Codice CER dei rifiuti e codice EER, come leggerli e usarli
Il codice CER, oggi EER, è il codice a sei cifre dell'elenco europeo dei rifiuti. Come si legge, chi lo attribuisce, i codici più cercati e le novità 2026.
Codice CER dei rifiuti, come si legge e si attribuisce
Il codice CER, oggi chiamato codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è il codice a sei cifre che identifica un rifiuto nell'elenco europeo della Decisione 2000/532/CE. Lo attribuisce il produttore partendo dall'attività che ha generato il rifiuto, e se il codice ha l'asterisco (*) il rifiuto è pericoloso. Il codice va riportato nel registro di carico e scarico e nel formulario (FIR), secondo i modelli ufficiali.
In Italia l'elenco è l'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, testo su Normattiva in vigore dal 16 giugno 2023.
CER o EER, che differenza c'è
CER ed EER sono lo stesso codice nello stesso elenco. Dal D.Lgs. 116/2020 la legge e i modelli di registro e FIR dicono "codice EER". "CER" resta il nome d'uso comune.
La Decisione 2014/955/UE ha sostituito l'allegato della Decisione 2000/532/CE, cioè l'elenco vero e proprio, dal 1° giugno 2015. Secondo l'art. 7 della Direttiva 2008/98/CE l'elenco è vincolante per stabilire quali rifiuti sono pericolosi. Ma un materiale nell'elenco diventa rifiuto solo se il detentore se ne disfa, intende disfarsene o ha l'obbligo di farlo.
Come si legge un codice EER
Il codice ha sei cifre (Allegato D). Le prime due sono il capitolo, la fonte del rifiuto: i capitoli sono 20, da 01 a 20. Le quattro cifre indicano il sottocapitolo, nell'uso corrente, e le sei la voce.
Un esempio con il 17 02 03:
- 17 = rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
- 17 02 = legno, vetro e plastica
- 17 02 03 = plastica
Secondo l'Allegato D, i rifiuti con l'asterisco "sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE" (rifiuti domestici). Le Linee guida SNPA (Delibera n. 105 del 18 maggio 2021, approvate con decreto MiTE n. 47 del 9 agosto 2021) distinguono tre tipi di voce:
- voce pericolosa "assoluta": ha l'asterisco e nessuna voce gemella, per esempio 16 06 01*
- voce non pericolosa "assoluta": senza asterisco e senza gemella, per esempio 16 01 03, pneumatici fuori uso
- voci "a specchio": due o più voci collegate, almeno una pericolosa e una no, per esempio 17 05 03* e 17 05 04
Come si attribuisce il codice giusto
La responsabilità è del produttore. L'art. 184, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 dice che la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo "e' effettuata dal produttore" sulla base delle linee guida SNPA. L'impianto può rifiutare o contestare il codice, ma non lo attribuisce. Non lo fa nemmeno il trasportatore.
L'Allegato D fissa un ordine preciso in quattro passi:
- Cercate la fonte del rifiuto nei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20, senza usare i codici che finiscono con 99.
- Se nessuno di quei codici va bene, guardate i capitoli 13, 14 e 15.
- Se nemmeno questi sono adatti, usate il capitolo 16.
- Solo alla fine usate il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti), preceduto dalle cifre del capitolo dell'attività trovato al primo passo, per esempio 12 01 99.
99 non è un capitolo. Se il codice finisce in 99, registro e FIR chiedono anche la descrizione a parole (istruzioni RENTRI).
Secondo le linee guida SNPA, uno stabilimento può usare capitoli diversi per le varie fasi del processo. Gli imballaggi invece vanno sempre nel sottocapitolo 15 01, qualunque sia l'attività che li produce. Gli imballaggi di carta sono 15 01 01, mentre la carta da raccolta differenziata che non è imballaggio è 20 01 01.
Le voci a specchio
Secondo l'Allegato D, la voce pericolosa è "opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti" che gli danno una o più caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15. L'HP 9 (infettivo) si valuta secondo il DPR 254/2003. Una voce pericolosa assoluta resta pericolosa anche con concentrazioni basse in analisi, salvo l'art. 20 e le deroghe nazionali dell'art. 7.
Le linee guida SNPA, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 28 marzo 2019 (cause riunite da C-487/17 a C-489/17), chiedono al detentore di:
- conoscere la composizione e cercare le sostanze pericolose ragionevolmente presenti (processo, schede di sicurezza, analisi)
- confrontare i risultati con i limiti delle caratteristiche HP
- classificarlo come pericoloso se, dopo la valutazione più completa possibile, resta praticamente impossibile determinare le sostanze o le caratteristiche di pericolo
Diluire o miscelare per scendere sotto le soglie non è ammesso (art. 7, par. 4, Direttiva 2008/98/CE). Se la caratteristica è valutata con prova e calcolo, prevale la prova (Allegato D). Il rifiuto è pericoloso se i POP superano i limiti dell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 (linee guida SNPA).
I codici CER più cercati
Le descrizioni riprendono la Decisione 2014/955/UE.
| Codice | Descrizione ufficiale |
|---|---|
| 15 01 01 | imballaggi di carta e cartone |
| 15 01 02 | imballaggi di plastica |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti |
| 15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
| 16 02 13* | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
| 16 10 02 | rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 |
| 17 02 03 | plastica |
| 17 05 04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 |
| 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
| 20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 20 02 01 | rifiuti biodegradabili |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti |
Il 16 02 14 è per apparecchiature non domestiche. I RAEE domestici stanno in 20 01 35* e 20 01 36, più 20 01 21* e 20 01 23* (elenco). Sono voci a specchio 17 02 03 e 17 02 04*, 16 10 02 e 16 10 01*, 17 05 04 e 17 05 03*. Il 17 02 03 è la plastica da costruzione e demolizione; il 20 02 01 comprende i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi.
Codice CER plastica
Nell'elenco europeo, il codice della plastica dipende dall'origine e dalla pericolosità:
- 15 01 02, imballaggi di plastica
- 02 01 04, rifiuti plastici esclusi gli imballaggi, dall'agricoltura
- 07 02 13, rifiuti plastici dalla produzione di materie plastiche
- 12 01 05, limatura e trucioli di materiali plastici
- 16 01 19, plastica dai veicoli fuori uso
- 17 02 03, plastica da costruzione e demolizione
- 19 12 04, plastica e gomma dal trattamento meccanico dei rifiuti
- 20 01 39, plastica da raccolta differenziata urbana
Un imballaggio di plastica di un cantiere rientra nel 15 01, non nel 17 02. Se contiene residui pericolosi o ne è contaminato, valutate la voce 15 01 10*.
Codice CER ferro
Per ferro e metalli, l'elenco comprende 12 01 01 (limatura e trucioli di metalli ferrosi), 12 01 02 (polveri e particolato di metalli ferrosi), 15 01 04 (imballaggi metallici), 16 01 17 (metalli ferrosi dai veicoli), 17 04 05 (ferro e acciaio da costruzione e demolizione), 17 04 07 (metalli misti), 17 04 09* (rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose), 19 12 02 (metalli ferrosi dal trattamento dei rifiuti) e 20 01 40 (metalli da raccolta urbana).
Dove trovare l'elenco CER in PDF
Il testo legale è l'Allegato D su Normattiva e il testo italiano della Decisione 2014/955/UE su EUR-Lex. Da entrambi i portali si scarica il PDF. L'Area consultazione del RENTRI elenca i codici, senza download.
Dove va il codice nel registro, nel FIR e nel RENTRI
Il DM 4 aprile 2023 n. 59 (Gazzetta Ufficiale) ha approvato i modelli del registro cronologico di carico e scarico e del FIR. Il DD n. 210 del 31 luglio 2026, sul sito RENTRI, mette il codice EER nel campo 8 del registro e nel campo 6 del FIR.
I nuovi modelli valgono per tutti dal 13 febbraio 2025 (DD n. 97/2023). Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI (RENTRI).
Nuovi codici per le batterie dal 9 dicembre 2026
La Decisione delegata (UE) 2025/934 modifica l'elenco per i rifiuti di batterie. Il testo originale indicava il 9 novembre 2026, ma una rettifica ha spostato la data al 9 dicembre 2026. Fino ad allora valgono i codici attuali. La decisione UE vale dal 9 dicembre 2026 anche se l'Allegato D su Normattiva mostra ancora le vecchie voci. Per registro e FIR, controllate gli avvisi del RENTRI.
Le modifiche principali:
- il sottocapitolo 16 06 è sostituito, con voci per chimica (per esempio 16 06 07* rifiuti di batterie al litio e 16 06 13* rifiuti di batterie misti)
- le batterie alcaline passano da 16 06 04 a 16 06 04*, e il 16 06 05 è eliminato
- nei rifiuti urbani, il 20 01 33* è sostituito da 20 01 42* e 20 01 43* (litio), e il 20 01 34 dal 20 01 44, come indica anche il DM MASE n. 91/2026 sui centri di raccolta
- arriva il sottocapitolo 19 14 per le frazioni intermedie del trattamento delle batterie
Per gli iscritti all'Albo, la Circolare n. 8/2026 aggiorna in automatico, dal 9 dicembre 2026, i codici 09 01 11*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* e 16 06 06*. Per gli altri codici nuovi la domanda online parte dal 14 ottobre 2026.
RegAffairs AI cita le norme in questa risposta sul codice CER.