguerle sono l'avvertenza e l'indicazione di pericolo.
Approach: Ho letto il testo consolidato del regolamento CLP in vigore dal 1° luglio 2026: Allegato I, sezione 3.6.4 (comunicazione del pericolo per la cancerogenicità) e Allegato V (pittogrammi di pericolo).
Elementi dell'etichetta per la cancerogenicità (Allegato I, Tabella 3.6.3)
| Categoria 1 (1A, 1B) | Categoria 2 | |
|---|---|---|
| Pittogramma | GHS08 | GHS08 |
| Avvertenza | Danger (Pericolo) | Warning (Attenzione) |
| Indicazione di pericolo | H350: può provocare il cancro | H351: sospettato di provocare il cancro |
| Prevenzione | P201, P202, P280 | P201, P202, P280 |
| Reazione | P308 + P313 | P308 + P313 |
| Conservazione | P405 | P405 |
| Smaltimento | P501 | P501 |
In H350 e H351 va indicata la via di esposizione solo se è dimostrato in modo conclusivo che nessun'altra via provoca il pericolo [24].
Il pittogramma da solo non basta a riconoscere un cancerogeno
Secondo l'Allegato V, lo stesso GHS08 si usa anche per [22]:
- sensibilizzazione delle vie respiratorie (categorie 1, 1A, 1B);
- mutagenicità sulle cellule germinali (1A, 1B, 2);
- tossicità per la riproduzione (1A, 1B, 2);
- STOT esposizione singola (categorie 1 e 2) e STOT esposizione ripetuta (categorie 1 e 2);
- pericolo in caso di aspirazione (categoria 1).
Per capire se una sostanza è cancerogena bisogna quindi guardare l'indicazione H350 o H351. Ai fini del D.Lgs. 81/2008, come visto prima, contano solo le categorie 1A e 1B, cioè quelle con H350 e avvertenza «Pericolo».
Miscele
Una miscela si classifica come cancerogena se contiene un componente cancerogeno in concentrazione pari o superiore al limite generico [23]:
- componente di categoria 1A o 1B: almeno 0,1 %;
- componente di categoria 2: almeno 1,0 %.
Se un componente di categoria 2 è presente ad almeno 0,1 %, la scheda di dati di sicurezza della miscela deve essere disponibile su richiesta [23].
Se le serve, posso verificare nell'Allegato VI del CLP il pittogramma e le indicazioni di pericolo armonizzate per una sostanza specifica.