Q.01

Quando serve la valutazione di impatto ambientale?

In Italia la VIA serve per i progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi (art. 6, comma 5, D.Lgs. 152/2006) [1]. In pratica è obbligatoria per i progetti elencati negli Allegati II e III alla Parte seconda. Per quelli degli Allegati II-bis e IV si fa prima una verifica di assoggettabilità (screening), e la VIA diventa obbligatoria solo se l'autorità competente ritiene probabili impatti significativi, oppure direttamente se il progetto è nuovo e ricade in un'area protetta o in un sito Natura 2000.

Approach: Ho letto il testo consolidato del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), Parte seconda: articoli 5, 6, 7-bis e 19 e gli allegati II, II-bis, III e IV. Non sono riuscito ad aprire su EUR-Lex il testo della direttiva 2011/92/UE, che il decreto attua (come modificata dalla direttiva 2014/52/UE) [2].

Che cosa si intende per "impatti ambientali"

Sono gli effetti significativi, diretti e indiretti, su questi fattori: popolazione e salute umana; biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio; e la loro interazione. Vi rientrano anche gli effetti dovuti alla vulnerabilità del progetto a gravi incidenti o calamità (art. 5, comma 1, lett. c) [3].

Quando la VIA è obbligatoria (art. 6, comma 7)

  • a) progetti degli Allegati II e III [1]
  • b) progetti degli Allegati II-bis e IV, se si tratta di opere nuove che ricadono, anche solo in parte, in aree naturali protette (L. 394/1991) o in siti Natura 2000 [1]
  • c) progetti dell'Allegato II usati solo o soprattutto per sviluppare e collaudare nuovi metodi o prodotti, per non più di due anni, se lo screening conclude che gli impatti possono essere significativi [1]
  • d) modifiche o estensioni di progetti degli Allegati II e III che superano i valori limite indicati in quegli allegati [1]
  • e) modifiche o estensioni di progetti degli Allegati II, II-bis, III e IV, se lo screening conclude per impatti significativi e negativi [1]
  • f) progetti degli Allegati II-bis e IV, se lo screening, svolto con i criteri e le soglie del DM 30 marzo 2015, conclude per impatti significativi e negativi [4]

Quando serve prima la verifica di assoggettabilità (art. 6, comma 6)

  • progetti di sviluppo e collaudo dell'Allegato II (uso non oltre due anni) [1]
  • modifiche o estensioni di progetti degli Allegati II, II-bis, III e IV che possono avere impatti significativi e negativi, compresi rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale di impianti eolici o solari. Sono escluse le modifiche che rispettano i valori limite degli Allegati II e III [1]
  • progetti degli Allegati II-bis e IV, con i criteri e le soglie del DM 30 marzo 2015 [1]

Il proponente presenta uno studio preliminare ambientale (Allegato IV-bis). Il pubblico ha 30 giorni per le osservazioni. L'autorità decide in base ai criteri dell'Allegato V entro 60 giorni, prorogabili una sola volta di 20 giorni in casi eccezionali [5]. L'esito del provvedimento vale per un periodo fissato nell'atto stesso, mai inferiore a cinque anni [6].

Competenza statale o regionale (art. 7-bis)

AllegatoProceduraCompetenza
II (es. raffinerie, impianti di combustione ≥300 MW, centrali nucleari) [7]VIAStato (Ministero dell'ambiente)
II-bis (es. impianti termici >50 MW, porti, interporti) [8]Verifica di assoggettabilitàStato
III (es. recupero di suoli dal mare >200 ha, alcuni fotovoltaici flottanti) [9]VIARegioni e Province autonome
IV (es. allevamenti intensivi oltre le soglie, forestazione >20 ha) [10]Verifica di assoggettabilitàRegioni e Province autonome

Fonte della ripartizione: [11]. Se un progetto rientra in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente lo comunica al Ministero e alla Regione, e il Ministero stabilisce quale autorità è competente (commi 4-bis e 4-ter) [11].

Casi particolari

  • Modifiche per migliorare il rendimento o le prestazioni ambientali (escluse quelle del comma 7, lett. d): il proponente può chiedere una valutazione preliminare. L'autorità risponde entro 30 giorni se serve lo screening, la VIA o nessuna delle due (art. 6, comma 9). Lo stesso vale per varianti non sostanziali di progetti già autorizzati (comma 9-bis) [4].
  • Esclusioni ed esenzioni: progetti che servono solo alla difesa nazionale o alle emergenze di protezione civile possono essere esclusi caso per caso con decreto ministeriale (comma 10) [4]. Il Ministro può inoltre esentare un singolo progetto in casi eccezionali; deve allora valutare altre forme di valutazione e informare il pubblico e la Commissione europea (comma 11) [12].
  • Regioni: organizzano con proprie leggi le funzioni di VIA che spettano loro, ma non possono allungare i termini massimi dei procedimenti (art. 7-bis, comma 8) [2]. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano tenendo conto dell'attuazione dell'art. 26, comma 4, L. 118/2022 e degli adeguamenti regionali (comma 6.1) [1].
  • Piani e programmi: non vanno a VIA ma a VAS (art. 6, commi 1-3) [13]. L'AIA (autorizzazione integrata ambientale) è un'autorizzazione distinta, richiesta per le installazioni dell'Allegato VIII (comma 13) [12].

Se mi indica il tipo di progetto e la potenza o capacità, posso verificare in quale allegato rientra e con quale soglia.

Q.02

Chi la rilascia, il ministero o la regione?

Dipende dall'allegato in cui rientra il progetto. Per i progetti dell'Allegato II (VIA) e dell'Allegato II-bis (screening) decide lo Stato, cioè il Ministero dell'ambiente. Per quelli dell'Allegato III (VIA) e dell'Allegato IV (screening) decide la Regione o la Provincia autonoma (art. 7-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 152/2006) [11].

Approach: Ho riletto il testo consolidato del D.Lgs. 152/2006, Parte seconda: articoli 7-bis, 25, 27 e 27-bis.

Competenza statale: chi firma il provvedimento

  • Autorità competente: il Ministero dell'ambiente. Nell'istruttoria della VIA collabora con il Ministero della cultura. Lo screening lo adotta il Ministero dell'ambiente. La VIA si adotta nelle forme dell'art. 25, comma 2, e dell'art. 27, comma 8 (art. 7-bis, comma 4) [11].
  • Firma: il provvedimento di VIA lo adotta il direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Serve prima il concerto del direttore generale competente del Ministero della cultura, che ha 30 giorni per darlo. Il termine per adottare la VIA è di 60 giorni dalla fine della consultazione (art. 25, comma 2) [14].
  • Progetti PNRR-PNIEC (art. 8, comma 2-bis): la Commissione dedicata prepara lo schema di provvedimento. Il direttore generale lo adotta nei 30 giorni successivi, con il concerto della Cultura entro 20 giorni (art. 25, comma 2-bis) [14].
  • Se la Cultura dissente da un parere favorevole della Commissione, si può applicare l'art. 5, comma 2, lett. c-bis), L. 400/1988. L'atto che supera il dissenso sostituisce a ogni effetto la VIA favorevole (art. 25, commi 2-quinquies e 7-bis) [15][16].
  • Provvedimento unico in materia ambientale (facoltativo): il proponente può chiedere che la VIA venga rilasciata insieme ad altri titoli ambientali, per esempio AIA, autorizzazione paesaggistica, vincolo idrogeologico o autorizzazione antisismica (art. 27, commi 1-2) [17]. Il provvedimento unico è la determinazione conclusiva di una conferenza di servizi, che dura al massimo 210 giorni (art. 27, comma 8) [18].

Il testo consolidato chiama il Ministero dell'ambiente con nomi diversi a seconda del comma: "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", "della transizione ecologica", "dell'ambiente e della sicurezza energetica".

Competenza regionale: chi decide

  • Autorità competente: l'amministrazione con compiti di tutela ambientale che la legge regionale o provinciale individua (art. 7-bis, comma 5) [2]. Quindi l'ufficio preciso cambia da Regione a Regione. Le Regioni possono anche affidare queste funzioni a enti sub-regionali (comma 8) [2].
  • Procedura obbligatoria: la VIA regionale segue sempre l'art. 27-bis, cioè il PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) (art. 7-bis, comma 7) [2]. Con l'istanza il proponente chiede insieme la VIA e tutti i titoli necessari per realizzare ed esercire il progetto (art. 27-bis, comma 1) [19].
  • Decisione: è la determinazione motivata che chiude la conferenza di servizi, svolta in modalità sincrona per 90 giorni dalla prima riunione. Questa determinazione costituisce il PAUR e contiene espressamente la VIA e gli altri titoli rilasciati (art. 27-bis, comma 7) [20].
  • Inerzia della Regione: solo per gli interventi necessari a superare condanne della Corte di giustizia UE, lo Stato può esercitare i poteri sostitutivi (art. 7-bis, comma 8-bis) [2].

Progetti misti

Un'opera può avere componenti in parte di competenza statale e in parte regionale. In quel caso il proponente invia una comunicazione al Ministero e alla Regione. La Regione dà la sua valutazione entro 30 giorni. Nei 30 giorni successivi il Ministero indica a quale autorità presentare l'istanza. Se il Ministero non risponde, si intende accolta la posizione della Regione (art. 7-bis, commi 4-bis e 4-ter) [11].

Se mi dice il tipo di impianto e la sua taglia, posso indicarle l'allegato e quindi l'autorità competente.

Q.03

E che differenza c'è tra VIA, VAS e verifica di assoggettabilità?

La differenza sta in che cosa si valuta e in che fase. La VAS riguarda piani e programmi e si svolge mentre il piano viene preparato. La VIA riguarda i singoli progetti di opere e impianti. La verifica di assoggettabilità è un filtro preliminare (lo screening) che stabilisce se serve la valutazione completa. Attenzione: il D.Lgs. 152/2006 prevede due verifiche distinte, una a VAS (art. 12) e una a VIA (art. 19).

Approach: Ho letto il testo consolidato del D.Lgs. 152/2006, Parte seconda: articoli 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19.

Le definizioni (art. 5)

  • VAS: è il processo che comprende un'eventuale verifica di assoggettabilità, il rapporto ambientale, le consultazioni, la valutazione, il parere motivato, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio (lett. a) [3].
  • VIA: è il processo che comprende lo studio di impatto ambientale del proponente, le consultazioni e la valutazione. Si chiude con il provvedimento di VIA, che poi entra nell'autorizzazione del progetto (lett. b) [3].
  • Studio preliminare ambientale: è il documento con cui si avvia la verifica di assoggettabilità a VIA. Il contenuto è fissato dall'Allegato IV-bis (lett. g-bis) [21].

Confronto

VASVerifica di assoggettabilitàVIA
OggettoPiani e programmi con possibili impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale [13]A VAS: piccole aree locali, modifiche minori, altri piani che fanno da quadro per autorizzare progetti (art. 6, commi 3 e 3-bis) [13]. A VIA: progetti degli Allegati II-bis e IV, modifiche ed estensioni, prototipi dell'Allegato II (art. 6, comma 6) [1]Progetti con possibili impatti significativi e negativi (Allegati II e III, più i casi del comma 7) [1]
Chi avviaL'autorità procedente, insieme alla formazione del piano [22]VAS: l'autorità procedente, con un rapporto preliminare [23]. VIA: il proponente, con lo studio preliminare ambientale [5]Il proponente, con lo studio di impatto ambientale [3]
Documento principaleRapporto ambientale, che fa parte del piano e valuta impatti e alternative ragionevoli [24]Rapporto preliminare (criteri dell'Allegato I) oppure studio preliminare (Allegato IV-bis, criteri dell'Allegato V)Studio di impatto ambientale (art. 22, Allegato VII) [21]
EsitoParere motivato entro 45 giorni dalla fine delle consultazioni; poi il piano viene rivisto prima di essere approvato [25]Assoggetta o esclude. Per la VAS entro 90 giorni [23]; per la VIA entro 60 giorni, prorogabili una sola volta di 20 [5]Provvedimento di VIA; la decisione di autorizzare il progetto si basa su di esso [1]

Punti chiave

  • La VAS è "a monte". Si svolge prima che il piano sia approvato, oppure prima che parta la procedura legislativa, durante la preparazione [22]. È parte integrante dell'approvazione. Se un piano viene approvato senza la VAS prescritta, l'atto è annullabile per violazione di legge (art. 11, comma 5) [22]. Dopo la decisione si pubblicano il parere motivato e una dichiarazione di sintesi [26]. Segue il monitoraggio degli effetti del piano attuato [27].
  • La verifica a VAS non è sempre prevista. Si applica solo ai piani dell'art. 6, commi 3 e 3-bis. Per gli altri piani del comma 2 la VAS è direttamente obbligatoria [22]. Se l'autorità decide di non assoggettare il piano, deve indicare i motivi e le eventuali raccomandazioni per evitare effetti negativi [23].
  • La verifica a VIA è un procedimento a sé. Il pubblico ha 30 giorni per le osservazioni. L'autorità può chiedere chiarimenti una sola volta, anche per evitare di assoggettare il progetto a VIA. Se il proponente non risponde nei termini, l'istanza si intende respinta [5].

Come si collegano (art. 10)

  • La verifica di assoggettabilità a VIA si può svolgere dentro la VAS [28].
  • Lo studio di impatto ambientale di un progetto previsto da un piano già sottoposto a VAS può usare le informazioni del rapporto ambientale. Nella valutazione si tiene conto delle conclusioni della VAS [28].
  • Sia la VAS sia la VIA comprendono la valutazione d'incidenza sui siti Natura 2000 [28].
  • Se un progetto è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA, l'AIA si può rilasciare solo dopo che la verifica ha escluso la VIA [28].

In sintesi: un piano regolatore o un piano energetico regionale va a VAS; la centrale o l'impianto che quel piano rende possibile va a VIA, oppure prima a screening, in base all'allegato in cui rientra.

Q.04