Cos’è il regolamento REACH
Che cos’è il regolamento REACH?
Il REACH è il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, la legge quadro dell'UE sulle sostanze chimiche. Il nome è l'acronimo inglese di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche). Lo stesso regolamento ha istituito l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) [1].
Approach: Ho letto il testo consolidato in vigore del Regolamento REACH (versione consolidata 02006R1907-20260622) pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE.
Finalità e ambito (art. 1)
- Obiettivo: il regolamento persegue tre fini [2]:
- assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- promuovere metodi alternativi per valutare i pericoli delle sostanze;
- garantire la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno, rafforzando competitività e innovazione.
- Ambito: si applica alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso delle sostanze, sia in quanto tali sia contenute in miscele o articoli, e all'immissione sul mercato delle miscele [2].
- Principio di fondo: spetta a fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle garantire che le sostanze che fabbricano, immettono sul mercato o usano non abbiano effetti nocivi sulla salute o sull'ambiente. Le disposizioni si basano sul principio di precauzione [2].
I quattro pilastri
- Registrazione. Vale il principio "no data, no market" (art. 5): le sostanze, in quanto tali o in miscele o articoli, non possono essere fabbricate nella Comunità né immesse sul mercato se non sono state registrate, quando la registrazione è richiesta [3]. Fabbricanti e importatori di una sostanza in quantità pari o superiori a 1 tonnellata/anno devono presentare una registrazione all'ECHA (art. 6) [4]. I dati richiesti crescono con il tonnellaggio, a partire da ≥1, ≥10, ≥100 e ≥1 000 t/anno (Allegati VII-X) [1].
- Valutazione. Comprende la valutazione dei fascicoli, quella delle sostanze e quella degli intermedi (Titolo VI) [1].
- Autorizzazione. Riguarda le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). L'obiettivo è che i loro rischi siano adeguatamente controllati e che vengano progressivamente sostituite da alternative idonee, dove queste sono economicamente e tecnicamente praticabili (art. 55) [5]. Possono essere inserite nell'Allegato XIV (art. 57) [6]:
- le sostanze CMR di categoria 1A/1B secondo il CLP;
- le sostanze PBT e vPvB;
- le sostanze di livello di preoccupazione equivalente, ad esempio gli interferenti endocrini.
- Restrizione. Una sostanza, in quanto tale o in una miscela o in un articolo, per cui l'Allegato XVII prevede una restrizione "shall not be manufactured, placed on the market or used" (non può essere fabbricata, immessa sul mercato o usata) se non ne rispetta le condizioni. È esclusa la ricerca e sviluppo scientifica (art. 67) [7].
Altri contenuti principali
Il regolamento disciplina anche [1]:
- la condivisione dei dati e il divieto di sperimentazioni inutili;
- le informazioni lungo la catena di approvvigionamento, incluse le schede di dati di sicurezza (Allegato II);
- gli obblighi degli utilizzatori a valle;
- le tariffe, l'ECHA, le autorità competenti e l'enforcement.
Il testo è stato modificato molte volte. Gli atti modificativi più recenti elencati nella versione consolidata sono i Regolamenti (UE) 2026/859 e 2026/1168 [8].
Se le serve, posso approfondire un pilastro specifico, ad esempio gli obblighi di registrazione per tonnellaggio, l'elenco di sostanze candidate SVHC o una voce dell'Allegato XVII.
Quali obblighi hanno le imprese italiane?
Le imprese italiane hanno gli stessi obblighi REACH di qualsiasi impresa dell'UE, perché il regolamento si applica direttamente. Gli obblighi dipendono dal ruolo nella catena di approvvigionamento: fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle, distributore o produttore di articoli. A livello nazionale l'Italia aggiunge soprattutto il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133, che prevede sanzioni penali per le violazioni su autorizzazione e restrizioni, e l'organizzazione dei controlli.
Approach: Ho letto gli articoli del testo consolidato del REACH in vigore e le norme del D.Lgs. 81/2008 che lo richiamano. Il D.Lgs. 133/2009 e le pagine sulle autorità italiane non sono nei dataset: li ho letti sui siti ufficiali di MASE e Ministero della Salute.
1. Obblighi REACH per ruolo
Fabbricanti e importatori di sostanze
- Registrazione: è obbligatoria per una sostanza, in quanto tale o in miscela, in quantità pari o superiori a 1 t/anno (art. 6(1)). Per i polimeri vanno registrati i monomeri non ancora registrati a monte, se sono presenti in misura ≥2% p/p e in totale ≥1 t/anno (art. 6(3)) [4]. Vale il principio "no data, no market" (art. 5) [3].
- Valutazione e relazione sulla sicurezza chimica (CSA/CSR): sono obbligatorie da 10 t/anno per dichiarante. Il dichiarante deve inoltre applicare e raccomandare le misure di gestione del rischio e tenere la relazione aggiornata (art. 14(1), (6), (7)) [9].
Imprese extra-UE: il rappresentante esclusivo
- Un fabbricante extra-UE può nominare un rappresentante esclusivo stabilito nell'UE, che adempie gli obblighi degli importatori. In tal caso gli importatori della stessa catena sono considerati utilizzatori a valle (art. 8) [10].
Produttori e importatori di articoli
- Registrazione: è richiesta se la sostanza è presente negli articoli in quantità superiore a 1 t/anno ed è destinata a essere rilasciata (art. 7(1)).
- Notifica all'ECHA: è richiesta per le sostanze dell'elenco di sostanze candidate presenti oltre lo 0,1% p/p e oltre 1 t/anno, salvo che si possa escludere l'esposizione (art. 7(2)-(3)) [11].
- Comunicazione SVHC: chi fornisce un articolo con una SVHC oltre lo 0,1% p/p deve dare al destinatario almeno il nome della sostanza. Al consumatore che lo chiede deve rispondere gratuitamente entro 45 giorni (art. 33) [12].
Fornitori di sostanze e miscele (anche distributori)
- Scheda di dati di sicurezza (SDS) conforme all'Allegato II: va fornita per le sostanze e miscele pericolose, per le PBT/vPvB e per le sostanze dell'elenco delle candidate (art. 31(1)) [13].
- Lingua: la SDS va fornita nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato (art. 31(5)) [13]. Per l'Italia il D.Lgs. 133/2009 punisce espressamente la SDS non fornita in lingua italiana.
- Consegna e aggiornamento: la SDS è gratuita e va consegnata entro la prima fornitura. Va aggiornata senza ritardo in presenza di nuove informazioni o di una nuova autorizzazione o restrizione, e trasmessa a chi ha ricevuto il prodotto nei 12 mesi precedenti (art. 31(8)-(9)) [14].
- Prodotti senza obbligo di SDS: vanno comunque trasmesse le informazioni previste dall'art. 32 (numero di registrazione, autorizzazione, restrizioni, misure di gestione del rischio) [15].
Utilizzatori a valle
- Devono individuare e applicare le misure di gestione del rischio indicate nella SDS (art. 37(5)) [16].
- Devono preparare una propria CSR se usano la sostanza fuori dagli scenari di esposizione ricevuti. Le esenzioni sono elencate all'art. 37(4), ad esempio un uso inferiore a 1 t/anno [17].
Autorizzazione e restrizioni (tutti gli attori)
- Allegato XIV: una sostanza qui elencata non può essere immessa sul mercato né usata se non per usi autorizzati o esentati (art. 56) [18]. L'utilizzatore a valle che si avvale dell'autorizzazione di un attore a monte deve notificarlo all'ECHA entro tre mesi dalla prima fornitura (art. 66) [19].
- Allegato XVII: le condizioni di restrizione vanno rispettate (art. 67) [7]. Il MASE pubblica una banca dati nazionale delle sostanze in restrizione o autorizzate, con voce e regolamenti di modifica per ciascuna sostanza (ad es. ossido di berillio, Restrizione 28) [20].
2. Raccordo con la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Nella valutazione del rischio chimico il datore di lavoro tiene conto delle informazioni della SDS "predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006". Il fornitore "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie" (art. 223(1)(b) e (4)) [21].
- I lavoratori devono avere accesso a ogni SDS. Il fornitore "deve trasmettere" ai datori di lavoro le informazioni secondo il REACH (art. 227(1)(d) e (4)) [22].
3. Sanzioni italiane (D.Lgs. 133/2009)
Il REACH impone agli Stati membri sanzioni "effective, proportionate and dissuasive" (art. 126) [23]. Il testo del D.Lgs. 133/2009 che ho letto è quello pubblicato nella GU n. 222 del 24-9-2009, come riprodotto dal MASE. Non ho verificato eventuali modifiche successive. Le sanzioni principali sono:
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Mancata registrazione (art. 6, art. 7(1)) o mancata notifica di SVHC negli articoli (art. 7(2)) | 15.000-90.000 € (art. 3) |
| CSA/CSR assente o inesatta per sostanze da 10 t/anno | 15.000-90.000 € (art. 6) |
| Obblighi sulla SDS (art. 31(1), (3), (8), (9)) | 10.000-60.000 € (art. 10(2)) |
| SDS non in italiano, non datata, incompleta o inesatta | 3.000-18.000 € (art. 10(3)) |
| Mancata comunicazione SVHC negli articoli (art. 33) | 5.000-30.000 € (art. 10(6)) |
| Obblighi degli utilizzatori a valle (art. 37) | 5.000-60.000 € a seconda del comma (art. 11) |
| Uso o immissione sul mercato di una sostanza dell'Allegato XIV fuori dai casi dell'art. 56 | arresto fino a 3 mesi o ammenda 40.000-150.000 € (art. 14) |
| Violazione di una restrizione dell'Allegato XVII | arresto fino a 3 mesi o ammenda 40.000-150.000 € (art. 16) |
Altri punti del decreto:
- Il rappresentante esclusivo è equiparato all'importatore ai fini delle sanzioni (art. 2(2)).
- Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 19).
4. Autorità italiane e controlli
- Autorità competente: è il Ministero della Salute (art. 5-bis della Legge 46/2007). Opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le Politiche europee, coordinandosi con le Regioni. Il supporto tecnico-scientifico viene da ISS-CNSC e ISPRA (Ministero della Salute). Il D.Lgs. 133/2009 originario indicava come autorità il "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" (art. 2(3)).
- Controlli: il Ministero della Salute coordina, con le Regioni, i controlli sul rispetto del REACH (MASE).
- Helpdesk: l'Helpdesk nazionale REACH, gestito dal Ministero dello sviluppo economico, offre assistenza tecnica alle imprese (MASE).
Se mi dice il ruolo della sua impresa e le sostanze o gli articoli che tratta, posso verificare lo stato delle singole sostanze: registrazione, presenza nell'elenco delle candidate, Allegato XIV o voci dell'Allegato XVII.
Che differenza c’è tra autorizzazione e restrizione?
La differenza sta nella logica. L'autorizzazione (Titolo VII, Allegato XIV) vieta in partenza l'immissione sul mercato e l'uso di una sostanza estremamente preoccupante (SVHC): restano consentiti solo gli usi che un'impresa ha chiesto e ottenuto di autorizzare, o quelli esentati. La restrizione (Titolo VIII, Allegato XVII) lascia libera la sostanza, salvo le condizioni o i divieti fissati per fabbricazione, immissione sul mercato o uso. In breve, con l'autorizzazione è l'impresa a dover dimostrare che un uso può continuare. Con la restrizione sono la Commissione, l'ECHA o uno Stato membro a dover dimostrare che serve un limite.
Approach: Ho letto gli articoli 55-62 e 67-69 del testo consolidato del Regolamento REACH in vigore (versione 02006R1907-20260622).
Confronto
| Autorizzazione (artt. 55-66, Allegato XIV) | Restrizione (artt. 67-73, Allegato XVII) | |
|---|---|---|
| Scopo | Controllare adeguatamente i rischi delle SVHC e sostituirle progressivamente con alternative idonee, dove queste sono economicamente e tecnicamente praticabili [5] | Affrontare a livello comunitario un "unacceptable risk to human health or the environment" (rischio inaccettabile) legato a fabbricazione, uso o immissione sul mercato [24] |
| Sostanze interessate | Solo sostanze con le proprietà dell'art. 57: CMR cat. 1A/1B, PBT, vPvB e sostanze di livello di preoccupazione equivalente, come gli interferenti endocrini [6]. Passano prima per l'elenco di sostanze candidate (art. 59) [25] | Qualsiasi sostanza, in quanto tale, in miscela o in articolo, che presenti un rischio non adeguatamente controllato [26] |
| Regola di base | Chi fabbrica, importa o è utilizzatore a valle "shall not place a substance on the market for a use or use it himself" se la sostanza è nell'Allegato XIV. Fanno eccezione gli usi autorizzati, quelli esentati e i casi transitori (art. 56(1)) [18] | La sostanza "shall not be manufactured, placed on the market or used unless it complies with the conditions of that restriction" (art. 67(1)) [7] |
| Chi agisce | Fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle presentano domanda all'ECHA. Il dossier comprende la CSR, l'analisi delle alternative e, se esistono alternative idonee, un piano di sostituzione (art. 62) [27] | La Commissione (tramite l'ECHA) o uno Stato membro preparano un fascicolo Allegato XV. Seguono una consultazione pubblica di 6 mesi e i pareri dei comitati RAC e SEAC (art. 69) [26][28] |
| Esito | Una decisione della Commissione per un'impresa specifica. Indica titolare, usi, condizioni, periodo di revisione e monitoraggio (art. 60(9)) [29] | Una voce dell'Allegato XVII che vale per tutti gli operatori. La decisione tiene conto dell'impatto socio-economico e della disponibilità di alternative (art. 68(1)) [24] |
| Durata | È temporanea: soggetta a revisione a tempo determinato. Il titolare deve presentare la relazione di revisione almeno 18 mesi prima della scadenza (artt. 60(8), 61(1)) [29][30] | Resta in vigore finché la voce non viene modificata. Il riesame è possibile su proposta di uno Stato membro o dell'ECHA (art. 69(5)) [26] |
| Ricerca e sviluppo scientifica | Esclusa (art. 56(3)) [18] | Esclusa (art. 67(1)) [7] |
Come si ottiene un'autorizzazione (art. 60)
Le strade sono due [31]:
- Controllo adeguato: il rischio è adeguatamente controllato, come documentato nella CSR.
- Via socio-economica: è obbligata per le sostanze senza soglia e per le PBT/vPvB. L'autorizzazione è concessa solo se i benefici socio-economici superano i rischi e non esistono alternative idonee.
In ogni caso il titolare deve ridurre l'esposizione al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile (art. 60(10)) [29].
Tempi dell'Allegato XIV
Ogni voce fissa due date [32]:
- la sunset date, da cui scatta il divieto;
- un termine almeno 18 mesi prima, entro cui presentare la domanda.
Chi presenta la domanda entro quel termine può continuare a usare la sostanza fino alla decisione.
Come i due strumenti si collegano
- Una sostanza già nell'Allegato XIV non può ricevere nuove restrizioni per i rischi del suo uso legati alle proprietà intrinseche per cui è stata inserita (art. 58(5)). Può invece essere ristretta per i rischi legati alla sua presenza negli articoli (art. 58(6)) [32].
- Dopo la sunset date, l'ECHA valuta se l'uso della sostanza negli articoli comporta rischi non adeguatamente controllati. In caso positivo prepara un fascicolo di restrizione (art. 69(2)) [26]. Questo copre gli articoli importati, che l'autorizzazione non raggiunge.
- Un uso non può essere autorizzato se ciò allentasse una restrizione dell'Allegato XVII (art. 60(6)) [31].
- Una sostanza con tutti gli usi vietati da restrizioni non viene inserita nell'Allegato XIV, o ne viene rimossa (art. 58(7)) [32].
In pratica, per un'impresa italiana
- Autorizzazione: se usa una sostanza dell'Allegato XIV, deve avere un'autorizzazione propria o di un fornitore a monte. Nel secondo caso deve rispettarne le condizioni (art. 56(2)) [18].
- Restrizione: deve verificare che i propri prodotti rispettino le condizioni delle voci dell'Allegato XVII applicabili.
Come visto nella risposta precedente, in Italia entrambe le violazioni sono punite con l'arresto fino a 3 mesi o un'ammenda da 40.000 a 150.000 € (D.Lgs. 133/2009, artt. 14 e 16).
Se mi indica una sostanza, posso verificare se è nell'elenco delle candidate, nell'Allegato XIV (con sunset date) o in una voce dell'Allegato XVII.