Regolamento CLP spiegato
Che cosa prevede il regolamento CLP?
Il regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008) ha due scopi: garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e assicurare la libera circolazione di sostanze, miscele e determinati articoli. Per farlo armonizza i criteri di classificazione e le regole di etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose [1]. Quanto segue si basa sul testo consolidato in vigore (versione 02008R1272-20260701), che include le modifiche del Regolamento (UE) 2024/2865.
Approach: Ho letto gli articoli chiave del testo consolidato del CLP pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Non ho riassunto gli allegati tecnici (criteri dell'Allegato I, Allegato VI parte 3, Allegato VIII).
1. Oggetto e strumenti (art. 1)
Il regolamento prevede [1]:
- l'obbligo per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;
- l'obbligo per i fornitori di etichettarle e imballarle;
- l'obbligo di notificare all'ECHA classificazioni ed elementi dell'etichetta, se non già presentati con la registrazione REACH;
- un elenco di classificazioni armonizzate a livello UE (Allegato VI, parte 3);
- l'inventario delle classificazioni e delle etichettature.
Esclusioni:
- sono esclusi, tra l'altro, le sostanze radioattive, le merci sotto vigilanza doganale in transito, gli intermedi non isolati e la R&S non immessa sul mercato;
- sono esclusi anche, allo stato finito e destinati all'utilizzatore finale, i medicinali (anche veterinari), i cosmetici, alcuni dispositivi medici, gli alimenti e i mangimi;
- i rifiuti non sono sostanze, miscele o articoli ai fini del regolamento;
- il CLP non si applica al trasporto di merci pericolose, salvo l'art. 33 [1].
2. Obblighi generali (art. 4)
- Fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle "shall classify" (devono classificare) prima dell'immissione sul mercato.
- Se esiste una voce armonizzata nell'Allegato VI, si applica quella per le classi di pericolo che copre. Per le altre classi resta l'autoclassificazione.
- I fornitori devono etichettare e imballare secondo i Titoli III e IV le sostanze e miscele classificate come pericolose.
- Nessuna sostanza o miscela può essere immessa sul mercato se non è conforme al regolamento.
- Serve un fornitore stabilito nell'UE, identificato in etichetta [2].
3. Classificazione (Titolo II)
- Si raccolgono le informazioni disponibili: dati di prova, dati sull'uomo, nuove metodologie di approccio (NAM) e nuove informazioni scientifiche [3].
- Per le sostanze multicostituente valgono regole specifiche, cioè la valutazione per costituente per CMR, interferenti endocrini, PBT/vPvB e PMT/vPvM. Fanno eccezione le sostanze estratte da piante non modificate chimicamente [4].
- Le informazioni si valutano secondo i criteri dell'Allegato I, con il peso dell'evidenza e, per le miscele, i principi di estrapolazione (bridging) [5].
4. Etichettatura (Titolo III)
Contenuto dell'etichetta (art. 17):
- dati del fornitore;
- quantità nominale (per il pubblico);
- identificatori del prodotto;
- pittogrammi, avvertenza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza;
- informazioni supplementari.
L'etichetta va redatta nelle lingue ufficiali dello Stato membro di immissione [6].
Informazioni supplementari (art. 25):
- vietate diciture come "non tossico" o "ecologico";
- obbligo di indicare l'UFI (Allegato VIII);
- regole specifiche per le pitture su misura [7].
Aggiornamento (art. 30):
- entro 6 mesi se la classificazione diventa più severa o si aggiunge una classe di pericolo;
- entro 18 mesi negli altri casi;
- per le classificazioni armonizzate, entro la data fissata dall'atto delegato [8].
Applicazione (art. 31): l'etichetta può essere pieghevole (fold-out). È ammessa l'etichetta digitale (art. 34a), con un supporto dati sull'etichetta fisica [9].
5. Imballaggio (art. 35)
- L'imballaggio deve impedire fuoriuscite e resistere alle sollecitazioni normali.
- Per il pubblico non deve attrarre i bambini né imitare alimenti, cosmetici o medicinali.
- Dove l'Allegato II lo richiede, sono obbligatori chiusure di sicurezza per bambini e avvertenze tattili.
- Le vendite tramite stazioni di ricarica (refill) sono ammesse solo alle condizioni dell'Allegato II, sezione 3.4.
- L'imballaggio conforme alle norme sul trasporto di merci pericolose si considera conforme ai requisiti di base [10].
6. Classificazione armonizzata (Titolo V, artt. 36-37)
- Sono "normalmente" armonizzati:
- i sensibilizzanti respiratori;
- i CMR (mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione);
- gli interferenti endocrini (salute umana e ambiente);
- i PBT/vPvB e i PMT/vPvM.
- Le sostanze attive di prodotti fitosanitari e biocidi sono sempre armonizzate [11].
- Proposte: possono presentarle le autorità competenti, l'ECHA o l'EFSA su richiesta della Commissione, oppure l'industria. Va privilegiato l'approccio per gruppi di sostanze [12].
- Procedura: il RAC adotta il parere entro 18 mesi. La Commissione poi modifica l'Allegato VI con atto delegato [13].
7. Notifica all'inventario C&L (art. 40)
- Fabbricanti e importatori notificano all'ECHA classificazione ed elementi dell'etichetta entro un mese dall'immissione sul mercato.
- Non serve notificare se le informazioni sono già state presentate nella registrazione REACH [14].
8. Centri antiveleni (art. 45)
- Gli Stati membri designano organismi che ricevono le informazioni armonizzate per la risposta alle emergenze sanitarie (Allegato VIII).
- Queste informazioni sono riservate e possono essere usate solo per misure mediche o analisi statistiche [15].
9. Pubblicità e vendite a distanza (artt. 48-48a)
- La pubblicità di prodotti pericolosi deve riportare pittogrammi, avvertenza e indicazioni di pericolo.
- Se rivolta al pubblico, deve includere la frase "Always follow the information on the product label." [16].
- Le offerte di vendita a distanza devono indicare in modo chiaro e visibile gli elementi dell'etichetta dell'art. 17 [17].
10. Transizione per le modifiche del Regolamento (UE) 2024/2865 (art. 61)
- I prodotti conformi alle regole in vigore al 9 dicembre 2024 e immessi sul mercato prima del 1° luglio 2026 possono non adeguarsi fino al 1° luglio 2028.
- Per le regole su formato e leggibilità dell'etichetta (art. 18(3), art. 31(3), Allegato I sezione 1.2.1), le date sono il 1° gennaio 2027 per l'immissione e il 1° gennaio 2029 per l'adeguamento [18].
Se le serve, posso approfondire un tema specifico, ad esempio i criteri di una classe di pericolo, la voce dell'Allegato VI di una sostanza o la versione GB del CLP.
Quali informazioni devono comparire sull’etichetta?
Secondo l'art. 17(1) del CLP, una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio "shall bear" (deve recare) un'etichetta con questi elementi [6]:
- nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
- quantità nominale, per gli imballaggi destinati al pubblico, salvo che sia già indicata altrove sull'imballaggio;
- identificatori del prodotto;
- dove applicabili: pittogrammi di pericolo, avvertenza, indicazioni di pericolo (H), consigli di prudenza (P) e una sezione per le informazioni supplementari.
Approach: Ho letto gli artt. 17-29 e 32 del testo consolidato del CLP in vigore (02008R1272-20260701). I dettagli tecnici degli Allegati I-V non sono riportati qui.
Lingua (art. 17(2))
L'etichetta va redatta nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, salvo diversa disposizione di quello Stato. Si possono aggiungere altre lingue, purché i dettagli siano gli stessi in tutte [6].
Identificatori del prodotto (art. 18)
Il nome deve essere lo stesso usato nella scheda di dati di sicurezza (SDS) REACH [19].
Per una sostanza, in quest'ordine di priorità:
- nome e numero di identificazione dell'Allegato VI, parte 3;
- se non c'è, quelli dell'inventario C&L;
- se manca anche quello, il numero CAS con il nome IUPAC (o con un altro nome chimico internazionale);
- senza CAS, il nome IUPAC o un altro nome internazionale.
Se il nome IUPAC supera i 100 caratteri, si può usare un nome alternativo, a condizione che la notifica ex art. 40 riporti entrambi i nomi.
Per una miscela:
- il nome commerciale o la designazione;
- l'identità di tutte le sostanze che contribuiscono alla classificazione per tossicità acuta, corrosione cutanea o gravi lesioni oculari, CMR, sensibilizzazione respiratoria o cutanea, STOT o pericolo in caso di aspirazione.
Bastano al massimo quattro nomi chimici, salvo che ne servano di più per riflettere la natura e la gravità dei pericoli [19]. A certe condizioni si può chiedere all'ECHA di usare una denominazione chimica alternativa per tutelare la riservatezza commerciale (art. 24) [20].
Elementi di pericolo (artt. 19-22) e regole di precedenza (artt. 26-28)
- Pittogrammi: seguono le tabelle dell'Allegato I e i requisiti dell'Allegato V e della sezione 1.2.1 dell'Allegato I [21]. Alcune combinazioni sono regolate:
- con GHS06 il GHS07 "shall not appear";
- con GHS05 il GHS07 non compare per l'irritazione cutanea od oculare;
- con GHS01, i GHS02 e GHS03 diventano facoltativi;
- con GHS02 o GHS06, il GHS04 diventa facoltativo;
- per ogni classe di pericolo si usa il pittogramma della categoria più grave [22].
- Avvertenza: se compare "Pericolo", non deve comparire "Attenzione" [23].
- Indicazioni di pericolo (H):
- Consigli di prudenza (P): si scelgono secondo l'Allegato IV, tenendo conto delle H e degli usi [26]. Inoltre:
- non più di sei, salvo che ne servano di più per la natura e la gravità dei pericoli;
- quelli chiaramente ridondanti vanno omessi;
- per i prodotti destinati al pubblico serve un consiglio sullo smaltimento del prodotto e dell'imballaggio, salvo che non sia richiesto ai sensi dell'art. 22 [27].
Informazioni supplementari (art. 25)
Sono obbligatorie:
- le indicazioni previste dalle sezioni 1.1 e 1.2 dell'Allegato II (proprietà fisiche o per la salute) e le H supplementari della voce dell'Allegato VI;
- l'indicazione per i prodotti che rientrano nella direttiva 91/414/CEE;
- le regole speciali dell'Allegato II, parte 2, per alcune miscele;
- l'UFI (identificatore unico di formula), se creato ai sensi dell'Allegato VIII. In alternativa, l'art. 29(4a) consente di mostrarlo in un altro modo ammesso dalla sezione 5 della parte A dell'Allegato VIII [28];
- per le pitture su misura senza un proprio UFI: gli UFI delle miscele componenti oltre lo 0,1 %, con la concentrazione indicata se supera il 5 %;
- gli elementi d'etichetta richiesti da altri atti dell'Unione.
Informazioni facoltative sono ammesse se non ostacolano la lettura degli elementi obbligatori e non li contraddicono. Diciture come "non tossico", "non nocivo", "non inquinante", "ecologico" "shall not appear" (non devono comparire) né sull'etichetta né sull'imballaggio [7].
Disposizione sull'etichetta (art. 32)
- Pittogrammi, avvertenza, H e P devono stare insieme.
- H e P vanno raggruppate per lingua; il fornitore ne decide l'ordine.
- Le informazioni supplementari stanno nella loro sezione, vicino agli altri elementi [29].
Casi speciali ed esenzioni (artt. 23 e 29)
- Regole specifiche (sezione 1.3 dell'Allegato I) per [30]:
- bombole di gas trasportabili e contenitori per propano, butano o GPL;
- aerosol con pericolo in caso di aspirazione;
- metalli in forma massiva, leghe, miscele con polimeri o elastomeri;
- esplosivi destinati a produrre un effetto esplosivo o pirotecnico;
- prodotti corrosivi per i metalli ma non per pelle e occhi;
- munizioni.
- Imballaggi molto piccoli o di forma particolare: gli elementi si forniscono secondo la sezione 1.5.1 dell'Allegato I e, se non basta, possono essere ridotti secondo la sezione 1.5.2.
- Munizioni per le forze di difesa: esenzione dall'art. 17(1) se l'etichetta creerebbe un rischio di sicurezza inaccettabile; in quel caso va fornita la SDS o una copia degli elementi d'etichetta [28].
Se le serve, posso approfondire i requisiti di formato e leggibilità (dimensione minima dei caratteri, art. 31 e Allegato I sezione 1.2.1) oppure l'etichettatura digitale (art. 34a).
Quali aggiornamenti recenti deve controllare un’impresa italiana?
Per un'impresa italiana che immette sul mercato sostanze o miscele, le scadenze più vicine sono tre: il 1° novembre 2026 finisce la tolleranza per le sostanze già sul mercato e non ancora classificate per le nuove classi (interferenti endocrini, PBT/vPvB, PMT/vPvM). Il 1° gennaio 2027 scattano le nuove regole su formato e leggibilità dell'etichetta introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2865. Il 1° febbraio 2027 si applica la nuova modifica dell'Allegato VI, il Regolamento (UE) 2025/1222. Vanno poi seguite le nuove SVHC, le proposte CLH in corso, la restrizione PFAS (voce 82) e il quadro sanzionatorio italiano.
Approach: Ho consultato il testo consolidato del CLP (versione 02008R1272-20260701) e gli atti modificativi 2023-2025, l'Allegato VI, il registro delle intenzioni CLH, la Candidate List, l'Allegato XVII REACH, la banca dati MASE e il D.Lgs. 81/2008. Per le sanzioni ho usato Normattiva e la Gazzetta Ufficiale.
1. Calendario CLP da tenere sotto controllo
| Data | Cosa cambia | Fonte |
|---|---|---|
| 1° maggio 2026 (già applicabile) | Si applica il Regolamento delegato (UE) 2024/2564 (modifica dell'Allegato VI) | [31] |
| 1° maggio 2026 (già applicabile) | Le miscele devono essere classificate ed etichettate per interferenti endocrini (salute e ambiente) e PMT/vPvM | [32][33] |
| 1° novembre 2026 | Fine della tolleranza per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 e non ancora classificate o etichettate per ED, PMT/vPvM (EUH380/381, EUH430/431, EUH450/451) | [34][35][33] |
| 1° gennaio 2027 | Nuove regole su formato e leggibilità dell'etichetta (art. 18(3), art. 31(3), Allegato I sezione 1.2.1). I prodotti immessi prima di questa data hanno tempo fino al 1° gennaio 2029 | [18] |
| 1° febbraio 2027 | Si applica il Regolamento delegato (UE) 2025/1222; l'applicazione volontaria è già consentita | [36] |
| 1° maggio 2028 | Fine della tolleranza per le miscele immesse prima del 1° maggio 2026 e non ancora classificate o etichettate per le nuove classi | [34] |
| 1° luglio 2028 | Fine della transizione per le altre modifiche del 2024/2865 (tra cui artt. 5, 6, 9, 10, 25(3), 29). Vale per i prodotti conformi alle regole in vigore al 9 dicembre 2024 e immessi prima del 1° luglio 2026 | [18] |
Altre novità del 2024/2865 già in vigore:
- è ammessa l'etichetta digitale accanto a quella fisica;
- alcuni elementi (quelli della sezione 1.6 dell'Allegato I) possono stare solo in forma digitale. In quel caso il fornitore "shall" (deve) fornirli con mezzi alternativi su richiesta, gratuitamente [37].
2. Classificazioni armonizzate (Allegato VI)
- Regolamento 2025/1222: si basa sui pareri RAC per 34 sostanze, tra cui ozono, protossido di azoto, cromato di bario, folpet, captan e propil 4-idrossibenzoato [38]. L'elenco ECHA dell'Allegato VI segna 32 voci "future" (ATP23, efficaci nel 2027) [39].
- Regolamento 2024/2564 (già applicabile): riguarda tra l'altro formaldeide, acido formico, acido peracetico, glifosato, argento (massivo, polvere e nano), n-esano, rame e zolfo [40][41].
- Proposte in corso: il registro delle intenzioni CLH conta 236 casi aperti. I più recenti sono le intenzioni della Svezia del 6 ottobre 2026 su argento e suoi sali (nitrato, cloruro, acetato) [42][43]. Le consultazioni avviate a ottobre 2026 riguardano dimetilsilandiolo e dicloro(dimetil)silano (Norvegia) e p-(1-feniletil)fenolo (Germania) [44][45][46].
Se cambia una classificazione armonizzata, l'etichetta va aggiornata entro la data fissata dall'atto delegato (art. 30, citato nella risposta precedente).
3. REACH: nuove SVHC e restrizioni
La Candidate List riporta 20 voci aggiunte dal 2025:
- 21 gennaio 2025: perfluamina, octametiltrisilossano, O,O,O-trifenil fosforotioato e altre due voci [47][48][49];
- 25 giugno 2025: decametiltetrasilossano, Reactive Brown 51 e un trisilossano [50][51][52];
- 5 novembre 2025: 1,1'-(etano-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (vPvB) [53];
- 4 febbraio 2026: il bisfenolo AF e i suoi sali (gruppo con 10 voci, tossici per la riproduzione) e il n-esano (STOT RE, art. 57(f)) [54][55].
Restrizioni:
- la voce 82 dell'Allegato XVII (PFAS) è stata introdotta dal Regolamento (UE) 2025/1988 [56], ed è già inserita nella banca dati nazionale MASE [57];
- per gli IPA, la scheda MASE del benzo[a]pirene riporta anche i Regolamenti (UE) 2025/660 e 2025/1731 tra le norme specifiche [58].
4. Centri antiveleni (Allegato VIII)
Il 1° gennaio 2025 è scaduta la transizione per le miscele notificate in passato con i vecchi sistemi nazionali. Da quella data tutte le miscele pericolose devono essere conformi all'Allegato VIII [59]. Se una classificazione cambia, conviene controllare anche gli aggiornamenti della notifica e l'UFI. Il portale ECHA in italiano spiega come preparare la notifica [60].
5. Profili italiani
- Sanzioni: il D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 186 disciplina le sanzioni per le violazioni del CLP. Su Normattiva risulta in vigore dal 30 novembre 2011 con ultimo aggiornamento al 27 novembre 2017 (Normattiva; Gazzetta Ufficiale). Nella parte del testo che sono riuscito ad aprire non ci sono riferimenti al 2024/2865, all'etichetta digitale né alle vendite a distanza. Non sono riuscito a leggere gli articoli con gli importi.
- Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008): varie definizioni dipendono dai criteri del CLP, quindi una nuova classificazione può cambiare quali agenti rientrano nel decreto:
- gli "agenti chimici pericolosi" sono definiti in base ai criteri CLP [61];
- lo stesso vale per cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione di categoria 1A/1B [62];
- il fornitore "è tenuto a fornire" al datore di lavoro tutte le ulteriori informazioni necessarie per la valutazione del rischio [63].
Posso incrociare queste novità con il portafoglio della sua impresa, cioè verificare quali delle sue sostanze o dei componenti delle sue miscele rientrano nelle nuove voci dell'Allegato VI, nelle SVHC o nella restrizione PFAS, se mi condivide l'elenco con i numeri CAS.